Cosa resta e con quali aliquote
La legge di bilancio 2026 è intervenuta prorogando per l'intero anno il regime già vigente nel 2025, con una distinzione che governa tutta la materia. La distinzione riguarda la destinazione dell'unità immobiliare.
| Detrazione | Abitazione principale | Altri immobili |
|---|---|---|
| Bonus ristrutturazione | 50 per cento | 36 per cento |
| Ecobonus | 50 per cento | 36 per cento |
| Sismabonus | 50 per cento | 36 per cento |
| Bonus mobili | 50 per cento | 50 per cento |
Il criterio che determina l'aliquota non è quindi il tipo di intervento ma la destinazione dell'unità immobiliare su cui si interviene. È la novità di sistema degli ultimi due esercizi e la fonte più frequente di errore nelle stime presentate ai committenti.
Il calendario della riduzione
Il punto merita di essere isolato perché una parte consistente delle fonti in circolazione riporta un calendario superato. Il calendario annunciato negli anni precedenti è stato modificato più volte.
La legge di bilancio 2025 aveva programmato una riduzione delle aliquote a partire dal 2026. La legge di bilancio 2026 ha sospeso quella riduzione, prorogando per l'intero esercizio le condizioni più favorevoli e spostando il decalage di un anno.
Il risultato è che dal 2027, salvo ulteriori proroghe, le aliquote scenderanno al 36 per cento per l'abitazione principale e al 30 per cento negli altri casi. La discesa è già scritta nella norma e non richiede un nuovo intervento.
Chi consulta oggi una guida pubblicata nel 2025 trova quindi indicate per il 2026 aliquote che non sono più quelle applicabili. È un controllo da fare sistematicamente prima di riportare un dato a un committente.
La chiusura del Superbonus
Non vi è stata alcuna proroga del Superbonus, e la chiusura è definitiva. Restano soltanto le quote annuali residue delle spese già sostenute.
Resta vivo soltanto ciò che discende dalle spese già sostenute: la ripartizione delle quote annuali residue, i controlli in corso e il contenzioso. Il tema è trattato nella branca dedicata ai controlli.
Analogamente, il bonus barriere architettoniche nella misura del 75 per cento si è fermato alle spese sostenute fino alla fine del 2025. Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche restano agevolabili, ma all'interno del bonus ristrutturazione e con le sue aliquote.
Le quattro detrazioni
Il bonus ristrutturazione è la detrazione di riferimento, fondata sull'articolo del testo unico delle imposte sui redditi che disciplina il recupero del patrimonio edilizio. Copre il ventaglio più ampio di interventi e ha un massimale di spesa di 96 000 euro per unità immobiliare.
L'ecobonus riguarda gli interventi di riqualificazione energetica e si distingue per i massimali, che non sono unici ma differenziati per tipologia di intervento, dalla riqualificazione energetica complessiva alla sostituzione degli impianti di climatizzazione. Ciascun massimale va verificato sulla tipologia effettiva dell'intervento.
Il sismabonus riguarda gli interventi di messa in sicurezza antisismica e conserva modalità di ripartizione proprie rispetto alle altre detrazioni. Le modalità di ripartizione vanno verificate sul testo vigente.
Il bonus mobili non è autonomo: è collegato a un intervento di ristrutturazione e consente di detrarre l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici entro un massimale di spesa di 5 000 euro. La connessione con l'intervento edilizio è una condizione di accesso.
Un'esclusione da conoscere
Una limitazione tecnica introdotta di recente incide direttamente sulla progettazione degli interventi impiantistici. Riguarda le caldaie alimentate a combustibili fossili.
Sono esclusi dall'ecobonus e dal bonus ristrutturazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli esercizi che la norma individua. Gli esercizi interessati vanno verificati sul testo in vigore.
La conseguenza operativa è che una sostituzione di caldaia progettata senza verificare questa esclusione può risultare non agevolabile, con un effetto sul piano economico dell'intervento che il committente scopre in sede di dichiarazione. La verifica va condotta prima di impostare il piano economico.
Il rapporto con il titolo edilizio
Un chiarimento ricorrente merita di essere posto, perché confonde due piani che restano distinti. Riguarda il rapporto tra titolo edilizio e detrazione.
L'agevolazione fiscale non sostituisce il titolo edilizio e non ne modifica il regime. Un intervento agevolabile resta soggetto al titolo che la disciplina edilizia gli assegna, e un intervento eseguito senza il titolo dovuto non diventa regolare per il fatto di essere stato detratto.
Il rapporto opera invece nel senso opposto: la documentazione che attesta la regolarità edilizia dell'intervento fa parte di ciò che va conservato ai fini della detrazione, e la sua assenza è uno degli elementi su cui il controllo fiscale si concentra. La regolarità edilizia è quindi un presupposto documentale della detrazione.
Ne deriva una sequenza di lavoro che vale per ogni incarico. Si qualifica l'intervento sotto il profilo edilizio e si individua il titolo. Si verifica l'ammissibilità all'agevolazione. Si costruiscono in parallelo la pratica edilizia e la documentazione fiscale. Invertire i due primi passaggi porta a impostare un intervento sull'aspettativa di un beneficio fiscale, per poi scoprire che il titolo richiesto ne modifica il perimetro.
Cosa questo significa per un professionista
Tre indicazioni derivano dal quadro descritto. Riguardano la fonte, la destinazione dell'unità e le esclusioni impiantistiche.
La prima riguarda la stima. L'aliquota applicabile dipende dalla destinazione dell'unità, e una stima presentata senza aver verificato se si tratti dell'abitazione principale del committente è una stima indeterminata.
La seconda riguarda il calendario. Un intervento che si concluderà a cavallo di due esercizi ricade, per le spese sostenute, nelle aliquote di ciascun anno, e la programmazione dei pagamenti diventa un elemento del progetto economico.
La terza riguarda le fonti. La materia cambia a ogni legge di bilancio e le guide non aggiornate restano indicizzate a lungo. La fonte primaria è il testo della legge di bilancio dell'anno e la guida fiscale pubblicata dall'amministrazione finanziaria.
Nota: le informazioni riportate in questa pagina riguardano l'Italia e sono riferite all'anno d'imposta indicato. La materia è rivista da ciascuna legge di bilancio e numerose fonti in circolazione riportano calendari superati: si raccomanda la verifica del testo vigente e della guida fiscale dell'amministrazione finanziaria prima di ogni applicazione operativa.