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Cessione del credito e sconto in fattura: cosa resta

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Cosa troverai in questa pagina I due meccanismi e la loro differenza, il blocco generale e il suo effetto, il principio rovesciato, il perimetro residuo, i crediti già ceduti e la loro circolazione, l'effetto sulla fattibilità degli interventi e cosa comunicare al committente.

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Per alcuni anni la detrazione edilizia non è stata un beneficio differito ma uno sconto immediato. Quel regime è finito, e la sua fine ha conseguenze dirette sulla fattibilità degli interventi presso i committenti privi di capacità fiscale.

I due meccanismi

I due strumenti perseguivano lo stesso risultato per vie diverse. Uno operava sul credito, l'altro sul prezzo della fattura.

Lo sconto in fattura consisteva in una riduzione del corrispettivo praticata dal fornitore, che recuperava l'importo sotto forma di credito d'imposta. Il committente non anticipava la somma corrispondente alla detrazione.

La cessione del credito consisteva nella trasformazione della detrazione in un credito d'imposta cedibile a terzi, tipicamente istituti finanziari, che lo acquistavano a un prezzo inferiore al nominale. Lo scarto tra nominale e prezzo di cessione era il costo dell'operazione.

In entrambi i casi il risultato per il committente era la monetizzazione immediata di un beneficio che la detrazione avrebbe distribuito su dieci anni. La capienza fiscale diventava così irrilevante.

Il blocco generale

Le due opzioni sono state oggetto di un blocco generale, introdotto per contenere gli effetti sulla finanza pubblica e le criticità emerse nella circolazione dei crediti. Il blocco è stato successivamente esteso e le eccezioni ristrette.

Il blocco ha operato per il futuro, precludendo l'esercizio delle opzioni per le spese successive alla sua entrata in vigore, con salvezza delle situazioni per le quali determinati adempimenti erano già stati compiuti. Le date di salvaguardia vanno verificate sul testo vigente.

Successivi interventi normativi hanno ulteriormente ristretto le eccezioni inizialmente previste. Il perimetro attuale va verificato alla data dell'intervento.

Il principio rovesciato

La conseguenza sistematica va enunciata con chiarezza perché ribalta l'impostazione degli anni precedenti. Riguarda l'inversione tra regola ed eccezione.

Oggi la regola è l'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, e le opzioni alternative costituiscono l'eccezione, limitata alle fattispecie che la norma conserva. Il perimetro residuo va verificato caso per caso.

Fino a pochi anni fa il ragionamento era opposto: si progettava assumendo la monetizzazione e la detrazione diretta era la via residuale. L'inversione va incorporata nelle valutazioni di fattibilità.

Per un professionista che ha operato in quel periodo, questo comporta un cambio di riflesso nella conduzione delle valutazioni di fattibilità. La capienza torna a essere una variabile determinante.

Profilo Prima del blocco Oggi
Cessione del credito Disponibile in via generale Residuale, solo nelle fattispecie conservate
Sconto in fattura Disponibile in via generale Residuale, solo nelle fattispecie conservate
Utilizzo diretto in dichiarazione Via residuale Regola generale
Rilevanza della capienza fiscale Ininfluente sulla fattibilità Variabile determinante
Crediti già sorti In circolazione In circolazione, non toccati dal blocco

Il perimetro residuo

Le fattispecie ancora ammesse sono limitate e riguardano situazioni individuate dalla norma, tipicamente collegate a condizioni soggettive dei beneficiari, a interventi su immobili colpiti da eventi calamitosi o a situazioni per le quali gli adempimenti erano stati compiuti entro le date di salvaguardia. Ciascuna fattispecie ha condizioni proprie.

Il perimetro esatto è tra gli elementi più soggetti a modifica dell'intera materia, ed è quello per cui la verifica sul testo vigente è meno differibile. La verifica va condotta sul testo in vigore alla data.

L'indicazione operativa è netta: nessuna valutazione di fattibilità deve assumere la disponibilità di un'opzione alternativa senza averla verificata sulla disciplina in vigore alla data e sulla situazione concreta del committente. La verifica precede la stima e non la segue.

I crediti già ceduti

Il blocco riguarda l'esercizio dell'opzione, non i crediti già sorti. La distinzione ha effetti pratici rilevanti.

I crediti ceduti prima del blocco circolano secondo le regole del proprio regime e sono utilizzati in compensazione dai cessionari secondo le rate loro spettanti. Le rate spettanti ai cessionari sono definite dalla disciplina.

Su questo fronte restano aperti profili che interessano anche i tecnici: le verifiche sulle posizioni cedute, le ipotesi di responsabilità dei soggetti coinvolti e il contenzioso relativo alle attestazioni che hanno sorretto la cessione. Gli orientamenti non sono ancora consolidati.

Un professionista che ha reso asseverazioni su interventi i cui crediti sono stati ceduti conserva un'esposizione che non dipende dalla posizione del proprio committente. Le posizioni vanno mappate prima di ricevere una richiesta.

L'effetto sulla fattibilità

Questo è il punto che modifica di più il lavoro di stima. Riguarda il ritorno della capienza tra le variabili di fattibilità.

Con le opzioni disponibili, la capacità fiscale del committente era irrilevante ai fini della fattibilità: chiunque poteva realizzare l'intervento perché il beneficio si monetizzava comunque. Oggi la fattibilità dipende anche da quella capacità.

Senza le opzioni, la capacità fiscale torna al centro. Un committente che non ha imposta sufficiente ad assorbire le quote annuali sopporta il costo lordo dell'intervento, e per lui l'agevolazione è un beneficio nominale.

Ne discendono due conseguenze pratiche.

La verifica della capienza va anticipata alla fase di fattibilità e non collocata a valle della stima. La verifica appartiene al consulente fiscale del committente.

La scala dell'intervento può dipendere dall'esito di quella verifica, e su interventi importanti presso committenti privati questo può comportare una revisione del programma. Conviene porre la questione nella prima riunione.

Cosa comunicare al committente

Tre elementi vanno detti, e conviene dirli all'inizio. Riguardano il regime, la ripartizione e la verifica della capienza.

Che il regime attuale prevede l'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, e che le opzioni di monetizzazione immediata non sono più generalmente disponibili. L'informazione va data prima di impostare il programma.

Che il beneficio si distribuisce su dieci anni e dipende ogni anno dalla capacità fiscale del beneficiario. La quota annuale va indicata esplicitamente.

Che la verifica di quella capacità appartiene al suo consulente fiscale e va svolta prima di impegnare l'intervento. Il rinvio delimita il perimetro di responsabilità del tecnico.

Un'osservazione sulla forma. Molti committenti conservano il ricordo del regime precedente e formulano richieste su quel presupposto. Chiarire il punto all'inizio evita che l'aspettativa condizioni la definizione del programma di intervento.

Gli errori più frequenti

Assumere la disponibilità della monetizzazione è il primo, e riflette un regime superato. Il regime attuale prevede l'utilizzo diretto in dichiarazione.

Rinviare la verifica della capienza a valle della stima è il secondo, e può imporre una revisione del programma in fase avanzata. La verifica va sollecitata all'inizio dell'incarico.

Ritenere che il blocco abbia inciso sui crediti già sorti è il terzo: riguarda l'esercizio dell'opzione, non la circolazione dei crediti esistenti. I crediti sorti continuano a circolare secondo il proprio regime.

Considerare chiusa la propria posizione su interventi i cui crediti sono stati ceduti è il quarto. L'esposizione del tecnico è autonoma rispetto a quella del committente.

Nota: le informazioni riportate in questa pagina riguardano l'Italia e sono riferite all'anno d'imposta indicato. Il perimetro residuo delle opzioni alternative alla detrazione è stato modificato più volte e resta soggetto a interventi: si raccomanda la verifica del testo vigente prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

La sua disponibilità è residuale, limitata alle fattispecie che la norma conserva, e va verificata sul testo vigente.

Segue lo stesso regime della cessione, con disponibilità residuale.

No. Il blocco riguarda l'esercizio dell'opzione, non la circolazione dei crediti già sorti.

Salvo le fattispecie residue, non dispone di uno strumento di monetizzazione e sopporta il costo lordo dell'intervento.

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