Il fondamento e la soglia
L'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dalla legge di bilancio 2025 e in vigore dal periodo d'imposta 2025, stabilisce un tetto complessivo agli oneri e alle spese detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 000 euro. Il tetto opera in aggiunta ai limiti propri di ciascuna agevolazione.
Al di sotto di quella soglia nulla cambia: tutte le detrazioni spettano per intero, nei limiti previsti dalle singole norme agevolative. La verifica della soglia è quindi il primo passaggio.
Una precisazione sul reddito rilevante: il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. L'esclusione dell'abitazione principale abbassa il reddito da confrontare con la soglia.
Gli importi base e i coefficienti
Il limite si calcola moltiplicando un importo base, determinato in funzione del reddito, per un coefficiente determinato in funzione del numero di figli fiscalmente a carico. I due parametri vanno letti insieme e non separatamente.
| Reddito complessivo | Importo base |
|---|---|
| Superiore a 75 000 e non superiore a 100 000 euro | 14 000 euro |
| Superiore a 100 000 euro | 8 000 euro |
| Composizione del nucleo | Coefficiente |
|---|---|
| Nessun figlio fiscalmente a carico | 0,50 |
| Un figlio fiscalmente a carico | 0,70 |
| Due figli fiscalmente a carico | 0,85 |
| Più di due figli, o almeno un figlio con disabilità accertata | 1,00 |
I limiti risultanti
La combinazione dei due parametri produce otto valori, ed è utile averli sotto gli occhi. Il valore applicabile va individuato prima di qualunque stima.
| Nucleo familiare | Reddito 75 001 - 100 000 | Reddito oltre 100 000 |
|---|---|---|
| Nessun figlio | 7 000 euro | 4 000 euro |
| Un figlio | 9 800 euro | 5 600 euro |
| Due figli | 11 900 euro | 6 800 euro |
| Tre o più figli, o figlio con disabilità | 14 000 euro | 8 000 euro |
Un tetto di spesa, non di detrazione
Questo è il punto che la maggior parte delle fonti divulgative riporta in modo scorretto, e la differenza è sostanziale. Riguarda l'oggetto del limite.
Il limite riguarda l'ammontare massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione d'imposta, e non l'ammontare massimo della detrazione. La differenza tra i due concetti è di un fattore pari all'aliquota.
Un contribuente con un limite di 7 000 euro non è quindi limitato a 7 000 euro di detrazione: è limitato a 7 000 euro di spesa su cui applicare le aliquote delle varie agevolazioni. L'effetto in termini di imposta risparmiata è quindi molto inferiore.
La distinzione cambia completamente l'ordine di grandezza dell'effetto, ed è la ragione per cui una lettura affrettata del meccanismo produce allarmismi ingiustificati o, al contrario, sottovalutazioni. Conviene verificarla sul testo dell'articolo e non su fonti secondarie.
La regola sulle rate annuali
È l'elemento che attenua fortemente l'impatto sulle detrazioni edilizie e che va conosciuto insieme al meccanismo. Si tratta della rilevanza della sola rata annuale.
Per gli oneri detraibili in più rate o annualità rileva la rata di competenza dell'anno, e non l'intera spesa sostenuta. Sulle detrazioni edilizie la rata è un decimo della spesa.
Un esempio chiarisce la portata della regola. Un bonus mobili da 5 000 euro ripartito in dieci quote incide sul limite annuale per la sola rata di competenza, pari a 500 euro, e non per l'intero importo.
La conseguenza per le detrazioni edilizie è considerevole. Poiché sono ripartite in dieci quote, la loro incidenza annuale sul tetto è pari a un decimo della spesa sostenuta. Un intervento da 96 000 euro incide sul limite per 9 600 euro all'anno, non per 96 000.
Resta però un effetto reale: quel decimo si somma a tutti gli altri oneri detraibili del contribuente nell'anno, e su nuclei senza figli con reddito elevato il tetto può essere raggiunto. Il tetto va verificato sull'insieme degli oneri detraibili e non sulla sola detrazione edilizia.
Le esclusioni
Alcune categorie di spesa restano fuori dal computo del tetto. L'elenco delle esclusioni va verificato sul testo vigente.
Vi rientrano, tra le altre, le spese sanitarie detraibili, gli investimenti in start up e piccole e medie imprese innovative, e determinate spese collegate a mutui e assicurazioni. Le esclusioni riducono la probabilità che il tetto sia raggiunto.
Un'esclusione ha rilievo diretto per questa materia: gli interventi edilizi le cui spese sono state sostenute fino al 31 dicembre 2024 restano fuori dal computo. Il tetto opera quindi sulle spese successive, e le detrazioni maturate sotto i regimi precedenti conservano la loro fruibilità.
Il rilievo per la stima di un intervento
Il calcolo del limite non appartiene al tecnico. La sua conoscenza sì, per due ragioni.
La prima è che su un committente con reddito elevato e senza figli a carico, il beneficio effettivo di un intervento può risultare inferiore a quello nominale, e presentare una stima senza segnalare l'esistenza del meccanismo espone a una contestazione. La segnalazione va fatta per iscritto nella stima.
La seconda è che la regola sulle rate annuali rende l'impatto molto più contenuto di quanto il committente possa temere se ha letto una fonte imprecisa. Saper spiegare che l'incidenza annuale è pari a un decimo della spesa è un elemento di consulenza che rassicura su basi corrette.
L'indicazione operativa è di formulazione: la stima segnala l'esistenza del limite, ne indica la soglia di attivazione, e rinvia al consulente fiscale del committente per la verifica del caso concreto. Il tecnico segnala, ma non si sostituisce al consulente.
Gli errori più frequenti
Leggere il limite come tetto alla detrazione anziché alla spesa è il primo, e sovrastima l'effetto di un fattore considerevole. La verifica si conduce sul testo dell'articolo 16-ter.
Applicare il tetto all'intera spesa dell'intervento anziché alla rata annuale è il secondo, ed è l'errore che genera gli allarmi ingiustificati. La rata di competenza è un decimo della spesa sostenuta.
Ignorare l'esclusione delle spese sostenute fino al 2024 è il terzo. Le rate di quelle spese restano fuori dal computo.
Omettere qualunque menzione del meccanismo in una stima destinata a un committente con reddito elevato è il quarto. Una riga di segnalazione costa nulla e previene la contestazione.
Nota: le informazioni riportate in questa pagina riguardano l'Italia e sono riferite alla disciplina in vigore dal periodo d'imposta 2025. Importi, coefficienti ed esclusioni sono precisati dalla prassi dell'amministrazione finanziaria: si raccomanda la verifica del testo vigente e delle circolari applicative prima di ogni applicazione operativa.