Atti pubblici, non registri gestionali
L'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici affida al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera attraverso la compilazione precisa e tempestiva dei documenti contabili, con i quali si realizzano l'accertamento e la registrazione dei fatti che producono spesa. I documenti contabili sono lo strumento di quel controllo.
Le due qualificazioni contenute in questa formulazione hanno conseguenze operative distinte. La natura di atto pubblico significa che le annotazioni fanno fede e che la loro alterazione ha un rilievo che eccede il piano contrattuale. Il requisito della tempestività significa che la registrazione va effettuata quando il fatto si verifica, non ricostruita a posteriori in prossimità di uno stato di avanzamento.
I documenti e le loro funzioni
| Documento | Contenuto | Funzione |
|---|---|---|
| Giornale dei lavori | Annotazione cronologica dell'andamento del cantiere: personale, mezzi, condizioni meteorologiche, ordini ricevuti, eventi rilevanti | Ricostruire la storia dell'esecuzione |
| Libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste | Misurazioni delle opere eseguite e delle forniture, con l'indicazione delle dimensioni rilevate | Accertare le quantità |
| Registro di contabilità e relativo sommario | Trascrizione delle quantità valorizzate ai prezzi contrattuali, con progressione cumulativa | Trasformare le quantità in importi |
| Stato di avanzamento lavori | Sintesi cumulativa ai fini della rata di acconto | Determinare il pagamento |
| Certificato di pagamento | Atto del responsabile unico del progetto che liquida la rata | Autorizzare il mandato |
| Conto finale dei lavori | Chiusura della contabilità dell'appalto | Consolidare il quadro definitivo |
La sequenza è rigida. Il libretto alimenta il registro, il registro alimenta lo stato di avanzamento, lo stato di avanzamento fonda il certificato di pagamento. Saltare un passaggio non accelera il processo: lo priva del suo fondamento.
Il libretto delle misure
È il documento in cui l'accertamento si compie materialmente. Le misure vanno riportate nella forma in cui sono state rilevate, con le dimensioni e il numero degli elementi, così che il valore finale sia il risultato di un calcolo verificabile e non un dato dichiarato.
Due esigenze convivono e vanno tenute presenti. La prima è la tracciabilità rispetto al progetto: ogni misura deve essere riconducibile a una voce dell'elenco prezzi e a una parte d'opera identificabile. La seconda è la tracciabilità rispetto al cantiere: le lavorazioni destinate a essere occultate dalle fasi successive vanno misurate prima che ciò avvenga, perché dopo la verifica non è più possibile.
Questa seconda esigenza è la ragione per cui la tempestività non è un requisito formale. Una misura non presa al momento giusto non è recuperabile, e la sua ricostruzione a posteriori è precisamente ciò che genera contenzioso.
Il registro di contabilità
Il registro trasforma le misure in importi applicando i prezzi contrattuali, cioè i prezzi unitari netti desunti dall'elenco allegato al contratto ridotti del ribasso offerto in gara. Il sommario ne offre la lettura aggregata.
Il registro è anche il documento su cui si innesta la sottoscrizione dell'esecutore, e da qui deriva la sua funzione di sede del contraddittorio. Non contiene solo numeri: contiene il momento in cui l'impresa prende posizione su quei numeri.
Un limite di contabilizzazione va conosciuto. Non possono considerarsi utilmente eseguiti, e quindi non possono essere contabilizzati e annotati nel registro, gli importi relativi a lavorazioni per l'accertamento della cui regolare esecuzione sono necessarie certificazioni o verifiche non ancora acquisite. È un vincolo che incide sulla tempistica dei pagamenti e che va anticipato nella programmazione delle prove e dei collaudi parziali.
La tenuta digitale dei documenti
La contabilità dei lavori si tiene oggi in larga parte con strumenti informatici, e la transizione ha modificato la forma dei documenti senza modificarne la natura. La natura probatoria dei documenti resta però immutata.
Due implicazioni meritano attenzione. La prima riguarda la sottoscrizione: un registro di contabilità tenuto in forma digitale richiede modalità di firma che assicurino l'imputabilità e la data certa delle annotazioni, ed è la sottoscrizione, non il supporto, a fondare il regime delle riserve. La seconda riguarda l'immodificabilità: la tempestività e la non alterabilità delle registrazioni, che sul registro cartaceo erano garantite dalla materialità del documento, richiedono nel digitale accorgimenti equivalenti.
Il codice dei contratti pubblici prevede inoltre l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi che superano una determinata soglia di importo. Quando questi strumenti sono utilizzati, il direttore dei lavori assicura la correlazione tra la documentazione contabile e i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione.
La conseguenza pratica per chi ha redatto il computo è una richiesta di coerenza strutturale. Se le quantità di progetto sono state estratte da un modello e la contabilità si correla a quel modello, la struttura delle voci e la loro corrispondenza con le parti d'opera vanno impostate una volta sola e in modo stabile, perché ogni divergenza tra la struttura del computo e quella della contabilità si paga a ogni stato di avanzamento.
Le riserve
Il regime delle riserve è il motivo principale per cui la qualità della tenuta dei documenti ha valore difensivo per entrambe le parti. Un registro tenuto male indebolisce chi lo redige e chi lo firma.
Le riserve vanno iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, a pena di decadenza, e vanno iscritte anche all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni relative alle operazioni. Il termine è perentorio e la decadenza opera automaticamente.
Devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano, e contengono a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione va indicata a pena di inammissibilità.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. La sottoscrizione del conto finale è quindi un passaggio decisivo e non una formalità di chiusura.
Il conto finale
Alla certificazione dell'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori consegna al responsabile unico del progetto una relazione che descrive le vicende dell'esecuzione, e redige il conto finale dei lavori, che deve essere sottoscritto dall'esecutore. La relazione descrive le vicende dell'esecuzione e prende posizione sulle riserve.
Il conto finale consolida la contabilità e apre la fase di verifica finale dell'opera, il cui esito attesta la conformità di quanto realizzato e conduce al pagamento del saldo e allo svincolo delle garanzie. L'esito attesta la conformità di quanto realizzato.
Gli errori più frequenti
La compilazione differita è il primo e il più grave. Un libretto ricostruito a distanza di settimane perde la capacità di accertare le lavorazioni occultate e trasforma l'accertamento in una stima.
La misura riportata come valore complessivo senza il calcolo è il secondo, e priva il documento della verificabilità che ne costituisce la funzione. Il documento perde la verificabilità che ne costituisce la funzione.
L'applicazione dei prezzi di progetto anziché di quelli contrattuali ribassati è il terzo, e produce importi sistematicamente sovrastimati che emergono al primo controllo. Gli importi risultano sistematicamente sovrastimati.
La sottoscrizione raccolta senza illustrare all'esecutore le poste contestabili è il quarto. Formalmente regolare, apre a contestazioni sulla genuinità del contraddittorio.
Nei lavori privati
Nel privato non si applica il regime dell'allegato II.14, e nella prassi la contabilità viene spesso sostituita da uno scambio di fatture e di stati di avanzamento redatti dall'impresa. La contabilità viene spesso sostituita da uno scambio di fatture, con perdita del valore probatorio.
Un libretto delle misure anche semplificato, condiviso e firmato periodicamente, cambia la natura del rapporto. Sposta il confronto da ciò che le parti sostengono a ciò che è stato misurato insieme, e in particolare rende accertabili le lavorazioni destinate a essere coperte, che sono quelle su cui le controversie private si concentrano.
Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. La disciplina degli appalti pubblici è soggetta a modifiche frequenti: si raccomanda la verifica del testo vigente prima di ogni applicazione operativa.