Quattro funzioni da non confondere
Decidere, progettare, controllare l'esecuzione e organizzare sono quattro mestieri distinti, che il contratto deve separare anche quando li svolge la stessa persona. Il committente decide. Fissa il limite di spesa, approva il progetto, sceglie l'impresa, autorizza le varianti e, se serve, esce dal contratto. Nel privato «l'autorizzazione si deve provare per iscritto» (art. 1659 c.c.) e il recesso resta suo, tenendo indenne l'appaltatore delle spese, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).
Il progettista progetta, e il limite di spesa scritto nell'incarico gli fissa il perimetro economico. Secondo una decisione della Cassazione riportata da BibLus (Cass. civ. n. 8058/2023, in materia di conformità urbanistica e non di budget), è «debitore di un risultato», un progetto concretamente utilizzabile; la legge gli impone inoltre di comunicare per iscritto «tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili» e un preventivo di massima del compenso (D.L. 1/2012, art. 9 c. 4).
Il direttore dei lavori controlla l'esecuzione e la contabilità. Nel privato, secondo la guida ANCE sulle varianti (aprile 2024), rappresenta il committente sul piano tecnico e non lo vincola su prezzi e varianti senza delega espressa. Nel pubblico le sue funzioni sono fissate dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
Il project manager organizza. Nel privato non ha uno statuto di legge: il suo potere sul costo è esattamente quello che l'incarico gli attribuisce.
Chi firma cosa, chi risponde di cosa
Il modo più semplice per evitare zone grigie è una tabella allegata ai contratti.
| Atto sul costo | Chi propone | Chi decide nel privato | Chi decide nel pubblico |
|---|---|---|---|
| Limite di spesa | committente, con il supporto tecnico | committente, nell'incarico al progettista | stazione appaltante, nei limiti economici del DIP |
| Stima a ogni fase | progettista | committente, che approva la fase | RUP, dopo verifica e validazione |
| Variante con prezzo | direttore dei lavori o impresa | committente, per iscritto | DL propone, RUP valuta, stazione appaltante approva |
| Nuovo prezzo | DL e impresa in contraddittorio | committente, o DL se delegato per iscritto | RUP; stazione appaltante se si supera il quadro economico |
| Previsione di costo finale | DL o project manager | committente | RUP |
Nel pubblico la catena è scritta nella norma. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche e le varianti; il RUP le valuta; la stazione appaltante le approva (Allegato II.14, art. 5 c. 1 e 3). I nuovi prezzi sono approvati dal RUP, ma se comportano spese superiori al quadro economico li approva la stazione appaltante su proposta del RUP (c. 7 e 8). Il DL risponde delle modifiche che ordina o lascia eseguire senza autorizzazione (c. 4).
Nel privato la catena esiste solo se il committente la scrive. Un capitolato che indica chi può autorizzare una variante, fino a quale importo e in quale forma evita il caso più frequente: un ordine dato in cantiere dal tecnico, eseguito dall'impresa e contestato dal committente alla fattura.
Il project manager privato: un perimetro da scrivere
Un project manager senza perimetro scritto organizza, ma non governa il costo. L'incarico indica almeno gli atti che può compiere per il committente, la soglia oltre la quale la decisione torna al committente, il ritmo del rapporto sul costo e il raccordo con il direttore dei lavori, per evitare due canali di istruzioni all'impresa. Non sostituisce né il direttore dei lavori né i coordinatori per la sicurezza; e il «responsabile dei lavori» che il D.Lgs. 81/2008 affianca al committente (art. 90) è una figura della sicurezza, non del costo.
Nel pubblico: il RUP tiene l'intero ciclo
La stazione appaltante ha un responsabile unico per tutto il percorso dell'opera. Il RUP è nominato nel primo atto dell'intervento e copre programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (D.Lgs. 36/2023, art. 15 c. 1). Dirige l'esecuzione avvalendosi del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza e del collaudatore (art. 114 c. 1); il direttore dei lavori è nominato su sua proposta prima dell'avvio della procedura di affidamento (c. 2). Può contare su una struttura di supporto e su incarichi di supporto entro l'1 per cento dell'importo posto a base di gara (art. 15 c. 6). Le regole generali della fase esecutiva, viste dal lato dell'operatore economico, sono trattate nella guida sull'esecuzione del contratto pubblico.
Gli articoli di questo ramo
- L'articolo Progettista, direttore dei lavori, project manager: chi risponde del costo esamina missione, contratto e garanzie sul costo di ciascuna figura.
- L'articolo Il RUP e il supporto al RUP: chi tiene il budget dell'opera pubblica segue il RUP dalla nomina all'esecuzione, con la struttura di supporto e il limite dell'1 per cento.
Questo articolo presenta lo stato delle regole alla data di verifica e ha valore di orientamento professionale. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.