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Le asseverazioni tecniche

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Cosa troverai in questa pagina Quando l'asseverazione è richiesta e quando non lo è, i due oggetti dell'attestazione, l'asseverazione sismica e i soggetti abilitati, l'attestazione di congruità delle spese, il regime di responsabilità e la conservazione degli elementi di supporto.

L'asseverazione è il punto in cui il lavoro tecnico produce effetti fiscali diretti. Non è una dichiarazione di conformità come le altre: è un atto che l'amministrazione finanziaria può contestare, nei propri termini e con i propri strumenti.

Quando è richiesta

Non tutti gli interventi agevolati richiedono un'asseverazione, e il primo lavoro consiste nel verificare se e quale sia dovuta per la fattispecie. La verifica si conduce sulla disciplina della detrazione invocata.

Come regola generale, il bonus ristrutturazione nella sua forma ordinaria non comporta un obbligo di asseverazione tecnica ai fini fiscali, fermi restando gli adempimenti propri della pratica edilizia. Gli adempimenti della pratica edilizia restano comunque dovuti.

L'ecobonus comporta obblighi di attestazione tecnica secondo la tipologia di intervento, con documentazione che può comprendere l'asseverazione, le schede prodotto, le dichiarazioni del fornitore e l'attestato di prestazione energetica. L'elenco esatto varia con la tipologia e va verificato sui vademecum.

Il sismabonus comporta un obbligo strutturato di asseverazione, che sopravvive alla soppressione delle aliquote legate al salto di classe. L'obbligo riguarda la classe di rischio e la congruità delle spese.

La verifica va condotta sulla detrazione invocata e non sull'entità dell'intervento. Un intervento modesto può comportare un'asseverazione e uno rilevante no.

I due oggetti dell'attestazione

Dove l'asseverazione è richiesta, il suo contenuto si articola su due piani distinti che conviene tenere separati. I due piani hanno oggetto e riferimenti diversi.

Il primo è tecnico: attesta che l'intervento risponde ai requisiti che la disciplina dell'agevolazione impone, siano essi prestazionali, dimensionali o di classificazione. I requisiti sono fissati dai decreti tecnici collegati alla disciplina.

Il secondo è economico: attesta la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. La congruità si valuta su riferimenti di prezzo documentabili.

La distinzione conta perché i due profili si difendono con documentazione diversa in caso di controllo. Il primo si sostiene con calcoli, schede tecniche e verifiche di rispondenza; il secondo con riferimenti di prezzo documentabili.

Detrazione Asseverazione tecnica Attestazione di congruità
Bonus ristrutturazione, forma ordinaria Non richiesta ai fini fiscali Non richiesta
Ecobonus Richiesta secondo la tipologia di intervento Richiesta nei casi previsti
Sismabonus Richiesta, classe di rischio ante e post Richiesta
Bonus mobili Non richiesta Non richiesta

L'asseverazione sismica

Sul sismabonus la disciplina individua con precisione i soggetti e l'oggetto. Le tre figure attestano ciascuna per la propria competenza.

L'efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e in base al decreto ministeriale del 2017 che disciplina la materia. La ripartizione delle competenze non è liberamente modificabile.

L'attestazione riguarda la classe di rischio dell'edificio prima e dopo l'intervento, determinata secondo le linee guida ministeriali. La determinazione segue il metodo che le linee guida definiscono.

Un punto merita di essere ribadito perché genera un equivoco ricorrente: la soppressione delle aliquote progressive legate al numero di classi guadagnate non ha eliminato l'obbligo di asseverare la classe. L'obbligo resta, ed è indipendente dal fatto che il risultato non incida più sull'aliquota.

L'attestazione di congruità

È il profilo su cui l'esposizione del tecnico è maggiore e su cui la prassi è meno consolidata. Si tratta dell'attestazione di congruità delle spese.

L'attestazione di congruità è un giudizio economico reso da un tecnico con effetti fiscali diretti. Afferma che le spese sostenute sono coerenti con gli interventi realizzati, e la sua fondatezza è verificabile in sede di controllo.

La difesa di un'attestazione di congruità passa da un elemento e uno soltanto: la riconducibilità delle voci del computo a riferimenti di prezzo documentabili. I riferimenti vanno indicati con la fonte e la versione utilizzata.

Ne deriva un'indicazione di metodo che appartiene alla redazione del computo e non alla fase di asseverazione. Un computo costruito su voci con riferimento a prezzari o ad analisi documentate sostiene l'attestazione; un computo a corpo, o costruito su voci non riconducibili a riferimenti, la lascia priva di appoggio.

Questa è la ragione per cui la qualità del computo metrico estimativo non è, in questa materia, una questione di forma. Un computo privo di riferimenti è indifendibile in sede di controllo.

Il regime di responsabilità

Un profilo va esplicitato perché è quello che distingue l'asseverazione fiscale da ogni altra dichiarazione tecnica. Riguarda i termini entro cui la contestazione può arrivare.

L'asseverazione produce effetti verso l'amministrazione finanziaria, e la sua contestazione avviene nei termini dell'accertamento fiscale, non in quelli del contratto d'opera. I termini di accertamento sono più lunghi della durata dell'incarico.

Ne derivano due conseguenze che modificano la gestione di uno studio. Riguardano la conservazione e la copertura assicurativa.

La prima riguarda la durata dell'esposizione. Poiché la detrazione si ripartisce in quote annuali e ogni quota apre un proprio termine di accertamento, l'esposizione si estende ben oltre la chiusura del cantiere.

La seconda riguarda la conservazione. Gli elementi tecnici su cui l'asseverazione si fonda vanno conservati per un periodo allineato ai termini di accertamento e non alla durata dell'incarico. È un orizzonte molto più lungo di quello in cui uno studio conserva ordinariamente un fascicolo di cantiere.

Cosa conservare

Quattro categorie di elementi sostengono un'asseverazione in sede di controllo. Nessuna delle quattro è ricostruibile a distanza di anni.

I calcoli e le verifiche di rispondenza ai requisiti, nella versione su cui l'attestazione si fonda. Le versioni successive vanno conservate insieme a quella finale.

Le schede tecniche dei prodotti e degli apparecchi installati, con le dichiarazioni del fornitore dove richieste. Le schede vanno raccolte all'installazione e non a posteriori.

La documentazione fotografica dello stato ante e post intervento, che sugli impianti sostituiti è spesso l'unico elemento non ricostruibile. Le fotografie vanno scattate prima dello smontaggio.

I riferimenti di prezzo utilizzati per l'attestazione di congruità, con l'indicazione della fonte e della versione. La versione del prezzario va annotata insieme al riferimento.

Un'osservazione finale sulla forma dell'incarico. La chiarezza contrattuale su ciò che il tecnico ha verificato e su ciò che ha assunto sulla base di elementi forniti da terzi è il presidio che delimita la responsabilità. Un'asseverazione resa su dati altrui senza dichiararlo è un'asseverazione che il tecnico difende da solo.

Gli errori più frequenti

Assumere che ogni intervento agevolato richieda un'asseverazione è il primo, e produce adempimenti non dovuti. Gli adempimenti non dovuti costano tempo e non aggiungono tutela.

Ritenere che la caduta dell'aliquota progressiva sismica abbia eliminato l'obbligo di asseverare la classe è il secondo. L'obbligo di asseverare la classe è indipendente dall'aliquota.

Rendere un'attestazione di congruità su un computo non riconducibile a riferimenti documentabili è il terzo, ed è quello con l'esposizione maggiore. Il computo va costruito sui riferimenti prima di attestare.

Conservare il fascicolo per la durata dell'incarico anziché per i termini di accertamento è il quarto. La conservazione va programmata su un orizzonte pluriennale.

Nota: le informazioni riportate in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornate alla data di pubblicazione. Gli obblighi di asseverazione variano secondo la detrazione invocata e sono precisati da provvedimenti attuativi e dalla prassi dell'amministrazione finanziaria: si raccomanda la verifica del testo vigente prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

Come regola no, ai fini fiscali. Restano gli adempimenti propri della pratica edilizia.

La classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo il decreto ministeriale del 2017 e le linee guida.

Un giudizio economico con effetti fiscali diretti, verificabile in sede di controllo.

Per un periodo allineato ai termini di accertamento fiscale, più lungo della durata dell'incarico.

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