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Le soglie di rilevanza europea 2026 2027

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Periodo di validità di questa pagina Gli importi riportati si applicano dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027. Sono stati fissati dai regolamenti delegati della Commissione europea del 22 ottobre 2025. Le soglie sono riviste ogni due anni e i valori indicati non sono utilizzabili al di fuori di questo biennio.

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Le soglie di rilevanza europea separano due regimi procedurali. Sopra soglia si applicano le procedure e la pubblicità previste dal diritto dell'Unione; sotto soglia si applica la disciplina semplificata del codice. Sapere da quale lato della soglia si colloca un affidamento è quindi il primo passaggio di qualunque valutazione.

Gli importi in vigore

Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono le seguenti. Gli importi valgono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Oggetto Soglia
Appalti pubblici di lavori e concessioni 5 404 000 euro
Forniture, servizi e concorsi di progettazione aggiudicati da autorità governative centrali 140 000 euro
Forniture, servizi e concorsi di progettazione aggiudicati da amministrazioni sub-centrali 216 000 euro
Forniture, servizi e concorsi di progettazione nei settori speciali 432 000 euro
Lavori nei settori speciali 5 404 000 euro
Servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato dedicato 750 000 euro

Un elemento merita di essere segnalato perché va nella direzione contraria all'intuizione: rispetto al biennio precedente le soglie sono state leggermente abbassate. La soglia dei lavori passa da 5 538 000 a 5 404 000 euro, quella delle autorità centrali da 143 000 a 140 000 euro, quella delle amministrazioni sub-centrali da 221 000 a 216 000 euro.

L'effetto pratico è che un numero maggiore di affidamenti ricade sopra soglia rispetto al biennio precedente, con le procedure e la pubblicità europea che ne conseguono. L'onere procedurale cresce quindi a parità di importi affidati.

Perché due soglie per servizi e forniture

La distinzione tra autorità governative centrali e amministrazioni sub-centrali è la fonte più frequente di errori di inquadramento, e vale la pena chiarirla. I comuni, le province e le regioni sono amministrazioni sub-centrali.

Le autorità governative centrali sono quelle indicate in un allegato alla direttiva europea sugli appalti pubblici, e comprendono le amministrazioni dello Stato. Le amministrazioni sub-centrali sono definite in via residuale: tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle precedenti, quindi regioni, comuni, università ed enti pubblici.

La conseguenza è che uno stesso affidamento di servizi ricade sopra o sotto soglia in funzione di chi lo bandisce. Un incarico di 180 000 euro bandito da un ministero è sopra soglia; il medesimo incarico bandito da un comune è sotto soglia.

Per un operatore economico questo significa che l'inquadramento non si deduce dall'importo ma dalla coppia importo e natura della stazione appaltante, e che la verifica della natura dell'amministrazione precede ogni valutazione procedurale. La natura dell'ente si verifica sull'elenco allegato alla disciplina europea.

Il meccanismo di aggiornamento

Le soglie non sono stabilite dal legislatore nazionale e non sono negoziabili. Sono fissate con regolamento delegato della Commissione europea, e la revisione avviene ogni due anni.

Il calcolo è una conversione automatica, effettuata sulla base del valore medio giornaliero dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo, e serve a mantenere l'allineamento con gli standard internazionali fissati dagli accordi in materia di appalti pubblici. Non esiste margine di discrezionalità da parte della Commissione, e le variazioni riflettono soltanto l'andamento dei tassi di cambio.

Questa meccanica spiega due cose. Perché le soglie possano scendere e non soltanto salire, come è avvenuto per il biennio in corso. E perché qualunque documento che riporti importi di soglia debba indicare il biennio di riferimento, in assenza del quale l'informazione non è utilizzabile.

Il calcolo del valore stimato

La collocazione rispetto alla soglia dipende dal valore stimato dell'appalto, e il criterio di calcolo è definito dal codice. Il criterio è unico e non varia con la natura della prestazione.

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, comprensivo di qualunque forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Le opzioni non esercitate rientrano comunque nel calcolo.

Tre implicazioni derivano da questa formulazione. Riguardano le opzioni, i rinnovi e la durata del contratto.

La prima riguarda le opzioni. Un contratto di 120 000 euro con un'opzione di rinnovo di pari importo ha un valore stimato di 240 000 euro, e la sua collocazione rispetto alla soglia va valutata su quel valore.

La seconda riguarda gli accordi quadro. Il riferimento è l'importo massimo stimato dell'accordo e non quello dei singoli contratti applicativi.

La terza riguarda le prestazioni ripetute nel tempo. La valutazione considera l'esigenza sostanziale e non la sua frammentazione in affidamenti successivi.

Il divieto di frazionamento

Il codice vieta di utilizzare la suddivisione in lotti relativi alle stesse categorie o settori merceologici per eludere le soglie di rilevanza europea. La suddivisione resta legittima quando risponde a esigenze tecniche dimostrabili.

Il divieto è la difesa del sistema, e il criterio di valutazione è funzionale. Ciò che rileva non è la presenza di più affidamenti distinti ma la loro riconducibilità a un'unica esigenza sostanziale. Il frazionamento è artificioso quando la suddivisione non risponde a una ragione tecnica o organizzativa ma al risultato di collocare gli affidamenti sotto una soglia.

Va distinto dalla suddivisione in lotti legittima, che il codice non soltanto ammette ma favorisce come strumento di accesso delle piccole e medie imprese. La differenza sta nella ragione: la suddivisione funzionale all'accesso al mercato è legittima, quella funzionale all'elusione della soglia non lo è.

Il rapporto con le soglie interne del sotto soglia

Un punto genera confusione ricorrente e merita di essere isolato, perché riguarda proprio i servizi tecnici. Riguarda la doppia soglia dei servizi.

Le soglie europee sono una cosa, le soglie interne che il codice fissa per le fasce del sotto soglia sono un'altra. La coincidenza numerica tra la soglia dell'affidamento diretto per servizi e forniture e la soglia europea delle autorità centrali non è una identità concettuale.

L'effetto si vede su un affidamento di servizi bandito da un comune. Fino alla soglia dell'affidamento diretto si applica quella modalità. Tra quella soglia e la soglia europea delle amministrazioni sub-centrali si applica la procedura negoziata sotto soglia. Oltre, si applicano le procedure ordinarie con pubblicità europea.

Esiste quindi, per le amministrazioni sub-centrali, una fascia intermedia di sotto soglia che non esiste per le autorità centrali, e in quella fascia ricade una parte consistente degli incarichi tecnici di dimensione media. È la fascia in cui si colloca la maggior parte degli incarichi comunali.

Il rapporto con la qualificazione delle stazioni appaltanti

Un secondo sistema di soglie opera in parallelo a quello europeo e produce effetti che un operatore osserva direttamente. Si tratta delle soglie di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Il codice richiede che le stazioni appaltanti siano qualificate per gestire affidamenti a partire da determinati importi. Per la progettazione e l'affidamento di lavori la qualificazione è richiesta per importi a base di gara pari o superiori a cinquecentomila euro; per servizi e forniture è richiesta a partire dalla soglia dell'affidamento diretto.

Le due griglie di soglie non coincidono e rispondono a logiche diverse. Quella europea determina il regime procedurale, quella della qualificazione determina chi può bandire.

L'effetto combinato spiega un fenomeno che un operatore incontra costantemente: affidamenti di importo medio banditi non dall'ente utilizzatore ma da una centrale di committenza o da un soggetto aggregatore. Non è una scelta organizzativa dell'ente ma una conseguenza della sua qualificazione.

Per un operatore la conseguenza pratica è che il bacino commerciale non coincide con l'elenco degli enti del territorio: comprende anche i soggetti aggregatori attraverso i quali quegli enti bandiscono, e la loro individuazione fa parte della mappatura del mercato. Le centrali di committenza vanno monitorate come gli enti utilizzatori.

Gli errori più frequenti

Utilizzare importi di soglia senza verificarne il biennio di riferimento è il primo, ed è l'errore che il carattere biennale dell'aggiornamento rende sistematico. Gli importi cambiano ogni due anni e il testo previgente resta reperibile in rete.

Applicare la soglia delle autorità centrali a un affidamento di un comune è il secondo, e sposta di settantaseimila euro il confine tra sotto e sopra soglia. Lo scarto tra le due soglie è la fascia intermedia descritta sopra.

Calcolare il valore stimato senza comprendere opzioni e rinnovi è il terzo, e colloca l'affidamento nella fascia sbagliata. La conseguenza è una procedura più leggera di quella dovuta.

Confondere le soglie europee con le soglie interne del sotto soglia è il quarto, e produce l'idea che sopra centoquarantamila euro un servizio sia sempre sopra soglia, cosa che non vale per le amministrazioni sub-centrali. Le due serie di soglie hanno funzioni diverse e non vanno sovrapposte.

Cosa verificare su un bando

Tre verifiche permettono di inquadrare correttamente una procedura. Riguardano l'importo stimato, la natura dell'ente e la coerenza procedurale.

La natura della stazione appaltante, per individuare quale delle due soglie di servizi si applica. La verifica si esegue una volta per ente e resta valida.

Il valore stimato indicato negli atti, con il controllo che comprenda opzioni e rinnovi. Un valore stimato che non li comprende è un indizio di irregolarità.

La coerenza tra la procedura adottata e la fascia risultante, perché una procedura più leggera di quella dovuta è contestabile e una più strutturata è legittima ma va motivata. La contestazione va proposta prima della scadenza del termine di offerta.

Nota: gli importi riportati in questa pagina si applicano dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 e sono stati fissati dai regolamenti delegati della Commissione europea del 22 ottobre 2025. Le soglie sono riviste ogni due anni: si raccomanda la verifica dei valori in vigore alla data di consultazione prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

No, ogni due anni, con regolamento delegato della Commissione europea. Il biennio in corso va dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

Sì. Il calcolo è una conversione basata sui tassi di cambio, e per il biennio in corso le soglie sono state leggermente abbassate.

Quella delle amministrazioni sub-centrali, pari a 216 000 euro per il biennio in corso.

Sì. Comprende qualunque forma di opzione o rinnovo esplicitamente stabilita nei documenti di gara.

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