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I corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura

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Cosa troverai in questa pagina Il carattere obbligatorio delle tabelle come base di gara, il doppio regime introdotto dal correttivo, l'allegato I.13 e i due livelli progettuali, la disciplina residua per le prestazioni non progettuali, la pronuncia dell'autorità di vigilanza su un caso concreto e cosa uno studio può verificare prima di offrire.

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Questa è la disposizione che distingue più nettamente il mercato pubblico dal mercato privato per uno studio tecnico. Il corrispettivo posto a base di gara non è liberamente determinato dall'amministrazione: deriva da un quadro tariffario ministeriale, e questo lo rende verificabile.

Le tabelle sono obbligatorie come base di gara

Gli importi da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura sono determinati facendo riferimento al quadro tariffario ministeriale, e le tabelle relative hanno carattere obbligatorio. Il carattere obbligatorio rende la base d'asta verificabile e contestabile.

L'autorità nazionale anticorruzione si è pronunciata in questo senso in sede di precontenzioso, chiarendo che le tabelle ministeriali per la determinazione dei corrispettivi sono il riferimento cui la stazione appaltante deve attenersi. La pronuncia è invocabile in sede di chiarimenti.

La pronuncia è nata da un caso concreto che vale la pena riportare perché illustra la portata pratica del principio. Un bando per l'affidamento tramite accordo quadro dei servizi di redazione del progetto di fattibilità e del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza e della direzione dei lavori prevedeva una somma forfettaria massima per le attività propedeutiche necessarie alla richiesta di finanziamento, con la remunerazione della progettazione condizionata all'esito positivo della richiesta e senza obbligo di procedere alla progettazione completa in caso contrario.

Due conseguenze operative derivano dal principio. Una riguarda la contestabilità del bando, l'altra la verifica preventiva.

Un bando che ponga a base un importo non determinato secondo le tabelle è contestabile. La contestazione va proposta nei termini previsti per l'impugnazione del bando.

Uno studio che riceve un invito può verificare la correttezza della base prima di formulare l'offerta, e la verifica è un calcolo e non un'opinione. La verifica si esegue applicando le tabelle all'oggetto descritto nel bando.

Una precondizione va segnalata: la determinazione secondo le tabelle riguarda tutti i corrispettivi, sopra e sotto la soglia dell'affidamento diretto. Non esiste una fascia di importo in cui l'amministrazione possa determinare liberamente la base.

Il doppio regime introdotto dal correttivo

Qui si colloca il punto su cui la maggior parte delle fonti divulgative è incompleta, e che uno studio deve conoscere perché riguarda metà delle prestazioni che fattura. Riguarda le prestazioni non progettuali.

Il decreto correttivo ha modificato le modalità di calcolo, e il risultato è un doppio regime. Un regime si applica alla progettazione, l'altro alle prestazioni non progettuali.

Tipologia di prestazione Disciplina applicabile
Prestazioni inerenti alla progettazione Allegato I.13 al codice, con il quadro tariffario attualizzato e riorganizzato sui due livelli progettuali
Prestazioni non inerenti alla progettazione Decreto ministeriale del 17 giugno 2016, che resta in vigore in attesa di un nuovo provvedimento

Il secondo regime è transitorio ma pienamente operante. Per le prestazioni che non attengono alla progettazione, il calcolo va effettuato utilizzando i parametri e le aliquote attualmente esistenti per le varie prestazioni, secondo il decreto del 2016.

Rientrano tipicamente in questa seconda categoria la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo e le attività tecnico-amministrative connesse, che per molti studi costituiscono una quota rilevante del fatturato pubblico. Il regime applicabile va quindi verificato prestazione per prestazione.

La conseguenza pratica è che un incarico misto, comprensivo di progettazione e di prestazioni non progettuali, si calcola oggi con due discipline distinte all'interno del medesimo affidamento. Il calcolo va condotto separatamente per le due componenti.

L'allegato I.13 e i due livelli progettuali

Per la progettazione, i corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti sono determinati mediante attualizzazione del quadro tariffario contenuto nella tabella del decreto ministeriale del 2016. L'attualizzazione segue il metodo che l'allegato definisce.

L'elemento che il correttivo ha modificato non sono le aliquote ma la loro distribuzione. L'allegato riporta le aliquote dei codici dei vari elaborati, che sono le stesse del decreto precedente, ma in funzione della nuova divisione su due livelli progettuali anziché tre, costituiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal progetto esecutivo.

Il calcolo segue quindi un procedimento in due tempi. Si individua, sulla base del livello progettuale di riferimento, quali sono gli elaborati oggetto dell'affidamento, che l'allegato colloca nei due diversi livelli. Si inseriscono i codici corrispondenti nel procedimento di calcolo dell'onorario.

La riorganizzazione ha una conseguenza che uno studio incontra concretamente: gli elaborati che nel sistema precedente appartenevano al progetto definitivo sono stati redistribuiti tra i due livelli residui, e la verifica di quali codici siano oggi ricompresi in ciascun livello è un passaggio necessario e non deducibile dall'esperienza maturata sotto la disciplina precedente. La verifica dei codici va condotta sull'allegato e non sulla memoria.

Cosa verificare prima di offrire

Tre verifiche precedono la formulazione dell'offerta economica e sono tutte conducibili sui documenti. Riguardano la base d'asta, il regime applicabile e gli elaborati richiesti.

La correttezza della base rispetto al quadro tariffario. È il controllo che conferma se l'importo posto a base sia stato determinato secondo le tabelle o liberamente stimato.

La corretta ripartizione tra le due discipline. Su un incarico misto, la quota progettuale e la quota non progettuale seguono regimi diversi, e un calcolo condotto interamente su una sola delle due produce uno scostamento.

L'individuazione degli elaborati oggetto dell'affidamento. Poiché il corrispettivo si costruisce sui codici degli elaborati effettivamente richiesti, un elenco di elaborati più ampio di quello remunerato è un elemento da segnalare in sede di chiarimenti.

Gli errori più frequenti

Assumere che l'importo a base di gara sia un dato non discutibile è il primo, e rinuncia a una verifica che la norma rende possibile. La verifica costa poche ore e può cambiare l'importo dell'affidamento.

Applicare l'allegato I.13 anche alle prestazioni non progettuali è il secondo, e ignora il regime transitorio che resta in vigore. Le due discipline producono importi diversi sulla stessa prestazione.

Riutilizzare la ripartizione degli elaborati sui tre livelli progettuali precedenti è il terzo, e produce un calcolo costruito su una struttura superata. La struttura dei livelli è stata modificata e va riverificata.

Non segnalare in sede di chiarimenti uno scostamento tra elaborati richiesti ed elaborati remunerati è il quarto, e trasferisce sullo studio un onere non retribuito. Il chiarimento è lo strumento con cui lo scostamento si fa correggere.

Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. Il regime dei corrispettivi è stato modificato dal decreto correttivo ed è atteso un nuovo provvedimento per le prestazioni non inerenti alla progettazione: si raccomanda la verifica del testo vigente e dei documenti di gara del singolo affidamento prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

No. Gli importi sono determinati facendo riferimento al quadro tariffario ministeriale, e le tabelle hanno carattere obbligatorio.

L'allegato I.13 al codice, con il quadro tariffario attualizzato e riorganizzato sui due livelli progettuali.

Resta in vigore il decreto ministeriale del 2016, in attesa di un nuovo provvedimento.

Sì. La determinazione secondo le tabelle riguarda la base di gara, sulla quale l'operatore formula la propria offerta.

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