Le soglie che governano l'accesso
La collocazione economica dei servizi tecnici li porta, nella maggior parte dei casi, nel sotto soglia. L'accesso passa quindi dagli elenchi e dagli inviti più che dai bandi aperti.
L'affidamento diretto è ammesso per i servizi e le forniture, compresi quelli di ingegneria e architettura, per importi inferiori a 140 000 euro. Sopra tale soglia e fino alla soglia di rilevanza europea si applica la procedura negoziata senza bando, con consultazione di almeno cinque operatori.
Un punto merita di essere isolato perché è controintuitivo. La soglia europea per servizi e concorsi di progettazione è di 140 000 euro per le autorità governative centrali e di 216 000 euro per le amministrazioni sub-centrali. Per un incarico bandito da un comune esiste quindi una fascia intermedia, tra 140 000 e 216 000 euro, che resta sotto soglia e si affida con procedura negoziata. Per un ministero la stessa fascia è già sopra soglia.
L'importo dei servizi è inoltre determinato proporzionalmente all'importo dei lavori da progettare, il che significa che la fascia applicabile dipende dalla dimensione dell'opera e non da una negoziazione con il committente. La fascia si deduce quindi dall'opera e non dall'accordo tra le parti.
I soggetti ammessi
L'articolo 66 individua i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, affermando il principio di non discriminazione sulla base della forma giuridica. Lo scopo dichiarato è la massima apertura alla concorrenza e la parità di accesso tra le diverse tipologie di soggetti.
| Categoria | Contenuto |
|---|---|
| Prestatori di servizi di ingegneria e architettura | Professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, gruppi europei di interesse economico e raggruppamenti temporanei tra tali soggetti |
| Società tra professionisti | Con i requisiti che l'allegato individua |
| Società di ingegneria | Con i requisiti che l'allegato individua |
| Prestatori stabiliti in altri Stati membri | Costituiti conformemente alla legislazione del proprio Stato |
| Raggruppamenti temporanei | Costituiti dai soggetti delle categorie precedenti |
| Consorzi stabili | Di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura |
La definizione contenuta nella norma è ampia e merita attenzione: sono prestatori di servizi di ingegneria e architettura i soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria a essi connesse. L'ampiezza della definizione allarga il perimetro delle prestazioni computabili.
I requisiti della parte V
Per la partecipazione alle procedure i soggetti indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella parte V dell'allegato II.12 al codice. I requisiti variano con la categoria di operatore.
L'allegato riprende in larga parte la disciplina ministeriale previgente, il che ha un effetto pratico utile: la documentazione predisposta da uno studio sotto il regime precedente resta in gran parte utilizzabile, con i necessari aggiornamenti di riferimento normativo. Conviene comunque verificare i riferimenti prima di riutilizzare un fascicolo.
Una precisazione riguarda i raggruppamenti temporanei. L'allegato stabilisce che per i raggruppamenti costituiti dai soggetti indicati dall'articolo 66 i requisiti previsti dalle disposizioni dell'allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento, secondo le regole di ripartizione che la disciplina individua.
L'agevolazione per le società di recente costituzione
Una disposizione ha un valore diretto per gli studi che si strutturano in forma societaria. Riguarda i primi cinque anni dalla costituzione.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando anche con riferimento ai requisiti dei soci, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, oppure dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. La forma societaria determina quali soggetti possono essere richiamati.
La ratio è evidente: impedire che il passaggio da una struttura professionale individuale o associata a una forma societaria azzeri il curriculum accumulato. Senza questa previsione la riorganizzazione azzererebbe l'esperienza dimostrabile.
Per uno studio che valuta una riorganizzazione societaria si tratta di un'informazione con effetti pratici immediati, perché delimita la finestra temporale entro cui l'esperienza personale resta spendibile in capo alla nuova società. La finestra decorre dalla costituzione e non dall'inizio dell'attività.
L'organigramma e il gruppo di lavoro
Un profilo procedurale genera un contenzioso ricorrente e vale la pena presidiarlo. Riguarda l'organigramma e la composizione del gruppo di lavoro.
Possono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria gli operatori economici, inclusi i raggruppamenti temporanei, che dispongano di un organigramma composto da soggetti direttamente coinvolti nelle funzioni professionali e tecniche richieste dalla gara, al cui interno devono essere indicati soggetti legati da un rapporto stabile e continuativo con l'operatore economico. La stabilità del rapporto è oggetto di verifica documentale.
Ne discende una regola che la giurisprudenza applica con rigore: i componenti del gruppo di lavoro devono coincidere con i soggetti inseriti nell'organigramma. La designazione, nel gruppo di lavoro, di una persona non presente nell'organigramma nel senso richiesto dalla disciplina è stata ritenuta causa di illegittimità dell'aggiudicazione.
L'indicazione operativa è di procedura interna: l'organigramma va costruito e mantenuto aggiornato come documento stabile dello studio, e la composizione del gruppo di lavoro per ciascuna gara va verificata contro di esso prima del deposito, non dopo. Una verifica successiva al deposito non è più rimediabile.
La valutazione economica è prestazione qualificante
Un orientamento del giudice amministrativo merita di essere isolato perché amplia il perimetro di ciò che uno studio può far valere. Riguarda le prestazioni di valutazione economica.
L'attività di progettazione non è soltanto ideazione dell'opera e redazione degli elaborati, ma comprende anche la valutazione del progetto sotto il profilo economico-finanziario. La conclusione si desume dallo stesso articolo 66, che include tra le prestazioni idonee a qualificare gli operatori economici dei servizi di ingegneria e architettura anche le valutazioni di congruità tecnico-economica, e quindi anche la determinazione delle voci di costo del progetto.
Per uno studio che svolge attività di stima e di redazione del computo metrico estimativo si tratta di un riconoscimento diretto: quelle prestazioni sono qualificanti ai fini dei requisiti, e vanno documentate nel curriculum al pari della progettazione in senso stretto. Il curriculum va quindi riorganizzato per far emergere quelle prestazioni.
Gli errori più frequenti
Comporre il gruppo di lavoro con soggetti non presenti in organigramma è il primo, ed è quello che la giurisprudenza sanziona con maggiore severità. L'incoerenza è verificabile in pochi minuti sui documenti depositati.
Applicare la soglia europea delle autorità centrali a un incarico comunale è il secondo, e sottrae una fascia intermedia di procedure che restano sotto soglia. La fascia intermedia riguarda una parte consistente degli incarichi tecnici.
Non valorizzare le prestazioni di valutazione economica nel curriculum è il terzo, e riduce artificialmente il portafoglio dimostrabile. Le prestazioni vanno documentate con gli atti che le comprovano.
Trascurare la finestra dei cinque anni dopo una riorganizzazione societaria è il quarto, e può far perdere la spendibilità dell'esperienza accumulata. Conviene programmare le candidature tenendo conto della scadenza.
Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. I requisiti sono contenuti in un allegato al codice modificato dal decreto correttivo e la giurisprudenza sull'organigramma è in evoluzione: si raccomanda la verifica del testo vigente e della documentazione di gara del singolo affidamento prima di ogni applicazione operativa.