Le soglie che lo delimitano
L'articolo 50 del codice individua le fasce in cui l'affidamento diretto è ammesso. Le soglie distinguono i lavori dai servizi e dalle forniture.
| Oggetto | Soglia dell'affidamento diretto |
|---|---|
| Lavori | Importo inferiore a 150 000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici |
| Servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura | Importo inferiore a 140 000 euro |
La formulazione relativa ai lavori merita attenzione. L'inciso anche senza consultazione di più operatori economici significa che la consultazione è una facoltà e non un obbligo: la stazione appaltante può individuare direttamente un operatore.
Sopra queste soglie l'affidamento diretto non è più praticabile e si entra nelle fasce della procedura negoziata. Il passaggio comporta la consultazione di un numero minimo di operatori.
La motivazione non è una formalità
L'affidamento diretto non richiede una gara ma richiede una scelta motivata, e questo è il punto su cui si concentra il contenzioso. La motivazione deve dare conto della scelta dell'operatore e della congruità del prezzo.
La motivazione riguarda tipicamente la coerenza tra l'esperienza dell'operatore individuato e l'oggetto della prestazione. La stazione appaltante deve cioè poter spiegare perché quell'operatore, e la spiegazione deve poggiare su elementi verificabili.
Ne deriva una conseguenza pratica per l'operatore economico che non è intuitiva. La qualità della documentazione che un operatore rende disponibile alle amministrazioni, curriculum, referenze e lavori analoghi documentati, non serve soltanto a farsi conoscere: serve a fornire alla stazione appaltante il materiale con cui motivare la scelta. Un affidamento diretto ben motivato è un affidamento più solido, e la solidità interessa entrambe le parti.
Il confronto tra preventivi
Nella prassi molte stazioni appaltanti chiedono più preventivi anche quando l'affidamento diretto sarebbe consentito senza consultazione. È una pratica legittima e la giurisprudenza ne ha chiarito la natura.
Il confronto tra preventivi non trasforma l'affidamento diretto in una gara. La procedura resta un affidamento diretto, e la stazione appaltante conserva un margine di scelta che in una gara non avrebbe: non è vincolata ad aggiudicare al preventivo più basso, purché la scelta sia motivata.
La conseguenza per un operatore è che la partecipazione a un confronto di preventivi non produce le tutele proprie di una procedura di gara. È un'informazione utile a calibrare l'investimento nella preparazione dell'offerta.
Il rapporto con la rotazione
Il principio di rotazione degli affidamenti è il correttivo che impedisce all'affidamento diretto di consolidarsi sullo stesso operatore. Il divieto riguarda il gestore uscente e il medesimo oggetto.
Il principio si applica all'affidamento diretto, con una deroga espressa: per gli affidamenti di importo inferiore a cinquemila euro è comunque consentito derogare al principio. La deroga va comunque motivata negli atti della procedura.
Un profilo che la prassi discute riguarda l'affidamento diretto sui mercati elettronici e il rapporto con il divieto di riaffidamento al gestore uscente. La giurisprudenza amministrativa è intervenuta più volte sulle deroghe al principio e sui suoi limiti, e la materia resta in evoluzione.
Per un operatore la conseguenza è concreta: l'aver eseguito un affidamento presso un'amministrazione riduce, per un periodo, la probabilità di riceverne un altro dello stesso genere. La strategia commerciale su un ente pubblico non è quindi di intensificazione ma di continuità nel tempo con alternanza.
La pubblicità e la trasparenza
Anche l'affidamento diretto lascia una traccia pubblica, e la traccia è utilizzabile. Gli avvisi sui risultati sono consultabili sui siti istituzionali.
Per gli affidamenti sotto soglia la pubblicità avviene a livello nazionale, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante secondo le previsioni del codice, senza trasmissione degli avvisi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. La pubblicazione nazionale resta comunque un obbligo e non una facoltà.
A conclusione della procedura la stazione appaltante pubblica un avviso sui risultati dell'affidamento. L'avviso indica l'operatore affidatario e l'importo dell'affidamento.
Per un operatore che vuole costruire una presenza su un territorio, questa documentazione è la fonte primaria di informazione: consente di ricostruire quali amministrazioni affidano cosa, con quale frequenza e a quali operatori, e quindi di individuare gli enti su cui una presenza commerciale ha senso. Poche fonti commerciali sono altrettanto affidabili e altrettanto gratuite.
Il divieto di frazionamento
Un limite presidia l'istituto e riguarda direttamente l'operatore che lo riceve. Si tratta del divieto di frazionamento artificioso dell'appalto.
Non è ammessa la suddivisione in lotti relativi alle stesse categorie o settori merceologici per eludere le soglie. Due affidamenti diretti consecutivi che coprono una prestazione unitaria configurano un frazionamento artificioso.
Il rischio non ricade soltanto sull'amministrazione. Un affidamento ottenuto in violazione del divieto è esposto a contestazione, e le conseguenze si producono anche su chi lo ha eseguito. La verifica della coerenza tra l'oggetto dell'affidamento e la fascia applicata è quindi un controllo da fare prima di accettare.
Gli adempimenti digitali
Anche l'affidamento più semplice passa oggi dall'ecosistema digitale che il codice ha istituito, e questo produce conseguenze operative per l'operatore. Gli adempimenti sono tre e nessuno di essi è facoltativo.
Ogni affidamento richiede l'acquisizione del codice identificativo della gara, che accompagna il contratto per tutta la sua durata e alimenta la banca dati nazionale dei contratti pubblici. La banca dati è consultabile e restituisce lo storico degli affidamenti.
Le procedure si svolgono attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, e la partecipazione richiede quindi che l'operatore sia abilitato sulla piattaforma utilizzata dall'amministrazione. L'abilitazione richiede giorni e va ottenuta prima dell'invito.
La verifica dei requisiti attinge alle banche dati pubbliche attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, riducendo la documentazione da produrre ma spostando l'onere sull'aggiornamento delle proprie posizioni presso quelle banche dati. Una posizione non aggiornata presso quelle banche dati produce un rilievo in gara.
Per un operatore ne derivano due adempimenti preliminari che non hanno nulla di formale. L'abilitazione sulle piattaforme utilizzate dalle amministrazioni del proprio bacino, che va verificata prima e non al momento dell'invito, quando i termini sono brevi. E il controllo periodico delle proprie posizioni presso le banche dati pubbliche, perché una posizione non aggiornata produce un esito negativo che si scopre in fase di verifica.
Gli errori più frequenti
Trattare l'affidamento diretto come un affidamento privo di regole è il primo, e ignora l'onere di motivazione che lo accompagna. La motivazione è un requisito di legittimità e non una formalità.
Leggere un confronto di preventivi come una gara è il secondo, e produce l'aspettativa di un'aggiudicazione automatica al prezzo più basso che la procedura non garantisce. Il confronto informa la scelta ma non la predetermina.
Accettare un affidamento senza verificarne la coerenza con la fascia di importo è il terzo, e espone l'operatore alle conseguenze di un eventuale frazionamento artificioso. La verifica si esegue sull'importo complessivo della prestazione.
Intensificare la presenza su una singola amministrazione è il quarto, e si scontra con il principio di rotazione anziché sfruttarlo. L'ampiezza del bacino produce risultati migliori della concentrazione.
Cosa fare per essere individuato
Tre azioni hanno un effetto misurabile sulla probabilità di ricevere affidamenti diretti. Nessuna richiede investimenti rilevanti, ma tutte richiedono continuità.
L'iscrizione agli elenchi di operatori e agli albi che le amministrazioni costituiscono, che il codice ammette espressamente come strumento di individuazione degli operatori da consultare. L'iscrizione va rinnovata e i requisiti dichiarati vanno tenuti aggiornati.
La presenza sui mercati elettronici della pubblica amministrazione, che per molte categorie di prestazione è il canale ordinario dell'affidamento diretto. L'assenza dal mercato elettronico esclude di fatto da quelle categorie.
La costruzione di un dossier di referenze documentate e verificabili, organizzato per tipologia di prestazione e per importo, che è il materiale con cui una stazione appaltante motiva la scelta. Un dossier ordinato riduce il tempo che l'amministrazione impiega a motivare.
Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. Le soglie interne sono fissate dal codice e le soglie europee sono riviste ogni due anni: si raccomanda la verifica del testo vigente e degli atti del singolo affidamento prima di ogni applicazione operativa.