La norma
Il quadro è quello della legge 30 dicembre 2025 numero 199, legge di bilancio 2026, che ai commi 487, 488 e 489 dell'articolo 1 prevede, con effetti a decorrere dal 2026, l'istituzione di un prezzario nazionale dei lavori pubblici e di un Osservatorio permanente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tre commi vanno letti insieme, perché disegnano un unico dispositivo.
Il comma 487 dispone l'adozione del prezzario nazionale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata. Il prezzario reca il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori, è aggiornato con cadenza annuale ed è redatto in coerenza con i criteri dell'allegato I.14 al codice dei contratti pubblici, anche avvalendosi del tavolo di coordinamento previsto dallo stesso allegato.
La funzione assegnata
Su questo punto la norma è esplicita, e la lettura corrente ne ha talvolta forzato la portata. Il prezzario nazionale non è un listino vincolante e non è destinato a sostituire i prezzari regionali.
La sua funzione è di supporto e di coordinamento. Opera come strumento a servizio della definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 41 comma 13 del codice e dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione ministeriale. A tal fine indica, per prodotti, attrezzature e lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione.
L'elemento centrale è quindi il perimetro di variabilità, non il valore puntuale. Le regioni e le stazioni appaltanti continuano a definire i propri listini, ma gli scostamenti rispetto ai valori nazionali e alle soglie territoriali dovranno essere motivati.
| Aspetto | Impostazione prevista |
|---|---|
| Natura | Riferimento tecnico comune, non listino vincolante |
| Rapporto con i prezzari regionali | Supporto e coordinamento, senza sostituzione |
| Contenuto caratterizzante | Soglie di variazione di prezzo a livello territoriale |
| Aggiornamento | Annuale, in coerenza con l'allegato I.14 |
| Effetto sulle stazioni appaltanti | Obbligo di motivare gli scostamenti |
Perché il legislatore è intervenuto
L'intervento non nasce isolato ma si innesta su un disegno già tracciato dal codice dei contratti pubblici, e risponde a difficoltà accumulate negli anni recenti. Risponde a difficoltà accumulate negli anni precedenti.
Il sistema conta ventuno riferimenti territoriali distinti, redatti secondo criteri comuni ma con metodi di rilevazione e strutture di voce non omogenei. Il confronto tra il costo di una stessa lavorazione in due regioni contigue non è immediato, e in alcuni casi non è tecnicamente possibile senza una riconduzione manuale delle voci.
A questa frammentazione strutturale si è aggiunta la fase di forte instabilità dei prezzi dei materiali da costruzione, che ha reso evidente il limite del ciclo annuale di aggiornamento: un prezzario costruito sui dati rilevati nell'autunno precedente può risultare superato prima della sua entrata in vigore, e gli scostamenti tra territori si amplificano in misura non spiegabile con le sole differenze di contesto. Il limite dei prezzari a base annuale è così diventato evidente.
Il livello nazionale interviene su entrambi i fronti. Le soglie di variazione territoriale forniscono un perimetro comune di variabilità fisiologica, e l'obbligo di motivare gli scostamenti introduce un vincolo di trasparenza sul processo di formazione dei listini regionali.
Il collegamento con la revisione prezzi
Il dispositivo dei commi 487 e seguenti non vive isolato dalla disciplina della revisione prezzi, ed è questa la ragione per cui il ritardo attuativo ha rilievo pratico oltre che formale. È questa la ragione per cui il ritardo attuativo ha rilievo pratico.
I meccanismi di adeguamento degli importi in fase esecutiva operano per confronto tra prezzari, quello vigente alla stipula del contratto e quello vigente alla contabilizzazione delle lavorazioni. Finché il livello nazionale non è operativo, quel confronto resta interamente ancorato ai prezzari regionali, con le disomogeneità di metodo che li caratterizzano.
L'introduzione di un riferimento comune sulle soglie di variazione inciderebbe quindi anche sulla fase esecutiva, fornendo un termine di paragone per valutare se una variazione registrata tra due edizioni di un prezzario regionale si collochi dentro un perimetro ritenuto fisiologico. Il regime della revisione prezzi e il suo meccanismo di calcolo sono trattati nella pagina dedicata.
L'Osservatorio presso il Ministero
Il comma 488 istituisce l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, collocato presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È l'organismo destinato ad alimentare il prezzario nazionale con dati.
I compiti sono di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni, di analisi delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, di promozione di metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, e di monitoraggio a campione della loro applicazione ai contratti di importo superiore a cento milioni di euro. Vi si aggiunge l'analisi delle dinamiche di mercato.
L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento dell'allegato I.14 e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, assicurando la condivisione dei dati e delle metodologie con la Ragioneria generale dello Stato e con le regioni. Su proposta della stazione appaltante è inoltre prevista la possibilità di sottoporgli progetti di fattibilità tecnica ed economica di opere finanziate con risorse statali o europee per ottenere un parere di congruità dei costi, parere che non ha natura vincolante.
Lo stato dell'iter
Qui si colloca l'informazione che conta di più per chi lavora, ed è una informazione di non avvenuta attuazione. È una informazione di non avvenuta attuazione.
La legge è in vigore dal 1 gennaio 2026 e il termine dei centottanta giorni per l'adozione del decreto si è chiuso alla fine di giugno 2026. A quella data il decreto ministeriale non risultava adottato, e non risultava acquisito nemmeno il parere della Conferenza Unificata, che il comma 487 richiede come passaggio preliminare obbligato. L'iter è quindi incompleto non solo nel suo esito ma nella sua fase istruttoria, e in assenza del parere il procedimento di formazione dell'atto non può concludersi.
La conseguenza operativa è che il prezzario nazionale, alla data di redazione di questa pagina, esiste come previsione di legge e non come strumento consultabile. Chi redige un computo metrico estimativo continua a fare riferimento al prezzario regionale territorialmente competente, secondo la disciplina dell'articolo 41 comma 13 del codice e dell'allegato I.14, e la revisione prezzi in fase esecutiva resta agganciata agli stessi prezzari regionali.
Cosa cambierebbe se il decreto arrivasse
Vale la pena distinguere ciò che cambierebbe per le stazioni appaltanti da ciò che cambierebbe per i progettisti, perché non è la stessa cosa. Gli effetti non sono gli stessi per le due categorie.
Per le stazioni appaltanti e per le regioni l'effetto principale sarebbe l'onere di motivazione. Uno scostamento dai valori nazionali o dalle soglie territoriali non sarebbe più una scelta interna al processo di formazione del prezzario, ma una decisione da giustificare.
Per chi redige un computo l'effetto sarebbe indiretto e comunque significativo. Un riferimento comune sulle soglie di variazione fornirebbe un termine di paragone oggi assente: la possibilità di verificare se un prezzo desunto dal prezzario regionale si collochi dentro un perimetro di variabilità ritenuto fisiologico a livello nazionale. Non cambierebbe la fonte da applicare, che resterebbe il prezzario regionale, ma renderebbe disponibile un controllo di plausibilità che oggi si può fare soltanto per confronto empirico tra listini di regioni contigue.
Come seguire l'evoluzione
Tre passaggi segnalano l'avanzamento e conviene monitorarli nell'ordine: l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno di una seduta della Conferenza Unificata, l'espressione del parere, la pubblicazione del decreto interministeriale. Il decreto organizzativo relativo all'Osservatorio segue un percorso proprio e la sua adozione non implica quella del prezzario.
Nota: questa pagina descrive un dispositivo normativo in attesa del provvedimento attuativo. Lo stato dell'iter è riferito alla data di pubblicazione e può essere mutato: si raccomanda la verifica presso le fonti istituzionali prima di ogni applicazione operativa.