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La revisione prezzi nel codice dei contratti

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Cosa troverai in questa pagina L'obbligo di previsione delle clausole e il suo significato, il rapporto con la disciplina delle modifiche contrattuali, i presupposti di attivazione per i lavori, l'allegato che disciplina le modalità applicative, le risorse a cui la stazione appaltante attinge e cosa un operatore deve verificare prima di offrire.

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Questa pagina tratta il regime giuridico della revisione prezzi: l'obbligo di previsione, i presupposti e la sua collocazione nel sistema. Il meccanismo di calcolo, la sua applicazione alle prestazioni residue e la registrazione in contabilità appartengono all'economia del contratto e sono trattati nel percorso dedicato al computo metrico estimativo.

Da facoltà a obbligo

L'articolo 60 del codice stabilisce che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. L'obbligo riguarda tutte le procedure e non soltanto i contratti pluriennali.

La formulazione segna un cambiamento di sistema rispetto alla disciplina precedente, che lasciava la revisione alla contrattazione tra le parti con un margine molto più ampio. Oggi la clausola non è un elemento negoziabile ma un contenuto obbligatorio degli atti di gara.

Due conseguenze derivano da questa obbligatorietà. Una riguarda l'amministrazione, l'altra l'operatore.

La prima riguarda la stazione appaltante: un bando privo della clausola è un bando incompleto rispetto a una previsione imperativa. L'incompletezza è contestabile nei termini previsti per l'impugnazione del bando.

La seconda riguarda l'operatore economico: la clausola esiste indipendentemente dalla sua capacità negoziale, e la sua formulazione concreta è un elemento della documentazione di gara da leggere prima di formulare l'offerta. La formulazione della clausola incide direttamente sul piano economico dell'offerta.

La collocazione nel sistema

Un aspetto tecnico chiarisce il rapporto tra istituti e va conosciuto perché evita di trattare la revisione come una variante. Riguarda il rapporto tra l'articolo 60 e l'articolo 120.

L'articolo 120, che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, si apre facendo salvo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi. La clausola di salvezza rende i due istituti autonomi.

La revisione non è quindi una modifica contrattuale: è l'attuazione di una clausola già presente nel contratto. Da questa qualificazione derivano conseguenze pratiche rilevanti.

Non si applicano i presupposti né i limiti quantitativi delle modifiche contrattuali, in particolare il limite del cinquanta per cento. Non occorre un accertamento dei presupposti legittimanti la modifica. E l'attivazione non dipende da una valutazione discrezionale dell'amministrazione ma dal verificarsi delle condizioni oggettive che la clausola individua.

La distinzione ha un valore argomentativo diretto in fase esecutiva: un'amministrazione che tratti la richiesta di revisione con la logica della variante applica un regime che non le compete. Il richiamo alla clausola di salvezza è il primo argomento da opporre.

I presupposti di attivazione per i lavori

Le clausole non apportano modifiche tali da alterare la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura obiettiva. Le condizioni sono oggettive e la loro verifica non è discrezionale.

Per i lavori la revisione si attiva in caso di variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire. La misura del novanta per cento si applica alla sola quota eccedente.

Tre caratteristiche di questo impianto vanno colte insieme. Riguardano la franchigia, la misura e l'ambito temporale.

Il meccanismo è bidirezionale. Opera in aumento e in diminuzione, e non è quindi una tutela unilaterale dell'esecutore.

La soglia del 3 per cento è una franchigia e non una condizione di accesso al riconoscimento integrale: la revisione opera sul valore che eccede la soglia. La quota entro la soglia resta a carico dell'operatore.

L'ambito temporale è limitato alle prestazioni ancora da eseguire, il che rende il momento del superamento della soglia determinante per la quota di contratto interessata. Le prestazioni già eseguite non rientrano nel calcolo.

Per i servizi e le forniture la soglia e la misura sono diverse, e la distinzione tra i due regimi è una delle novità introdotte dal correttivo. Conviene verificare quale dei due regimi la clausola richiama.

Profilo Contenuto
Fonte dell'obbligo Articolo 60 del codice, clausola nei documenti di gara iniziali
Rapporto con le modifiche contrattuali Espressamente fatto salvo dall'articolo 120
Presupposto per i lavori Variazione del costo dell'opera superiore al 3 per cento
Misura per i lavori 90 per cento del valore eccedente la soglia
Ambito temporale Prestazioni ancora da eseguire
Base di calcolo Indici ufficiali richiamati dalla clausola

Le modalità applicative

Il decreto correttivo ha introdotto un allegato dedicato alle modalità di applicazione delle clausole di revisione. L'allegato definisce la struttura minima di una clausola conforme.

Le clausole conformi richiamano l'articolo 60, specificano la soglia e la misura applicabili alla tipologia contrattuale e individuano la base di calcolo della variazione, che fa riferimento a indici ufficiali. L'indice richiamato determina l'importo del riconoscimento.

La verifica della formulazione concreta della clausola e degli indici richiamati va condotta sui documenti di gara del singolo affidamento, perché è in quella sede che la disciplina generale prende forma operativa. Due contratti retti dal medesimo articolo possono avere clausole che rinviano a indici diversi, con effetti economici sensibilmente differenti.

Le risorse a cui si attinge

Il codice individua le risorse che le stazioni appaltanti utilizzano per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione, e l'elenco ha un rilievo indiretto per l'operatore. La disponibilità delle risorse incide sui tempi del riconoscimento.

Nel limite del cinquanta per cento sono utilizzate le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, oltre alle eventuali ulteriori somme a disposizione stanziate per lo stesso intervento. Le somme già impegnate contrattualmente restano escluse.

Sono utilizzate inoltre le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione. L'ordine di utilizzo delle fonti è definito dalla norma.

Il rilievo per l'operatore è di prevedibilità. Un'amministrazione che ha dimensionato correttamente l'accantonamento per imprevisti dispone della copertura per la revisione; un'amministrazione che lo ha omesso dovrà reperire risorse altrove, con effetti sui tempi del riconoscimento.

Cosa verificare prima di offrire

Tre verifiche riguardano direttamente la formulazione dell'offerta e vanno condotte sui documenti di gara. Riguardano la presenza della clausola, la soglia e l'indice richiamato.

La presenza della clausola e la sua conformità all'articolo 60. Una clausola assente o formulata in modo difforme è un elemento da segnalare in sede di chiarimenti.

L'indice di riferimento richiamato. Indici diversi restituiscono variazioni diverse sulla stessa dinamica di mercato, e su un contratto pluriennale la differenza è materiale.

La collocazione della clausola nel piano economico dell'offerta. Su contratti di durata, l'esistenza di una clausola conforme riduce il rischio che l'operatore deve altrimenti incorporare nel prezzo sotto forma di margine di sicurezza. Ignorarla significa offrire a un prezzo più alto del necessario o, peggio, non incorporare il rischio pur non essendo coperti.

Gli errori più frequenti

Trattare la revisione come una variante è il primo, e applica presupposti e limiti che non le competono. La revisione opera per clausola contrattuale e non per provvedimento.

Assumere che la soglia del 3 per cento apra al riconoscimento integrale è il secondo, e ignora la natura di franchigia della soglia. Il riconoscimento opera sulla sola quota eccedente e nella misura prevista.

Non leggere l'indice richiamato dalla clausola è il terzo, ed è quello con l'impatto economico maggiore sui contratti pluriennali. Indici diversi producono importi molto diversi sulla stessa variazione.

Non incorporare la presenza o l'assenza di una clausola conforme nel piano economico dell'offerta è il quarto. Un contratto pluriennale senza clausola conforme ha un profilo di rischio diverso.

Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. La disciplina della revisione prezzi è stata modificata dal decreto correttivo e le modalità applicative sono contenute in un allegato al codice: si raccomanda la verifica del testo vigente e dei documenti di gara del singolo affidamento prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

Sì, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento.

No. L'articolo 120 fa espressamente salva la disciplina della revisione, che è attuazione di una clausola contrattuale.

Una variazione superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, con revisione al 90 per cento del valore eccedente, applicata alle prestazioni da eseguire.

Sì, il meccanismo è bidirezionale.

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