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La chiusura del Superbonus e le code aperte

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Cosa troverai in questa pagina Un richiamo storico sintetico, la chiusura definitiva e la sua portata, le quote residue ancora in fruizione, i crediti ceduti e le posizioni sospese, il contenzioso in corso, l'eredità documentale per gli studi e le lezioni che restano.

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Il Superbonus non è più un dispositivo attivo. È però ancora una realtà operativa, perché ha lasciato dietro di sé quote in fruizione, crediti in circolazione, controlli e contenzioso. Questa pagina tratta ciò che resta, non ciò che è stato.

Un richiamo storico sintetico

Introdotto nel 2020 con un'aliquota inizialmente pari al 110 per cento, il dispositivo agevolava interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, ed era affiancato dai meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura, che consentivano di realizzare i lavori senza esborso immediato. L'assenza di esborso immediato è ciò che ne ha determinato la diffusione.

La combinazione tra aliquota superiore al cento per cento e monetizzazione immediata ha prodotto un volume di interventi senza precedenti nel settore, e altrettanto senza precedenti sono stati gli effetti sulla finanza pubblica e sui prezzi delle lavorazioni. L'aumento dei prezzi delle lavorazioni è stato il secondo effetto.

Il percorso di riduzione è iniziato con la limitazione delle opzioni di cessione e sconto, è proseguito con l'abbassamento progressivo dell'aliquota negli esercizi successivi, e si è concluso senza proroga. Ogni passaggio ha ristretto il perimetro rispetto al precedente.

La chiusura e la sua portata

Non vi è stata alcuna proroga, e la chiusura è definitiva. Restano soltanto le quote residue delle spese già sostenute.

La portata della chiusura va precisata per evitare un equivoco. Non sono venuti meno i diritti maturati: sono venute meno le condizioni per maturarne di nuovi.

Le spese sostenute negli esercizi in cui il dispositivo era vigente conservano il regime che era loro applicabile, e le quote residue continuano a essere fruite. Le quote restano soggette a controllo per i termini previsti.

Le quote residue

Le detrazioni maturate sotto il Superbonus si ripartiscono in quote annuali secondo le modalità applicabili alle spese di ciascun esercizio. Le modalità variano con l'esercizio di sostenimento della spesa.

Le modalità di ripartizione hanno subito modifiche nel tempo, con interventi normativi che hanno esteso la durata della ripartizione per determinate annualità e introdotto facoltà di rideterminazione. La verifica va condotta sull'esercizio di sostenimento della spesa.

La conseguenza per un contribuente è che l'esposizione in dichiarazione prosegue per anni dopo la conclusione dei lavori, e con essa l'esposizione al controllo. La documentazione va conservata per l'intero periodo.

La conseguenza per un professionista che ha operato in quel periodo è che i fascicoli di quegli interventi non sono archivi morti: sono documentazione ancora potenzialmente richiesta. L'accessibilità va garantita e non presunta.

Profilo Stato oggi
Nuovi interventi in Superbonus Non più possibili, nessuna proroga
Quote residue delle spese passate Ancora esposte in dichiarazione, soggette a controllo
Crediti ceduti non ancora utilizzati In circolazione secondo il regime del proprio esercizio
Posizioni sospese o in verifica Percorsi propri che coinvolgono cedenti, cessionari e tecnici
Contenzioso su asseverazioni e congruità Tuttora in corso

I crediti ceduti e le posizioni sospese

Una parte consistente dei benefici maturati sotto il Superbonus non è stata fruita in dichiarazione ma trasformata in credito ceduto. I crediti ceduti seguono un percorso proprio.

Quei crediti circolano secondo le regole del proprio regime e sono utilizzati in compensazione dai cessionari secondo le rate loro spettanti. Le rate spettanti ai cessionari sono definite dalla disciplina.

Alcune posizioni sono state oggetto di sospensione o di verifica, con percorsi propri che coinvolgono cedenti, cessionari e, dove ricorrono, i tecnici che hanno reso le asseverazioni. Il coinvolgimento del tecnico non dipende dall'iniziativa del committente.

Il tema è approfondito nella pagina dedicata alle opzioni alternative alla detrazione. Conviene verificarne lo stato alla data dell'intervento.

Il contenzioso in corso

Il contenzioso generato dal dispositivo riguarda tre nuclei ricorrenti, ed è tuttora in corso. Gli orientamenti non sono ancora consolidati su tutti i profili.

Le asseverazioni tecniche, con particolare riguardo alla fondatezza delle attestazioni di classe e di prestazione. Gli elementi di supporto vanno conservati insieme all'attestazione.

La congruità delle spese, che è il profilo su cui l'aliquota superiore al cento per cento ha esercitato la pressione maggiore, perché eliminava per il committente ogni incentivo al contenimento del costo. I riferimenti di prezzo utilizzati sono l'unica difesa disponibile.

La responsabilità dei soggetti coinvolti, con la definizione dei rispettivi perimetri tra committente, impresa, tecnico asseveratore e cessionario del credito. I perimetri si delimitano sui contratti e sulla documentazione.

L'eredità documentale per gli studi

Per uno studio che ha operato in quel periodo, tre indicazioni discendono da quanto precede. Riguardano l'accessibilità, la conservazione e la mappatura delle posizioni.

I fascicoli degli interventi vanno mantenuti accessibili e non archiviati con l'orizzonte del cantiere, perché i termini di accertamento relativi alle quote residue sono ancora aperti. L'accessibilità va garantita fino alla scadenza dei termini.

Gli elementi che sorreggono le asseverazioni rese vanno conservati insieme al fascicolo, e non separatamente: in sede di contestazione la loro reperibilità immediata è ciò che distingue una difesa sostenibile da una ricostruzione. Una raccolta dispersa equivale a una raccolta assente.

Le posizioni relative a crediti ceduti vanno mappate, perché il coinvolgimento del tecnico in quelle verifiche non dipende da un'iniziativa del committente. La mappatura va fatta prima di ricevere una richiesta.

Le lezioni che restano

Al di là della vicenda specifica, il dispositivo ha reso evidenti tre elementi che restano validi per il regime ordinario. I tre elementi riguardano la documentazione, i termini e la responsabilità.

L'aliquota molto elevata sposta il rischio sull'attestazione di congruità, perché elimina l'interesse del committente al contenimento del costo. Nel regime attuale, con aliquote inferiori al cento per cento, quell'interesse esiste di nuovo, e questo riduce strutturalmente il rischio del tecnico.

La documentazione contestuale vale più della documentazione ricostruita, e questa differenza si manifesta soltanto anni dopo. Il costo di produrla al momento giusto è trascurabile.

L'esposizione del tecnico segue i termini fiscali e non quelli contrattuali, e questa asimmetria va incorporata nell'organizzazione dello studio. La conservazione va programmata sull'orizzonte più lungo.

Nota: le informazioni riportate in questa pagina riguardano l'Italia e sono riferite all'anno d'imposta indicato. Il regime delle quote residue e delle posizioni sospese è stato oggetto di interventi normativi successivi: si raccomanda la verifica del testo vigente e il confronto con un consulente fiscale prima di ogni applicazione operativa.

Domande frequenti

No. La chiusura è definitiva e non vi è stata proroga.

Le detrazioni maturate conservano il regime applicabile alle spese di ciascun esercizio e le quote residue continuano a essere fruite.

No, i termini di accertamento relativi alle quote residue sono ancora aperti.

Sì, per le asseverazioni rese, nei termini dell'accertamento fiscale.

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