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Il sismabonus

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Cosa troverai in questa pagina Il fondamento normativo e l'ambito territoriale, la fine delle aliquote legate al salto di classe, l'aliquota unica e il massimale, l'asseverazione della classe di rischio, il ruolo dei professionisti incaricati, il sismabonus acquisti e gli adempimenti che lo distinguono dall'ecobonus.

Il sismabonus agevola gli interventi di riduzione del rischio sismico. È la detrazione che ha subito la trasformazione più profonda negli ultimi esercizi, e leggerla con le regole degli anni precedenti produce errori di stima considerevoli.

Il fondamento e l'ambito

La detrazione trova fondamento nell'articolo dedicato del decreto legge del 2013 sugli interventi antisismici, con le aliquote fissate per ciascun esercizio dalle leggi di bilancio. Le due fonti si leggono insieme a ogni esercizio.

L'ambito territoriale è delimitato: l'agevolazione si applica agli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 secondo la classificazione ufficiale. La zona 4 è esclusa, e la verifica della zona precede ogni valutazione.

Non è richiesta una specifica destinazione d'uso. Possono beneficiarne sia gli immobili residenziali sia quelli non residenziali, compresi capannoni, stabilimenti e uffici. L'edificio deve essere esistente e regolarmente accatastato, con situazione urbanistica in regola.

La fine delle aliquote legate al salto di classe

Questo è il punto decisivo dell'articolo, e va posto senza ambiguità perché numerose fonti in circolazione riportano ancora il regime precedente. Riguarda la soppressione del legame tra aliquota e salto di classe.

Fino al 2024 l'aliquota dipendeva dal miglioramento della classe di rischio ottenuto, con percentuali che salivano al 70 e all'80 per cento per il passaggio a una o due classi inferiori, al 75 e all'85 per cento per gli interventi sulle parti comuni condominiali, e fino al 110 per cento nel regime del Super sismabonus. Nessuna di quelle percentuali è oggi applicabile.

Dal 2025 quel meccanismo non opera più. L'aliquota è unica e non dipende dal numero di classi guadagnate.

Le aliquote in vigore si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che fino al 2024 davano luogo a una detrazione più elevata: gli interventi che comportano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori, quelli realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da parte di imprese, con successiva alienazione. L'uniformità delle aliquote è il tratto distintivo del regime attuale.

Chi consulta una guida che indica ancora percentuali comprese tra il 70 e l'85 per cento sta leggendo una fonte non aggiornata. È il controllo da fare prima di riportare un dato a un committente.

L'aliquota e il massimale

Per l'anno d'imposta 2026 l'aliquota è del 50 per cento per gli interventi sull'unità adibita ad abitazione principale del beneficiario e del 36 per cento per gli interventi su ogni altro immobile. Le due aliquote dipendono dalla destinazione e non dal risultato tecnico.

Il massimale di spesa è di 96 000 euro per unità immobiliare. Il numero di unità si conta all'inizio dell'intervento.

La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo, secondo la modalità introdotta dal decreto del 2024 e mantenuta successivamente. Ogni quota è utilizzabile soltanto nell'anno cui si riferisce.

Un effetto pratico merita di essere esplicitato. Poiché l'aliquota non premia più il salto di classe, l'incentivo fiscale non distingue più tra un intervento di miglioramento contenuto e un adeguamento sismico spinto. La scelta del livello di intervento torna quindi a fondarsi su considerazioni tecniche ed economiche autonome, e non sul rendimento fiscale marginale.

Elemento Fino al 2024 Regime 2026
Aliquota, salto di una classe 70 per cento 50 o 36 per cento secondo la destinazione
Aliquota, salto di due classi 80 per cento 50 o 36 per cento secondo la destinazione
Aliquota, parti comuni 75 o 85 per cento 50 o 36 per cento secondo la destinazione
Obbligo di asseverazione della classe Richiesto Richiesto
Attestazione di congruità delle spese Richiesta Richiesta

L'asseverazione della classe di rischio

L'obbligo di asseverazione resta pienamente in vigore, e la sua permanenza va sottolineata proprio perché l'aliquota non dipende più dal risultato ottenuto. La classe di rischio va comunque attestata prima e dopo l'intervento.

L'efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e in base alle disposizioni del decreto ministeriale del 2017 che disciplina la materia. Le tre figure attestano ciascuna per la propria competenza.

L'asseverazione attesta la classe di rischio dell'edificio prima e dopo l'intervento, determinata secondo le linee guida ministeriali che articolano la classificazione su una scala di più livelli. La determinazione segue il metodo che le linee guida definiscono.

I professionisti incaricati attestano inoltre la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L'attestazione di congruità va costruita su riferimenti documentabili.

Quest'ultimo elemento merita attenzione. L'attestazione di congruità è un giudizio economico che il tecnico rende con effetti fiscali diretti, e la sua fondatezza è verificabile in sede di controllo. Costruire il computo con voci riconducibili a riferimenti di prezzo documentabili non è una cautela ma la condizione di sostenibilità dell'attestazione.

Il sismabonus acquisti

Una fattispecie particolare riguarda chi acquista un immobile situato in un edificio demolito e ricostruito con criteri antisismici. Il beneficio segue l'acquirente e non l'impresa.

Il beneficio spetta all'acquirente quando l'intervento è realizzato da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro il termine che la norma stabilisce dalla conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Il termine per l'alienazione va verificato sul testo vigente.

Anche in questo caso le aliquote sono quelle ordinarie: la versione potenziata di questa fattispecie non si applica più alle spese dell'esercizio in corso. Le stime elaborate sul regime potenziato non sono trasponibili.

Gli adempimenti che lo distinguono

Il sismabonus si differenzia dall'ecobonus su un adempimento che genera confusione ricorrente. Riguarda la comunicazione telematica all'ente preposto.

La comunicazione telematica all'ente preposto al risparmio energetico non è richiesta come regola per gli interventi antisismici, a differenza di quanto avviene per l'ecobonus. Alcune fonti la indicano comunque per determinate fattispecie, e la verifica va condotta sull'intervento concreto e sulla prassi vigente.

Restano invece pienamente richiesti il pagamento con modalità tracciate conformi, la conservazione delle fatture, i titoli abilitativi edilizi e l'asseverazione con la relativa attestazione di congruità. L'elenco va costruito in corso d'opera e non alla fine.

Su un intervento misto, che comprenda tanto opere antisismiche quanto opere di riqualificazione energetica, gli adempimenti dei due regimi si sommano e la separazione contabile delle lavorazioni diventa la condizione per accedere a entrambe le detrazioni. La separazione va impostata già nella redazione del computo.

Gli errori più frequenti

Applicare le aliquote legate al salto di classe è il primo, ed è oggi l'errore più diffuso in questa materia perché numerose fonti le riportano ancora. La verifica va condotta sulla legge di bilancio dell'anno.

Assumere che l'agevolazione si applichi in zona sismica 4 è il secondo, e la zona è esclusa. La zona sismica dell'immobile va verificata prima della stima.

Ritenere che, essendo caduta l'aliquota progressiva, l'asseverazione della classe di rischio non serva più è il terzo. L'obbligo resta.

Rendere l'attestazione di congruità senza costruire il computo su riferimenti documentabili è il quarto, ed espone il tecnico in sede di controllo. Un computo privo di riferimenti è la posizione più esposta in sede di controllo.

Nota: le informazioni riportate in questa pagina riguardano l'Italia e sono riferite all'anno d'imposta indicato. Numerose fonti in circolazione riportano ancora le aliquote legate al salto di classe di rischio, non più applicabili: si raccomanda la verifica del testo vigente e della guida fiscale dell'amministrazione finanziaria prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

Il 50 per cento per l'abitazione principale e il 36 per cento per gli altri immobili, senza distinzione legata al salto di classe.

No. Erano riservate agli anni fino al 2024 e non si applicano alle spese dell'esercizio in corso.

Nelle zone 1, 2 e 3. La zona 4 è esclusa.

Sì. L'obbligo resta, insieme all'attestazione di congruità delle spese.

Sì. Non è richiesta una specifica destinazione d'uso.

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