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La comunicazione ENEA

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Cosa troverai in questa pagina Quali interventi la richiedono, il termine ordinario e il suo dies a quo, le tre casistiche di decorrenza introdotte dopo la sospensione del portale del 2026, il contenuto della scheda descrittiva, le modalità di accesso e la remissione in bonis in caso di omissione.

È l'adempimento con termine più frequentemente omesso della materia, e la ragione è strutturale: si colloca alla chiusura del cantiere, quando l'attenzione è già altrove, e il suo termine decorre da un evento che nella pratica non sempre coincide con una data formalizzata. La data di fine lavori va quindi fissata e documentata.

Quali interventi la richiedono

L'obbligo non riguarda ogni ristrutturazione ma i soli interventi a contenuto energetico. La verifica si conduce sulla tipologia di lavorazione.

Vi rientrano gli interventi che accedono all'ecobonus, per i quali la trasmissione è richiesta in via ordinaria, e determinate categorie di interventi del bonus ristrutturazione che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili. Le categorie del bonus ristrutturazione interessate vanno verificate caso per caso.

Restano estranei all'obbligo gli interventi privi di contenuto energetico e, come regola, quelli antisismici, che seguono un regime documentale proprio. Su un intervento misto la verifica si conduce per singola lavorazione.

Sulla sostituzione degli impianti la verifica va condotta insieme all'esclusione delle caldaie a combustibili fossili: gli impianti ancora agevolabili, quali pompe di calore, sistemi ibridi, generatori a biomassa e scaldacqua a pompa di calore, comportano l'obbligo di comunicazione. Le due verifiche si fanno insieme e non in sequenza.

Il termine ordinario

La regola generale prevede che la scheda descrittiva sia trasmessa entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o, quando previsto, dal collaudo. Il termine è perentorio e non prorogabile su richiesta.

Due precisazioni utili sul computo.

Il termine decorre dalla data di fine lavori dichiarata nella pratica, e questo rende la fissazione e la documentazione di quella data un passaggio necessario e non una formalità. Una data incerta rende incerto il termine stesso.

Se il novantesimo giorno cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. La regola vale anche per le festività locali del comune.

Le tre casistiche di decorrenza del 2026

Un evento del 2026 ha introdotto regole particolari che restano rilevanti per gli interventi di quell'esercizio, e che conviene conoscere perché derogano al termine ordinario. Si tratta della sospensione del portale.

Il portale è rimasto sospeso dal 4 febbraio al 24 giugno 2026, per l'adeguamento a due provvedimenti: il decreto legislativo del 2026 di recepimento della direttiva europea sulle fonti rinnovabili, in vigore dal 4 febbraio, e il nuovo decreto sui requisiti minimi degli edifici, che ha rivisto le metodologie di calcolo e di verifica della prestazione energetica. I due provvedimenti hanno modificato le metodologie di calcolo.

Con l'avviso del 25 giugno 2026 l'ente ha reso operativo l'aggiornamento e chiarito la decorrenza in tre casistiche. Le tre casistiche si distinguono per la data di fine lavori.

Situazione Decorrenza dei novanta giorni
Inizio lavori dal 4 febbraio 2026 e fine lavori anteriore al 25 giugno 2026 Dal 25 giugno 2026, data di pubblicazione dell'aggiornamento
Inizio lavori anteriore al 4 febbraio 2026 Regola ordinaria, dalla data dichiarata di fine lavori
Fine lavori dal 25 giugno 2026 in poi Regola ordinaria, dalla data dichiarata di fine lavori

La ratio della prima casistica è esplicita: il periodo di indisponibilità del sistema non deve incidere sul rispetto delle scadenze da parte dei contribuenti e dei tecnici incaricati, e non comporta alcuna perdita del beneficio fiscale. La sospensione non produce quindi alcuna decadenza.

Per un professionista che ha seguito cantieri conclusi nella primavera del 2026, questa è la regola che salva le pratiche rimaste congelate. Conviene documentare la data di fine lavori per invocarla.

Il contenuto della scheda

La scheda descrittiva raccoglie i dati tecnici dell'intervento, e il suo contenuto varia con la detrazione invocata. Il contenuto va verificato sui vademecum aggiornati.

Per l'ecobonus è richiesta la compilazione dei dati tecnici tanto del nuovo impianto o della nuova struttura quanto di quello preesistente oggetto di sostituzione. Su un intervento impiantistico questo comporta la disponibilità dei dati dell'apparecchio rimosso, che vanno rilevati prima della rimozione e non ricostruiti dopo.

Sugli impianti termici occorrono inoltre i parametri prestazionali dell'apparecchio installato, secondo gli indicatori che la disciplina tecnica richiede per la tipologia. I parametri si leggono sulla scheda tecnica del prodotto.

La conseguenza operativa è di procedura di cantiere: i dati dell'impianto sostituito vanno rilevati e fotografati in fase di smontaggio, perché sono l'unico elemento della scheda che diventa irrecuperabile una volta rimosso l'apparecchio. Il rilievo va fatto prima dello smontaggio e non dopo.

L'accesso e la trasmissione

L'accesso al portale avviene con le identità digitali previste per i servizi della pubblica amministrazione. Le credenziali vanno verificate prima della scadenza del termine.

Per i professionisti che gestiscono un volume rilevante di pratiche esistono canali abilitati che consentono la trasmissione centralizzata, anche per gli interventi sulle parti comuni condominiali. L'abilitazione va richiesta in anticipo e non alla prima scadenza.

Un'indicazione pratica: nei periodi di picco il portale può presentare rallentamenti, e l'invio all'ultimo giorno utile è una scelta rischiosa su un adempimento la cui omissione ha conseguenze fiscali. Conviene trasmettere appena i dati sono completi.

La remissione in bonis

Questa è l'informazione che vale più di tutte le altre in questa pagina, perché trasforma un'omissione apparentemente definitiva in una situazione recuperabile. Si tratta della remissione in bonis.

In caso di mancata trasmissione nel termine, l'istituto della remissione in bonis consente di sanare l'omissione inviando la comunicazione e versando una sanzione di importo determinato, entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile. Il rimedio va attivato entro un termine preciso.

La sanzione è di 250 euro e si versa con il modello di pagamento unificato indicando il codice tributo previsto. Il versamento precede o accompagna l'invio della comunicazione.

Il rimedio ha però un limite temporale preciso e non è indefinitamente disponibile: va attivato prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'intervento si è concluso. Superata quella scadenza l'omissione diventa definitiva.

Per un tecnico che si accorga di un'omissione, la prima verifica riguarda quindi la collocazione temporale rispetto a quella scadenza. La verifica si conduce sull'anno di conclusione dei lavori.

Gli errori più frequenti

Trattare la comunicazione come una formalità successiva alla chiusura del cantiere è il primo, e la colloca fuori dalla lista di controllo del progetto. L'adempimento va inserito nella lista di chiusura insieme al collaudo.

Non fissare e documentare la data di fine lavori è il secondo, e rende incerto il dies a quo di un termine perentorio. La data va riportata negli atti della pratica edilizia.

Rimuovere l'impianto sostituito senza rilevarne i dati è il terzo, e rende incompilabile una parte della scheda. I dati non sono ricostruibili dopo la rimozione.

Inviare all'ultimo giorno utile è il quarto, e su un portale soggetto a rallentamenti è un rischio evitabile. Un rallentamento del portale nell'ultimo giorno costa il termine.

Ritenere l'omissione irrimediabile è il quinto, e porta a rinunciare a un beneficio che la remissione in bonis consentirebbe di conservare. Il rimedio è disponibile entro la prima dichiarazione utile.

Nota: le informazioni riportate in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornate alla data di pubblicazione. L'ente pubblica avvisi che modificano regole operative e termini: si raccomanda la verifica degli avvisi in vigore alla data di consultazione prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

Entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dal collaudo, con le regole di decorrenza particolari previste per gli interventi del 2026 interessati dalla sospensione del portale.

No, i soli interventi a contenuto energetico.

Come regola no. Il sismabonus segue un regime documentale proprio.

L'omissione può essere sanata con la remissione in bonis, inviando la comunicazione e versando 250 euro entro la prima dichiarazione utile.

Sì, al primo giorno lavorativo successivo.

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