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L'offerta economicamente più vantaggiosa

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Cosa troverai in questa pagina Le due declinazioni del criterio, i casi in cui è obbligatorio, la soppressione del tetto del trenta per cento e le eccezioni che lo reintroducono, la ponderazione e il parametro numerico unico, la riparametrazione, l'indicazione dei costi della manodopera e la sua eccezione per i servizi intellettuali.

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L'offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio ordinario del codice del 2023. La novità rispetto al passato non sta nella sua definizione ma nella libertà che il legislatore ha restituito alle stazioni appaltanti nel calibrarne le componenti, ed è questa libertà che cambia la strategia di chi presenta un'offerta.

Le due declinazioni del criterio

L'articolo 108 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo efficacia quale il costo del ciclo di vita. Le due varianti del criterio hanno logiche di calcolo distinte.

La seconda declinazione è meno conosciuta e merita una nota. Il costo del ciclo di vita, disciplinato da un allegato dedicato, considera i costi sostenuti lungo l'intera vita utile della prestazione e non il solo prezzo di acquisto. È uno strumento che favorisce le offerte tecnicamente migliori senza passare da criteri qualitativi discrezionali, e la sua diffusione è in crescita sugli appalti a forte contenuto impiantistico ed energetico.

Quando è obbligatorio

Il codice individua i casi in cui il criterio del miglior rapporto qualità prezzo è l'unico praticabile. L'elenco è tassativo e non ammette applicazioni analogiche.

Vi rientrano i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera, insieme alle altre fattispecie che l'articolo elenca. Il tratto comune è il peso della componente umana nella prestazione.

Il codice ha inoltre esteso l'obbligo a procedure che il decreto precedente non contemplava, tra cui il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione e l'appalto integrato. L'estensione riguarda le procedure a contenuto progettuale.

Il criterio del minor prezzo resta praticabile per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, e nel sotto soglia la scelta è ampiamente rimessa alla stazione appaltante. La scelta va comunque dichiarata negli atti di gara.

La soppressione del tetto e le sue eccezioni

Qui si colloca la novità che modifica di più la preparazione di un'offerta, e che contraddice quanto molti operatori danno per acquisito. Riguarda la soppressione del tetto sul punteggio economico.

Il codice del 2023 ha eliminato il tetto massimo del trenta per cento sul punteggio economico e il corrispondente minimo del settanta per cento sulla qualità, lasciando alle stazioni appaltanti la piena discrezionalità nella ponderazione delle due componenti. Il peso del prezzo può quindi variare in misura molto ampia tra procedure.

La regola generale è quindi la libertà. Restano però due eccezioni in cui il tetto è reintrodotto dalla norma stessa.

Fattispecie Tetto al punteggio economico
Beni e servizi informatici impiegati in contesti connessi alla tutela di interessi nazionali strategici 10 per cento
Contratti ad alta intensità di manodopera 30 per cento

La conseguenza operativa è netta. Non esiste più una ponderazione tipica da attendersi, e la lettura della documentazione di gara per individuare il peso effettivo delle due componenti è il primo atto della preparazione dell'offerta. Una stazione appaltante può oggi legittimamente attribuire al prezzo un peso molto superiore a quello che la prassi precedente rendeva usuale, o molto inferiore.

Un limite generale è stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale: l'imposizione di un punteggio minimo inderogabile all'offerta tecnica lede l'autonomia di scelta delle stazioni appaltanti, che il codice esprime come potestà esclusiva statale. Il limite riguarda le norme regionali che imponessero soglie minime.

La ponderazione e il parametro numerico unico

Per attuare la ponderazione e attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Le metodologie ammesse sono descritte negli allegati al codice.

La formulazione è tecnica e ha una conseguenza pratica: il confronto tra offerte si risolve in un numero, e ogni componente dell'offerta contribuisce a quel numero attraverso una formula dichiarata negli atti. Leggere la formula precede quindi ogni scelta di prezzo.

Ne deriva che due elementi vanno letti prima di decidere la strategia. La ponderazione, che dice quanto pesa ciascuna componente. E la formula di attribuzione del punteggio economico, che dice quanti punti un dato ribasso produce effettivamente. Formule diverse restituiscono, a parità di ribasso, punteggi molto differenti, e alcune comprimono fortemente il vantaggio dei ribassi elevati.

La riparametrazione

Un meccanismo tecnico ha effetti considerevoli sull'esito e non è sempre applicato. Si tratta della riparametrazione dei punteggi tecnici.

La riparametrazione consiste nel ricondurre al massimo punteggio disponibile la migliore offerta su una componente, rimodulando proporzionalmente le altre. Serve a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che per ciascuna di esse l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo.

L'elemento decisivo è che si tratta di una scelta discrezionale della stazione appaltante, che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara. In assenza di previsione espressa non si applica.

Per un concorrente la conseguenza è che la presenza o l'assenza della riparametrazione cambia il valore relativo di un punto tecnico rispetto a un punto economico, e va verificata negli atti prima di calibrare l'offerta. La verifica costa pochi minuti e cambia la strategia di offerta.

I costi della manodopera nell'offerta economica

Il codice impone che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'indicazione va resa separatamente e non incorporata nel prezzo complessivo.

Un'eccezione va conosciuta con precisione perché riguarda direttamente i servizi tecnici: l'obbligo non si applica alle forniture senza posa in opera e ai servizi di natura intellettuale. I servizi di progettazione ricadono di regola tra quelli di natura intellettuale.

I servizi di ingegneria e architettura ricadono di norma tra i servizi di natura intellettuale, e la relativa offerta economica non richiede quindi l'indicazione separata. Resta ferma la verifica della documentazione di gara del singolo affidamento, che può prevedere richieste proprie.

Come si prepara un'offerta tecnica

Tre indicazioni derivano da quanto precede. Riguardano la lettura della ponderazione, la formula del prezzo e la riparametrazione.

La lettura parte dai criteri e dai sottocriteri di valutazione, non dalla descrizione dell'oggetto. Sono i criteri a dire cosa la commissione valuterà, e un'offerta costruita sulla propria idea di qualità perde punti su elementi che il concorrente considerava secondari.

La struttura del documento segue l'ordine dei criteri. Una commissione che deve attribuire punteggi cerca le risposte, e un'offerta organizzata diversamente dai criteri costringe a cercarle, con l'effetto che alcune non vengono trovate.

Ogni affermazione va resa verificabile. I criteri qualitativi si valutano su elementi oggettivi, e un'offerta che afferma senza documentare offre alla commissione una base di motivazione debole anche quando il contenuto è buono.

Gli errori più frequenti

Assumere una ponderazione tipica è il primo, e ignora che il tetto generale è stato soppresso e che la stazione appaltante può calibrare le componenti liberamente. Porta a costruire l'offerta su un equilibrio che il bando non prevede.

Decidere il ribasso prima di aver letto la formula di attribuzione del punteggio economico è il secondo, e produce sconti che non spostano la graduatoria. Con una formula non lineare un ribasso maggiore può valere pochi punti in più.

Non verificare la presenza della riparametrazione è il terzo, e falsa il calcolo del valore relativo di un punto tecnico rispetto a un punto economico. La verifica si esegue leggendo il paragrafo sui criteri di valutazione.

Costruire l'offerta tecnica sulla propria idea di qualità anziché sui criteri dichiarati è il quarto, ed è il più costoso perché si manifesta soltanto a graduatoria pubblicata. La relazione tecnica va organizzata seguendo l'ordine dei criteri.

Omettere l'indicazione dei costi della manodopera dove è dovuta è il quinto, e comporta l'esclusione. L'esclusione opera anche quando l'offerta è per il resto la migliore.

Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. I criteri di aggiudicazione sono stati modificati dal decreto correttivo e la giurisprudenza sulla ponderazione e sulla riparametrazione è abbondante: si raccomanda la verifica del testo vigente e della documentazione di gara del singolo affidamento prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

No, come regola generale è stato eliminato. Resta come tetto per i contratti ad alta intensità di manodopera, e un tetto del dieci per cento è previsto per determinati beni e servizi informatici.

No. È una scelta discrezionale della stazione appaltante e deve essere espressamente prevista nei documenti di gara.

Sì, a pena di esclusione, eccetto nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

No. Il codice individua i casi in cui lo è, tra cui i servizi ad alta intensità di manodopera, e per il resto la scelta è della stazione appaltante.

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