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Il subappalto negli appalti pubblici

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Cosa troverai in questa pagina Cosa è e cosa non è subappalto, la soppressione dei limiti quantitativi generali e i divieti che restano, il limite sulla categoria prevalente, il subappalto qualificatorio, il subappalto a cascata dopo il correttivo, l'autorizzazione e la responsabilità solidale.

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Il subappalto è lo strumento che consente a un'impresa di partecipare a gare per le quali non dispone da sola di tutte le qualificazioni o di tutte le risorse operative. La sua disciplina è tra le più riformate del codice, e conoscerne lo stato attuale è la condizione per costruire un'offerta senza errori.

Cosa è e cosa non è

Il subappalto è il contratto con il quale un soggetto assume, nei confronti dell'appaltatore, l'obbligazione di eseguire a proprio rischio una parte dei lavori o dei servizi di competenza dell'appaltatore principale, con propria manodopera, mezzi e materiali. La definizione distingue il subappalto dalla semplice fornitura.

Il codice ha precisato che la caratteristica del subappalto è la realizzazione delle lavorazioni con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. È questa organizzazione autonoma che distingue il subappalto da altre forme di apporto esterno.

Non configurano subappalto in senso tecnico la fornitura di materiali e i noli a freddo, cioè il noleggio senza operatore. La distinzione ha effetti diretti sugli adempimenti autorizzativi.

I limiti quantitativi soppressi e i divieti che restano

Il codice conferma la soppressione dei limiti quantitativi generali al subappalto, in linea con l'evoluzione avviata nel 2021 e con l'impostazione europea. La soppressione riguarda il limite generale e non i divieti specifici.

Restano però tre divieti che delimitano l'istituto. I tre divieti operano indipendentemente dall'importo subappaltato.

È nullo il contratto con il quale si prevede che l'intera opera aggiudicata sia eseguita da un terzo. La ragione è evitare che l'appaltatore si atteggi a prestanome e che l'aggiudicatario risulti tale soltanto in termini formali.

Nei contratti ad alta intensità di manodopera resta fermo il limite quantitativo: la prestazione prevalente, ossia più del cinquanta per cento, non può essere eseguita da un terzo. In questi appalti il carattere soggettivo della prestazione giustifica la conservazione del vincolo.

Resta infine il divieto di cessione del contratto d'appalto, che è istituto diverso dal subappalto e non è ammesso. La cessione trasferisce il contratto, il subappalto ne affida una parte.

Il limite sulla categoria prevalente

Per i lavori vige un limite specifico che conviene conoscere con precisione. Riguarda la categoria prevalente.

La categoria prevalente non può essere affidata in subappalto in misura superiore al 49,99 per cento. Il limite si calcola sull'importo della categoria e non dell'appalto.

La stazione appaltante può inoltre indicare nella decisione a contrarre, e quindi nel bando, un limite inferiore, motivandolo con riferimento alla sicurezza nei cantieri, alle lavorazioni specialistiche, alle specifiche caratteristiche dei lavori o alla loro complessità. La motivazione è una condizione di legittimità del limite più stretto.

Le categorie scorporabili, se non è previsto uno specifico divieto negli atti, possono invece essere subappaltate per intero. Conviene verificare gli atti prima di costruire la strategia di subappalto.

Una precisazione utile in caso di raggruppamento temporaneo, chiarita in sede di vigilanza: la dichiarazione di subappalto e le relative percentuali vanno parametrate alle quote che ciascun partecipante si impegna a eseguire. Se la mandataria dichiara di subappaltare il 49,99 per cento della propria quota e la mandante altrettanto della sua, la quota complessiva subappaltata dal raggruppamento resta entro il limite riferito all'intero contratto.

È stato inoltre chiarito che un'erronea dichiarazione sul subappalto non è causa di esclusione, ma rileva in fase esecutiva come limite all'autorizzazione. La dichiarazione va comunque resa con cura, poiché vincola in fase esecutiva.

Oggetto Regime
Limite quantitativo generale Soppresso
Categoria prevalente nei lavori Massimo 49,99 per cento
Categorie scorporabili Subappaltabili per intero, salvo divieto motivato negli atti
Limite più stretto fissato dalla stazione appaltante Ammesso con motivazione su sicurezza, specializzazione o complessità
Cessione del contratto Vietata, istituto diverso dal subappalto
Subappalto di secondo livello Ammesso, soggetto ad autorizzazione come il primo

Il subappalto qualificatorio

Un'ipotesi specifica ha un rilievo strategico immediato per la composizione delle offerte. Si tratta del subappalto qualificatorio.

Il subappalto qualificatorio, detto anche necessario, è quello che serve a colmare il deficit di qualificazione del concorrente rispetto alle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria. La sua funzione è quindi abilitante e non organizzativa.

La disciplina consente, quando il concorrente qualificato per la sola categoria prevalente sia privo delle adeguate qualificazioni nelle categorie specialistiche, il ricorso al subappalto anche per quelle lavorazioni. La possibilità è subordinata all'indicazione nell'offerta.

La giurisprudenza ha però precisato un limite: quando il concorrente sia qualificato anche per le categorie specialistiche ma in misura non sufficiente, non è vietato limitare il subappalto alla quota di qualificazione non posseduta. Il subappalto copre quindi la sola quota mancante.

Ne deriva una regola di costruzione dell'offerta: il subappalto qualificatorio copre il deficit e non sostituisce la qualificazione posseduta. La quota subappaltabile si calcola per differenza rispetto alla qualificazione posseduta.

Il subappalto a cascata

Su questo punto le fonti divulgative divergono e conviene essere precisi. Riguarda il subappalto a cascata.

Il codice del 2023 ha eliminato il divieto generale di subappalto a cascata previsto dal codice precedente, recependo l'impostazione della Commissione europea che ne aveva rilevato l'illegittimità. Il subappaltatore può quindi affidare a sua volta parte delle prestazioni a un ulteriore soggetto.

Il decreto correttivo è intervenuto sull'articolo 119 inserendo una precisazione testuale: nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal medesimo articolo e dagli altri articoli del codice in tema di subappalto. La formulazione rinvia integralmente alla disciplina del primo livello.

La conseguenza operativa è che il subappalto di secondo livello deve essere autorizzato dalla stazione appaltante come quello di primo livello, e segue le stesse regole di verifica dei requisiti. L'autorizzazione va richiesta con le stesse modalità e con gli stessi tempi.

Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di vietare o limitare il subappalto a cascata negli atti di gara, ma la giurisprudenza amministrativa richiede a tal fine un onere di motivazione rafforzata e individualizzata: un divieto generico non regge. Un divieto privo di motivazione specifica è contestabile.

L'autorizzazione e la responsabilità solidale

Il subappalto resta soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante, e la verifica delle dichiarazioni rese dal subappaltatore avviene attraverso la banca dati nazionale. L'autorizzazione richiede tempo e va richiesta prima dell'avvio delle lavorazioni.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. La solidarietà non è derogabile per accordo tra le parti.

Restano fermi i controlli del direttore dei lavori, il ruolo del direttore tecnico dell'appaltatore e i requisiti di contenuto del contratto di subappalto previsti dalla disciplina. Il contratto di subappalto ha quindi un contenuto minimo obbligatorio.

Per un operatore la conseguenza è che il buon esito dell'esecuzione in subappalto richiede una gestione procedurale preventiva: analisi del bando, corretta presentazione delle istanze di autorizzazione e verifica dei requisiti contributivi e retributivi lungo l'intera catena. La gestione preventiva costa meno di qualunque regolarizzazione successiva.

Gli errori più frequenti

Assumere che l'assenza di limiti quantitativi generali significhi assenza di limiti è il primo, e ignora i divieti che restano. I divieti specifici e il limite sulla categoria prevalente restano applicabili.

Superare il 49,99 per cento sulla categoria prevalente è il secondo, e nei lavori è il limite più frequentemente violato. La verifica si esegue sull'importo della categoria e non su quello complessivo.

Trattare il subappalto di secondo livello come non soggetto ad autorizzazione è il terzo, e contraddice la precisazione introdotta dal correttivo. Il rinvio alla disciplina di primo livello è testuale.

Avviare le lavorazioni prima dell'autorizzazione è il quarto, e produce conseguenze in fase esecutiva indipendenti dalla correttezza tecnica della prestazione. La regolarizzazione successiva non sana l'avvio non autorizzato.

Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. La disciplina del subappalto è stata modificata dal decreto correttivo e alcune fonti divulgative riportano il regime del subappalto a cascata in modo non aggiornato: si raccomanda la verifica del testo vigente e degli atti del singolo affidamento prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

I limiti generali sono stati soppressi. Restano la nullità dell'affidamento integrale a terzi, il limite del cinquanta per cento sulla prestazione prevalente negli appalti ad alta intensità di manodopera e il limite del 49,99 per cento sulla categoria prevalente nei lavori.

Sì. Il divieto generale è stato eliminato, e il correttivo ha chiarito che al subappalto di secondo livello si applicano le stesse disposizioni.

Può limitarlo o vietarlo negli atti di gara, ma la giurisprudenza richiede una motivazione rafforzata e individualizzata.

No. Rileva in fase esecutiva come limite all'autorizzazione.

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