Due livelli di progettazione anziché tre
Il codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 36 del 2023 ha ridotto i livelli di progettazione da tre a due. Il progetto definitivo è stato soppresso e la sequenza si articola oggi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e sul progetto esecutivo. La semplificazione non ha alleggerito il lavoro: gli oneri progettuali prima distribuiti su tre passaggi si concentrano ora su due, e il progetto esecutivo assorbe una parte del dettaglio che in passato maturava gradualmente.
La conseguenza sulla stima dei costi è diretta. Il computo che accompagna il progetto esecutivo deve essere completo e definitivo, perché non esiste più un livello intermedio nel quale correggere in corsa quantità stimate in modo approssimativo. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene già una valutazione economica, ma con un grado di approfondimento diverso e con una funzione di programmazione più che di contabilizzazione.
Gli elaborati che accompagnano il computo
L'articolo 22 dell'allegato I.7 al codice elenca i documenti che compongono il progetto esecutivo. Il computo metrico estimativo compare insieme al quadro economico, e accanto a esso figurano elaborati che ne condizionano direttamente il contenuto.
| Elaborato | Rapporto con il computo |
|---|---|
| Elaborati grafici | Fonte delle quantità. Ogni voce del computo deve essere ricostruibile a partire da un disegno |
| Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi | Contiene i prezzi applicati alle quantità e le analisi delle voci non presenti nei prezzari |
| Capitolato speciale d'appalto | Definisce le prescrizioni tecniche e le modalità di esecuzione che giustificano la scelta di ogni voce |
| Quadro di incidenza della manodopera | Deriva dal computo e rende leggibile la componente di lavoro incorporata nei prezzi |
| Cronoprogramma | Ordina nel tempo le lavorazioni computate e sostiene la previsione degli stati di avanzamento |
| Piano di manutenzione | Riprende le lavorazioni computate nella prospettiva della gestione dell'opera |
| Piano di sicurezza e di coordinamento | Determina gli oneri della sicurezza, che nel computo hanno un trattamento distinto |
Questa architettura documentale spiega perché il computo non possa essere prodotto in isolamento né affidato a una fase successiva alla progettazione. È un elaborato di sintesi che traduce in quantità e in valore scelte già compiute altrove.
Chi lo redige e con quale responsabilità
La redazione compete al progettista, che risponde della coerenza tra il computo e gli altri elaborati. Nelle opere pubbliche il progetto esecutivo è sottoposto a verifica preventiva, e il controllo riguarda anche la corrispondenza tra le quantità computate e le rappresentazioni grafiche, oltre alla correttezza dell'applicazione dei prezzi. Le check list utilizzate dalle stazioni appaltanti per questa verifica dedicano al computo e al quadro economico una sezione specifica.
La responsabilità non si esaurisce in gara. Un computo che sottostima le quantità produce varianti, richieste di nuovi prezzi e contenzioso in fase esecutiva, con effetti che ricadono sul progettista prima che sull'impresa.
Il valore contrattuale del documento
Qui si colloca uno dei punti più delicati della disciplina. L'articolo 18 del codice stabilisce che il computo metrico estimativo è parte integrante del contratto se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito. L'articolo 31 dell'allegato I.7 prevede però che il computo sia allegato allo schema di contratto in quanto documento del progetto esecutivo. La lettura combinata delle due disposizioni ha alimentato un dibattito tecnico e giuridico che non si può considerare chiuso.
Sul piano pratico la questione si risolve guardando al modo in cui il corrispettivo è determinato. Nell'appalto a misura le quantità effettivamente eseguite vengono contabilizzate applicando i prezzi unitari, e il computo conserva un ruolo operativo per tutta la durata dei lavori. Nell'appalto a corpo il corrispettivo è fissato in modo forfettario e il computo serve soprattutto a costruire l'importo e a ripartire le aliquote di lavorazione ai fini dei pagamenti in acconto.
Il computo nell'edilizia privata
Nel privato non esiste un obbligo normativo di redigere il computo metrico estimativo, e la scelta è rimessa alla volontà delle parti. La sua utilità però non cambia: senza computo il preventivo dell'impresa non è confrontabile con quello di un'altra, le varianti non hanno un riferimento oggettivo e il committente non dispone di uno strumento per verificare l'avanzamento della spesa. Nella prassi professionale il computo resta lo strumento con cui l'architetto o l'ingegnere rende governabile il budget di un intervento privato, con la differenza sostanziale che il prezzo contrattuale nasce dall'accordo tra le parti e non dall'applicazione obbligata di un prezzario.
Dove approfondire
Le pagine che seguono entrano nel dettaglio operativo della redazione, della distinzione tra computo metrico e computo metrico estimativo e delle regole con cui si misurano le lavorazioni. Vi si trovano anche le regole di misurazione per categoria.
Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. La disciplina degli appalti pubblici è soggetta a modifiche frequenti: si raccomanda la verifica del testo vigente prima di ogni applicazione operativa.