La disciplina applicabile
L'articolo 46 del codice stabilisce che ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo dedicato della direttiva europea sugli appalti pubblici e, per i settori speciali, quella della corrispondente direttiva. Il rinvio è diretto e non mediato da una disciplina nazionale di dettaglio.
Il rinvio diretto al diritto dell'Unione è significativo: il concorso non è un istituto nazionale ma una procedura di matrice europea, e la sua interpretazione si giova di quel riferimento. Le pronunce della Corte di giustizia sono quindi rilevanti anche in questa materia.
Una fase o due fasi
Il concorso relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha a oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'articolazione in due gradi resta possibile ma è l'eccezione.
La fase unica è quindi la regola, e il livello richiesto è quello del primo livello progettuale del sistema riformato. Il costo di produzione della proposta va commisurato a quel livello.
Con adeguata motivazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative; la seconda fase, che si svolge tra i concorrenti selezionati nella prima, è finalizzata all'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
In caso di concessione la proposta deve comprendere uno studio economico finanziario per la realizzazione e la gestione dell'opera. Lo studio aumenta in misura sensibile il costo di partecipazione.
La struttura in due fasi ha una conseguenza pratica rilevante per uno studio: l'investimento richiesto nella prima fase è molto inferiore a quello della fase unica, perché una proposta ideativa non è un progetto di fattibilità. Un concorso in due fasi è quindi, a parità di oggetto, un concorso più accessibile a strutture piccole.
I premi e il trasferimento della proprietà
Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il trasferimento è pieno e non lascia allo studio diritti di utilizzazione.
La regola è netta e va compresa nelle sue implicazioni. Il premio non è un riconoscimento simbolico né un rimborso spese: è il corrispettivo di un trasferimento di proprietà, e da esso deriva che l'amministrazione può utilizzare il progetto anche indipendentemente dall'affidamento dei livelli successivi allo stesso professionista.
Ne discende un criterio di valutazione della congruità del premio che uno studio può applicare prima di decidere se partecipare: il premio va confrontato non con il costo di partecipazione ma con il valore di ciò che si cede. Il confronto va condotto prima di impegnare risorse nella proposta.
| Profilo | Concorso di progettazione | Concorso di idee |
|---|---|---|
| Oggetto della selezione | Progetto o piano | Proposta ideativa |
| Livello di approfondimento | Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Proposta non sviluppata in elaborati progettuali |
| Effetto del premio | Acquisto della proprietà del progetto vincitore | Acquisizione dell'idea premiata |
| Sbocco previsto | Affidamento dei livelli successivi, se previsto nel bando | Concorso di progettazione o appalto di servizi ulteriore |
| Costo di partecipazione | Elevato, proporzionato al livello richiesto | Contenuto |
L'affidamento dei livelli successivi
Questo è il profilo di maggiore interesse economico e va verificato negli atti prima di ogni altra cosa. Riguarda l'affidamento dei livelli progettuali successivi.
Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, o nei settori speciali senza indizione di gara, al vincitore o ai vincitori del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. La facoltà va espressamente prevista nel bando e non è implicita.
Due condizioni cumulative emergono dalla formulazione. La facoltà deve essere stata prevista nel bando del concorso: se il bando tace, l'affidamento dei livelli successivi non può avvenire per questa via. E il vincitore deve possedere i requisiti previsti dal bando, il che rende la verifica dei requisiti un passaggio da compiere prima di partecipare e non dopo aver vinto.
Un elemento tecnico completa il quadro. In questi casi, nel computo della soglia di rilevanza europea è calcolato il valore complessivo dei premi e dei pagamenti, comprensivo del valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato.
La conseguenza è che un concorso con affidamento successivo previsto può risultare sopra soglia anche quando l'importo dei soli premi sarebbe modesto, con le procedure e la pubblicità che ne derivano. Il valore stimato comprende infatti l'affidamento successivo.
Il concorso di idee
Le disposizioni sui concorsi di progettazione si applicano anche ai concorsi di idee, finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. Il livello di approfondimento richiesto è però molto inferiore.
La platea dei partecipanti è più ampia. Oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione possono partecipare anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso.
L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall'amministrazione, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, al quale possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Il passaggio all'incarico non è quindi automatico.
Il concorso di idee è quindi la porta di accesso più aperta del sistema per un professionista giovane o per un dipendente abilitato, ma il collegamento con l'affidamento successivo è mediato: l'idea premiata apre una procedura ulteriore, non un incarico diretto. Conviene valutarlo per il premio e per la visibilità più che per l'incarico.
Come si valuta la partecipazione
La decisione di partecipare a un concorso segue una logica di investimento e non di candidatura, e conviene condurla su quattro elementi. I quattro elementi si verificano tutti sul bando.
L'oggetto e il livello richiesto, perché tra una proposta ideativa e un progetto di fattibilità tecnica ed economica il costo di produzione differisce di un ordine di grandezza. La verifica del livello precede quindi ogni stima del costo interno.
La presenza nel bando della facoltà di affidamento dei livelli successivi, che è ciò che trasforma un premio in una prospettiva di incarico. La sua assenza riduce il concorso al solo valore del premio.
I requisiti richiesti per quell'affidamento successivo, da verificare prima di investire, perché vincere senza poter ricevere l'incarico è l'esito peggiore. La verifica si conduce sui requisiti del bando e non su quelli del concorso.
L'entità del premio confrontata con il valore di ciò che si cede, tenuto conto che il pagamento trasferisce la proprietà del progetto. Un premio inferiore al costo di produzione è un investimento e non un corrispettivo.
A questi va aggiunto un dato di realtà: il costo di partecipazione è interamente a carico del concorrente e la probabilità di successo è statisticamente bassa. La partecipazione ai concorsi ha senso come politica di studio distribuita nel tempo, non come sostituto di una strategia di accesso alle procedure ordinarie.
Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. La disciplina dei concorsi rinvia al diritto dell'Unione ed è stata oggetto di chiarimenti ministeriali: si raccomanda la verifica del testo vigente e del bando del singolo concorso prima di ogni applicazione operativa.