Un obbligo di previsione
L'articolo 60 del codice dei contratti pubblici stabilisce al comma 1 che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. L'inserimento della clausola è obbligatorio e non rimesso alla stazione appaltante.
L'articolo è stato modificato dal decreto legislativo 209 del 2024, che ha introdotto anche l'allegato II.2-bis dedicato alle modalità applicative delle clausole. Le letture prevalenti descrivono l'esito di questa evoluzione come un meccanismo automatico di riequilibrio contrattuale, in luogo della disciplina precedente che lasciava alla contrattazione un margine molto più ampio.
La soglia e la misura per i lavori
Il comma 2 dell'articolo 60 stabilisce che le clausole non apportano modifiche tali da alterare la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura obiettiva. L'attivazione è legata al verificarsi di condizioni predeterminate.
Per i lavori la disciplina è la seguente. La revisione si attiva in caso di variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.
| Elemento | Lavori |
|---|---|
| Soglia di attivazione | Variazione superiore al 3 per cento dell'importo complessivo |
| Direzione | In aumento e in diminuzione |
| Misura del riconoscimento | 90 per cento del valore eccedente la soglia |
| Ambito di applicazione | Prestazioni da eseguire |
Tre elementi di questa struttura meritano di essere sottolineati perché sono i più fraintesi. Riguardano la soglia, la misura e il momento di attivazione.
Il primo è la bidirezionalità. Il meccanismo opera anche in diminuzione, e non è quindi una tutela unilaterale dell'esecutore.
Il secondo è la franchigia. La soglia del 3 per cento non è una condizione di accesso al riconoscimento integrale: la revisione opera sul valore che eccede la soglia, non sull'intera variazione.
Il terzo è il perimetro temporale. La revisione si applica alle prestazioni da eseguire, non a quelle già eseguite. Il momento in cui la soglia viene superata determina quindi la quota di contratto interessata.
Per i servizi e le forniture la soglia e la misura sono diverse, e la distinzione tra i due regimi è una delle novità introdotte dal correttivo. La distinzione tra i due regimi è una delle novità del correttivo.
Un esempio di applicazione
La meccanica della franchigia si comprende meglio su un caso. Si consideri un contratto di lavori con un importo complessivo di 900 000 euro, del quale al momento del superamento della soglia restano da eseguire prestazioni per 500 000 euro, e si assuma una variazione di costo accertata del 7 per cento.
| Passaggio | Calcolo | Valore |
|---|---|---|
| Variazione accertata | 7,0 % | |
| Soglia di attivazione | 3,0 % | |
| Eccedenza rispetto alla soglia | 7,0 meno 3,0 | 4,0 % |
| Base di applicazione | Prestazioni da eseguire | 500 000 |
| Valore dell'eccedenza sulle prestazioni da eseguire | 500 000 per 4,0 % | 20 000 |
| Misura del riconoscimento | 90 % di 20 000 | 18 000 |
Tre letture di questo calcolo. La prima è che il riconoscimento non corrisponde al 7 per cento delle prestazioni residue, che sarebbe 35 000 euro, ma a 18 000: la franchigia del 3 per cento e la misura del 90 per cento riducono l'importo a poco più della metà. La seconda è che la base non è l'importo complessivo del contratto ma la sola quota ancora da eseguire, il che rende il momento del superamento della soglia determinante per l'entità del riconoscimento. La terza è che lo stesso schema opera in diminuzione, con l'importo a favore della stazione appaltante.
Se la variazione accertata fosse stata del 2,8 per cento, il meccanismo non si sarebbe attivato affatto. I valori dell'esempio hanno finalità illustrativa e il calcolo concreto dipende dagli indici e dalle modalità richiamati nella clausola contrattuale.
Le modalità applicative
L'allegato II.2-bis disciplina in dettaglio le modalità di applicazione delle clausole. Le clausole conformi richiamano l'articolo 60, specificano la soglia e la misura applicabili alla tipologia contrattuale e indicano la base di calcolo della variazione, che fa riferimento a indici ufficiali.
La verifica della formulazione concreta della clausola e degli indici richiamati va effettuata sui documenti di gara del singolo affidamento, perché è in quella sede che la disciplina generale prende forma operativa. È in quella sede che la clausola prende forma operativa.
Le risorse a cui si attinge
Il comma 5 dell'articolo 60 individua le risorse che le stazioni appaltanti utilizzano per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione, e l'elenco ha conseguenze dirette sul quadro economico. L'elenco è tassativo e ordinato per priorità.
Nel limite del 50 per cento sono utilizzate le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, oltre alle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante stanziate annualmente per lo stesso intervento. Il limite spiega perché un accantonamento simbolico non basta.
Sono utilizzate inoltre le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Vi si aggiungono le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati.
La lettura combinata di queste disposizioni porta a una conclusione operativa. L'accantonamento per imprevisti non è una riserva libera: è la prima risorsa cui attingere per la revisione, con un tetto del 50 per cento. Dimensionarlo senza tenere conto di questa funzione espone l'intervento a un fabbisogno privo di copertura interna.
I riflessi sulla contabilità
La revisione non modifica il computo metrico estimativo, che resta l'elaborato progettuale, né i prezzi dell'elenco allegato al contratto. Interviene sugli importi da corrispondere per le prestazioni ancora da eseguire.
Sul piano documentale questo significa che gli effetti della revisione vanno registrati nella contabilità dei lavori e riportati nel quadro economico, nella colonna relativa alla fase successiva alla gara. Il quadro economico è quindi il documento in cui la revisione diventa visibile e governabile, ed è la ragione per cui un quadro aggiornato per sovrascrittura perde la capacità di documentare l'origine dello scostamento.
La differenza rispetto alle varianti
Le due fattispecie vengono confuse con regolarità e hanno presupposti diversi. Una riguarda il prezzo, l'altra la prestazione.
La variante interviene quando cambia l'oggetto della prestazione: si esegue qualcosa di diverso o in quantità diversa da quanto previsto. Il suo effetto economico si valuta applicando i prezzi dell'elenco contrattuale o, per le lavorazioni non previste, determinando nuovi prezzi con una procedura formale.
La revisione interviene quando la prestazione resta la stessa e cambia il suo costo. Non richiede una modifica del progetto e opera per effetto della clausola contrattuale al superamento della soglia.
La distinzione ha rilievo pratico immediato: un incremento di costo dovuto all'andamento dei prezzi non si gestisce come variante, e viceversa. Il regime giuridico della modifica contrattuale nella procedura di affidamento appartiene alla disciplina degli appalti pubblici.
Nei lavori privati
Nel privato la revisione prezzi non è obbligatoria e in assenza di clausola il prezzo resta quello pattuito, con il rischio interamente in capo all'impresa. Il rischio resta interamente in capo all'impresa.
Su cantieri di durata pluriennale questa impostazione produce effetti indesiderabili per entrambe le parti: l'impresa incorpora nel prezzo un margine di sicurezza per l'incertezza, oppure lo omette e si trova esposta. Una clausola che definisca un indice di riferimento, una soglia di attivazione e la quota riconosciuta trasferisce il rischio in modo esplicito e riduce il premio implicito nel prezzo iniziale.
Nota: i riferimenti normativi richiamati in questa pagina riguardano l'Italia e sono aggiornati alla data di pubblicazione. La disciplina della revisione prezzi è stata oggetto di modifiche recenti: si raccomanda la verifica del testo vigente e dei documenti di gara del singolo affidamento prima di ogni applicazione operativa.