Una detrazione accessoria
Il bonus mobili consente di detrarre le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo dell'immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione non è autonoma e presuppone un intervento edilizio.
L'aliquota è del 50 per cento e, a differenza delle altre detrazioni, non varia in funzione della destinazione dell'unità immobiliare. Il beneficio è quindi uguale sull'abitazione principale e sugli altri immobili.
La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo. Ogni quota è utilizzabile soltanto nell'anno cui si riferisce.
Il collegamento e la sequenza temporale
È la condizione che fa perdere il beneficio con maggiore frequenza, e va verificata prima dell'acquisto e non dopo. Si tratta del collegamento temporale con l'intervento edilizio.
L'acquisto deve essere collegato a un intervento di recupero edilizio iniziato nell'anno precedente a quello dell'acquisto o nello stesso anno. La data di inizio dei lavori va documentata.
La regola produce una sequenza vincolante: i lavori devono essere iniziati prima dell'acquisto dei beni. Per le spese sostenute in un dato esercizio, l'intervento deve essere iniziato a partire dal 1 gennaio dell'anno precedente.
Ne derivano due conseguenze operative immediate. Riguardano la cronologia dell'acquisto e la prova della data di inizio.
La data di inizio dei lavori deve essere documentabile. Il titolo abilitativo, la comunicazione di inizio lavori o la dichiarazione sostitutiva assolvono questa funzione, e la loro assenza rende indimostrabile il presupposto.
L'ordine cronologico non è invertibile. Un committente che acquista l'arredo prima dell'avvio del cantiere perde il beneficio su quell'acquisto, e la situazione non è sanabile a posteriori.
Per un professionista che segue il cantiere, questa è un'informazione da comunicare al committente all'inizio dell'incarico e non alla consegna, perché è nella fase iniziale che l'acquisto rischia di essere anticipato. Un acquisto anticipato non è recuperabile in alcun modo.
Il massimale e la sua autonomia
Il massimale di spesa è di 5 000 euro, riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e comprensivo delle spese di trasporto e di montaggio. Il trasporto e il montaggio consumano quindi parte del massimale.
Due precisazioni ne governano l'applicazione. Riguardano il riferimento all'unità e l'autonomia rispetto agli altri massimali.
Il massimale è autonomo rispetto a quello dell'intervento edilizio. Non si somma al limite del bonus ristrutturazione e non lo consuma: sono due plafond distinti che coesistono.
Il massimale è riferito all'unità immobiliare, il che significa che interventi su più unità danno diritto a più massimali, alle condizioni previste per ciascuna. Il conteggio va documentato con la planimetria catastale.
| Elemento | Regime |
|---|---|
| Aliquota | 50 per cento, indipendente dalla destinazione dell'unità |
| Massimale | 5 000 euro per unità immobiliare, trasporto e montaggio compresi |
| Rapporto con il massimale edilizio | Autonomo, non lo consuma e vi si somma |
| Condizione temporale | Intervento edilizio iniziato nell'anno precedente o nello stesso anno |
| Modalità di pagamento ammesse | Bonifico, carte di credito e di debito |
| Ripartizione | Dieci quote annuali di pari importo |
I beni ammessi
Rientrano nel beneficio i mobili nuovi destinati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento e i grandi elettrodomestici nuovi. I grandi elettrodomestici devono rispettare le classi energetiche previste.
Per gli elettrodomestici il beneficio è subordinato al rispetto di requisiti di classe energetica minima, differenziati per tipologia di apparecchio secondo quanto la disciplina stabilisce. La verifica va condotta sulla classe effettiva dell'apparecchio e non sulla sua generica qualificazione come apparecchio efficiente.
Restano esclusi i beni che non hanno funzione di arredo dell'immobile e quelli che non rientrano nelle categorie individuate. L'esclusione riguarda anche i beni destinati ad altre unità.
Un punto ricorrente riguarda la destinazione dei beni. L'arredo deve essere destinato all'immobile oggetto dell'intervento edilizio, e non a un'altra unità del medesimo proprietario. Il collegamento è tra l'acquisto e l'immobile ristrutturato, non tra l'acquisto e il beneficiario.
Le modalità di pagamento
Il pagamento deve avvenire con modalità tracciate, secondo gli strumenti che la disciplina ammette per questa detrazione. Le modalità ammesse sono più ampie che per gli interventi edilizi.
Una differenza rispetto agli interventi edilizi merita di essere segnalata: per il bonus mobili sono ammesse, oltre al bonifico, altre modalità tracciate quali le carte di credito e di debito, mentre restano esclusi i pagamenti in contanti e gli assegni. La verifica va fatta prima del primo acquisto.
La documentazione da conservare comprende le ricevute di pagamento, le fatture di acquisto con l'indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni, e la documentazione che attesta l'intervento edilizio di riferimento con la sua data di inizio. L'indicazione della natura dei beni in fattura è un requisito e non un dettaglio.
Il caso della ristrutturazione pluriennale
Un caso ricorrente merita di essere isolato perché la regola temporale vi si applica in modo non intuitivo. Riguarda l'acquisto effettuato a lavori ancora in corso.
Su un intervento che si sviluppa su più esercizi, il collegamento non si valuta rispetto alla conclusione dei lavori ma rispetto al loro inizio. Un cantiere avviato in un anno e concluso due anni dopo consente quindi acquisti agevolabili nell'anno di avvio e in quello successivo, secondo la regola temporale applicabile.
Ne deriva una conseguenza di programmazione utile al committente: l'acquisto dell'arredo non deve attendere la fine dei lavori, e anticiparlo alla fase intermedia del cantiere è spesso la scelta più efficiente sotto il profilo fiscale. L'anticipo va comunque documentato con la data di inizio dei lavori.
Va però verificata la capienza del massimale rispetto al numero di unità immobiliari interessate, perché su un intervento che modifica la configurazione delle unità il conteggio va condotto sulla situazione che la disciplina assume come riferimento. La verifica precede l'acquisto e non lo segue.
Gli errori più frequenti
Acquistare l'arredo prima dell'avvio dei lavori è il primo, ed è quello che fa perdere il beneficio in modo definitivo. Il beneficio non è recuperabile in alcuna forma.
Assumere che il massimale del bonus mobili consumi quello del bonus ristrutturazione è il secondo, e porta a rinunciare a un beneficio disponibile. I due massimali sono autonomi e si sommano.
Trascurare la verifica della classe energetica degli elettrodomestici è il terzo, e produce acquisti non agevolabili su beni che il committente riteneva ammessi. La classe va verificata sulla scheda prodotto prima dell'acquisto.
Destinare l'arredo a un'unità diversa da quella oggetto dell'intervento è il quarto, e rompe il collegamento su cui la detrazione si fonda. Il collegamento con l'unità è una condizione di accesso.
Pagare in contanti è il quinto, e vale qui come per le altre detrazioni. Nessuna forma di prova alternativa è ammessa.
Nota: le informazioni riportate in questa pagina riguardano l'Italia e sono riferite all'anno d'imposta indicato. I requisiti di classe energetica e le modalità di pagamento ammesse sono precisati dalla prassi dell'amministrazione finanziaria: si raccomanda la verifica del testo vigente e della guida fiscale prima di ogni applicazione operativa.