Cinque momenti, cinque leve
Ogni momento ha il suo rischio e la sua leva, e ogni leva ha una fonte. Le ultime due colonne indicano il testo su cui il committente può appoggiarsi, distinguendo il privato dal pubblico.
| Momento | Rischio principale | Leva del committente | Privato | Pubblico |
|---|---|---|---|---|
| A. Fissare il budget | Budget orale, senza data, limitato ai soli lavori | Scrivere un limite di spesa datato e completo nell'incarico, con una riserva esplicita | D.L. 1/2012, art. 9 c. 4 (preventivo e oneri ipotizzabili per iscritto) | Allegato I.7, art. 3 lett. g) (limiti economici nel DIP) e art. 5 c. 2 (imprevisti) |
| B. Controllare la stima | Stima ottimistica scoperta solo all'apertura dei preventivi | Pretendere gli elaborati di stima a ogni fase e confrontarli sulla stessa base | Nessun obbligo di legge: i documenti si chiedono per contratto | Allegato I.7, art. 6 e 22; D.Lgs. 36/2023, art. 42 (verifica e validazione) |
| C. Affidare i lavori | Offerte sopra il budget, offerte troppo basse | Confrontare sulla stessa base; non aggiudicare quando il bando lo prevede | Libertà di negoziare e di riconsultare | D.Lgs. 36/2023, art. 14, 108 c. 9 e 10, art. 110 |
| D. Seguire il cantiere | Varianti non autorizzate, rincari, riserve | Autorizzazione scritta prima dell'esecuzione; previsione di costo finale a ogni SAL | C.c., art. 1659, 1660, 1661, 1664 e 1671 | D.Lgs. 36/2023, art. 60, 120, 123, 125 e 210; Allegato II.14, art. 5 |
| E. Scegliere chi governa | Ruoli confusi, nessuno risponde del costo | Ripartire per contratto i compiti: decidere, progettare, stimare, dirigere e organizzare | Contratti di incarico; D.Lgs. 81/2008, art. 90 | D.Lgs. 36/2023, art. 15 e 114 |
I primi due momenti costano poco e rendono di più. Correggere un programma su uno studio di fattibilità costa una revisione del progetto; correggerlo in cantiere si paga in varianti, in tempi e spesso in contenzioso. Più l'intervento avanza, più ogni euro di risparmio costa caro da ottenere.
Due regimi, una sola logica
Il committente privato e la stazione appaltante non obbediscono alle stesse regole, ma affrontano gli stessi cinque momenti. Per il privato, le regole sono quelle del contratto di appalto nel codice civile (libro IV, titolo III, capo VII, «Dell'appalto») e quelle che il committente scrive nei propri contratti. Per l'ente pubblico, il riferimento è il codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con i suoi allegati, nella versione che integra il correttivo D.Lgs. 209/2024.
La differenza di fondo riguarda il documento del budget. In un'opera pubblica il budget è un documento normato: il DIP indica i limiti economici, il quadro economico ripartisce lavori e somme a disposizione, il RUP ne risponde per tutto il ciclo. In un intervento privato non esiste alcun documento obbligatorio: il budget esiste solo se il committente lo scrive, e vale solo quanto il contratto in cui è scritto. Una nota di vocabolario: l'impresa è l'«appaltatore» nel contratto privato e l'«esecutore» nel pubblico; il «budget» è la parola di tutti i giorni, il «limite di spesa» quella da scrivere nel contratto.
A. Fissare il budget prima del progetto
Il budget è un dato di ingresso del progetto, non il risultato dei disegni. Un committente che chiede al progettista «quanto costerà» quando il progetto è già disegnato ha rinunciato alla sua leva principale. Chi fissa prima il limite di spesa può poi pretendere che il progetto lo rispetti, e discutere su una base scritta quando la stima lo supera. Il ramo Fissare il budget prima del progetto sviluppa questo momento.
Nel pubblico, il limite è imposto dalla norma. Il documento di indirizzo alla progettazione deve indicare «i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera» (Allegato I.7, art. 3 lett. g).
Nel privato, nessuna norma lo impone: è il contratto di incarico che deve dirlo. La legge dà però al committente un appiglio concreto. Abrogate le tariffe delle professioni ordinistiche (D.L. 1/2012, art. 9 c. 1), il professionista deve far conoscere al cliente il grado di complessità dell'incarico, «tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili» dal conferimento alla conclusione, e il compenso con un preventivo di massima, «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale» (art. 9 c. 4). È il momento giusto per scrivere, accanto al compenso, il limite di spesa dei lavori.
Il committente professionale ha un vincolo in più. La legge 21 aprile 2023, n. 49 sull'equo compenso si applica ai rapporti con banche e assicurazioni, con le imprese che nell'anno precedente hanno avuto più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, e con la pubblica amministrazione (art. 2). Per questi committenti il compenso del progettista non può diventare la variabile su cui far quadrare il budget.
Budget dei lavori e costo totale dell'intervento
Il budget dei lavori non è il budget dell'intervento. Il primo riguarda l'importo da pagare alle imprese. Il secondo aggiunge tutto ciò che il committente pagherà comunque: progettazione, direzione dei lavori e collaudo, coordinamento della sicurezza, indagini, allacciamenti, contributo di costruzione e oneri del titolo edilizio, IVA, oneri finanziari, riserva per imprevisti, eventuale revisione dei prezzi, effetto dei bonus edilizi sulla spesa effettiva.
Alcuni di questi costi sono obblighi del committente stesso. Se sono previste più imprese esecutrici, anche non contemporanee, il committente designa il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, e il coordinatore per l'esecuzione prima dell'affidamento dei lavori (D.Lgs. 81/2008, art. 90 c. 3 e 4). Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100 000 euro il primo obbligo non si applica, e il coordinatore per l'esecuzione assume anche le funzioni dell'altro (c. 11). Sono incarichi da prevedere nel budget dal primo giorno.
Il quadro economico pubblico è una buona lista di controllo anche per il privato. Le somme a disposizione dell'Allegato I.7, art. 5 (imprevisti, accantonamenti per le modifiche, spese tecniche, collaudi, IVA) ricordano i costi che un budget privato dimentica più spesso.
Datare il budget e prevedere una riserva
Un budget senza data di riferimento non è confrontabile con nulla. I prezzi cambiano tra il giorno in cui si fissa il budget e quello in cui arrivano i preventivi, e poi ancora durante il cantiere. Scrivere «budget lavori di X euro, IVA esclusa, prezzi di [mese e anno]» permette di aggiornare il numero invece di scoprirlo superato.
La riserva per imprevisti deve essere visibile, non nascosta nelle voci. Copre tre cose diverse: l'incertezza della stima, che si riduce man mano che il progetto si precisa; gli imprevisti di cantiere, come il terreno o l'esistente; le modifiche di programma che il committente deciderà da sé. Confonderle porta a spendere la riserva destinata a una per pagare un'altra.
L'unico riferimento numerico ufficiale viene dalle opere pubbliche. Nel quadro economico, imprevisti e lavori in amministrazione diretta sono previsti «entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara» (Allegato I.7, art. 5 c. 2), costi della sicurezza compresi. È una forchetta comune alle due voci, valida per i lavori pubblici: per un privato è un riferimento utile, non una regola. Nelle ristrutturazioni, dove l'esistente nasconde più incognite, la riserva va motivata con rischi identificati e liberata fase dopo fase.
C'è un secondo motivo per non sottodimensionarla. Nel pubblico, la revisione dei prezzi si finanzia anche con le somme per imprevisti del quadro economico, utilizzabili nel limite del 50 per cento (D.Lgs. 36/2023, art. 60 c. 5). La stessa riserva serve dunque a due usi, e chi la dimensiona solo sugli imprevisti tecnici si trova scoperto quando i prezzi salgono.
B. Controllare la stima del progettista
Una stima si controlla a ogni fase, e sempre sulla stessa base. Stesse quantità, stessa data dei prezzi, stesse voci, stesso prezzario di riferimento: altrimenti due stime successive non raccontano un'evoluzione del progetto ma un cambio di metodo. Il ramo Controllare la stima del progettista indica cosa chiedere e come leggerlo.
Nel pubblico, la stima è un elaborato obbligatorio. Il progetto di fattibilità tecnico economica comprende il «computo estimativo dell'opera» e il «quadro economico di progetto» (Allegato I.7, art. 6 c. 7 lett. i e l); il progetto esecutivo comprende, salvo diversa motivata determinazione, l'elenco dei prezzi unitari con le analisi, il computo metrico estimativo e il quadro economico (art. 22 c. 4).
Il progetto pubblico passa poi da una verifica e da una validazione. La stazione appaltante verifica il progetto durante il suo sviluppo, in contraddittorio tra verificatore e progettista, con un verificatore incompatibile con progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo dello stesso progetto (D.Lgs. 36/2023, art. 42 c. 1 e 2). La validazione è l'atto formale firmato dal RUP che ne riprende gli esiti, e il bando ne cita gli estremi (c. 4).
Nel privato, nulla obbliga a produrre una stima a ogni fase. Spetta al committente chiedere per contratto, fin dall'incarico, il livello di stima atteso a ciascuna fase e i documenti che la sostengono. Una stima indipendente, redatta da un tecnico terzo sugli stessi documenti, documenta uno scostamento; non sostituisce il progettista né la sua responsabilità.
Quando il progetto supera il budget
Nelle norme esaminate non risulta alcuna soglia di tolleranza per lo sforamento del budget di progetto. Non risulta nemmeno una pronuncia della Cassazione dedicata specificamente al progetto che supera il limite di spesa, e questa guida non indica alcuna percentuale.
Una decisione della Cassazione, letta come orientamento, considera il progettista «debitore di un risultato». Secondo Cass. civ. n. 8058/2023, riportata da BibLus e dal massimario di avvocato.it, il risultato dovuto è un «progetto concretamente utilizzabile»; se l'opera non può essere realizzata per un progetto errato o inadeguato, c'è inadempimento e il committente può rifiutare il pagamento (art. 1460 c.c.). Il caso riguardava la conformità urbanistica, non un budget: la lettura prudente è che un limite di spesa scritto nell'incarico fa del costo una parte del risultato atteso, mentre senza scritto la discussione resta fragile.
Cosa può fare il committente, e cosa lo indebolisce, è trattato in Progetto oltre il budget: cosa può fare il committente. In sintesi: chiedere la revisione del progetto, documentare lo scostamento, mettere in mora e, in ultima istanza, agire. Lo indeboliscono un budget solo orale e modifiche di programma chieste senza traccia.
Prima di affidare i lavori, la correzione costa meno che in qualunque altro momento. La diagnosi viene prima delle forbici: lo scostamento viene dai prezzi, dalle quantità o dal programma? Le leve si usano poi in un ordine preciso: programma e superfici, livello delle finiture, opzioni, suddivisione in fasi, modalità di affidamento, e soltanto alla fine i prezzi unitari. Nel pubblico, la revisione deve restare nei limiti economici del DIP o portare a modificarli.
C. Affidare i lavori senza perdere il budget
L'affidamento è il momento in cui il budget incontra il mercato. Il ramo Affidare i lavori senza perdere il budget ne tratta le quattro decisioni.
Nel privato, il committente è libero di negoziare e di riconsultare, con una sola disciplina: confrontare sulla stessa base. Due preventivi redatti su quantità diverse, con voci mancanti, esclusioni non dichiarate o un prezzo a corpo contro uno a misura non si confrontano. La soluzione è consegnare a tutte le imprese lo stesso computo non prezzato e la stessa lista di voci, poi leggere le risposte voce per voce. Un preventivo a corpo su un progetto vago non protegge il budget: prepara le varianti di domani.
La scelta tra impresa generale e appalti separati ha un effetto diretto sulla spesa. L'impresa generale include coordinamento e margine sulle lavorazioni subaffidate; con appalti separati il prezzo può scendere, ma interfacce, dimenticanze e coordinamento della sicurezza (D.Lgs. 81/2008, art. 90) restano a carico del committente.
Nel pubblico, la stima fissata all'avvio governa la procedura. Il valore dell'appalto è stimato al momento dell'invio dell'avviso di indizione o del bando di gara (D.Lgs. 36/2023, art. 14 c. 7), sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA (c. 4), e in caso di lotti si conta il valore cumulato di tutti i lotti (c. 9). Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, salvo ragioni oggettive (c. 6): suddividere l'opera per scendere di fascia non è una soluzione di budget.
Offerte sopra il budget
La stazione appaltante può non aggiudicare, ma solo se lo ha previsto. Le stazioni appaltanti «possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto»; la facoltà deve essere prevista nel bando o nella lettera di invito e si esercita entro 30 giorni dalla valutazione delle offerte (art. 108 c. 10). Il consiglio pratico è scriverla fin dai documenti di gara.
Ripartire significa rivedere la stima, il programma o la suddivisione, non solo rilanciare. A seconda del nuovo importo, la procedura applicabile cambia. Le opzioni, dal non aggiudicare alla negoziazione fino alla nuova procedura, sono trattate in Offerte sopra il budget: non aggiudicare, negoziare, ripartire. Nel privato la sequenza è più semplice: negoziare, riconsultare, ridurre il perimetro, conservando la traccia di ogni versione.
Offerte troppo basse
Il prezzo più basso costa spesso di più all'arrivo. Un ribasso non sostenibile si recupera in varianti, in riserve o, nel caso peggiore, con la crisi dell'impresa e un secondo affidamento. Nel pubblico, la stazione appaltante valuta «la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità» della migliore offerta, chiede spiegazioni scritte entro 15 giorni al massimo, non ammette giustificazioni sui minimi salariali né sui costi della sicurezza ed esclude l'offerta se le spiegazioni non bastano (art. 110, commi da 1 a 5).
Un indizio è già nell'offerta, che deve indicare «a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali» per la sicurezza (art. 108 c. 9). Il privato può chiedere le stesse informazioni e leggere il preventivo con la stessa griglia.
D. Seguire il costo finale durante il cantiere
In cantiere, il budget si governa con un cruscotto, non con le fatture. Le voci minime: budget iniziale, importo impegnato, varianti approvate, varianti in discussione, revisione dei prezzi, riserve dell'impresa, previsione del costo finale. Il cruscotto si aggiorna a ogni stato di avanzamento lavori. Il ramo Seguire il costo finale durante il cantiere ne descrive la costruzione.
Nel pubblico, il ritmo dei pagamenti pesa sulla tesoreria. Gli acconti si pagano entro 30 giorni dall'adozione di ogni SAL, con certificato di pagamento del RUP entro 7 giorni, e l'anticipazione del 20 per cento, fino al 30 per cento se i documenti di gara lo prevedono, anticipa l'uscita di cassa (D.Lgs. 36/2023, art. 125 c. 1, 2 e 5).
Le varianti nell'appalto privato
Il codice civile organizza le varianti in tre regimi, e il committente li deve conoscere prima di firmare. È il contributo principale di questa guida al lato privato, sviluppato in Le varianti nell'appalto privato: concordate, necessarie, ordinate.
Le varianti concordate richiedono un'autorizzazione scritta. «L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate», e «l'autorizzazione si deve provare per iscritto» (art. 1659 c.c.). Se il prezzo dell'opera intera è stato fissato globalmente, l'appaltatore, anche per variazioni autorizzate, «non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione». È la protezione più forte del committente, a condizione di non firmare con leggerezza ordini di variante con prezzo.
Le varianti necessarie si decidono, in mancanza di accordo, davanti al giudice. Quando l'opera richiede variazioni per essere eseguita a regola d'arte e le parti non si accordano, «spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo» (art. 1660). Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere con un'equa indennità; se sono di notevole entità, il committente può recedere versando un equo indennizzo.
Le varianti ordinate dal committente sono ammesse entro il sesto e vanno pagate anche a corpo. Il committente può apportare variazioni «purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto», e l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori «anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente» (art. 1661). La regola non vale quando le variazioni comportano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori.
Due letture pratiche dell'ANCE completano il quadro. Secondo la guida ANCE sulle varianti negli appalti privati (aprile 2024), il sesto dell'art. 1661 si calcola cumulando tutte le variazioni; e il direttore dei lavori rappresenta il committente solo sul piano tecnico, sicché le sue decisioni su prezzi, variazioni e nuovi lavori non vincolano il committente senza una delega espressa. Conviene quindi scrivere chi autorizza cosa, e fino a quale importo.
Rincari dei materiali e revisione del prezzo
Nel privato, la revisione legale scatta solo oltre il decimo, e solo per la parte eccedente. Se per circostanze imprevedibili il costo dei materiali o della manodopera aumenta o diminuisce in misura superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, ciascuna parte può chiedere la revisione; «la revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo» (art. 1664 c.c.). Il secondo comma riconosce un equo compenso per difficoltà geologiche, idriche e simili non previste che rendono la prestazione notevolmente più onerosa.
La regola si può derogare, quindi la clausola prezzo va letta. Secondo l'orientamento riportato nelle massime di Brocardi, l'art. 1664 non è imperativo: le parti possono derogarvi o fissare una soglia diversa (Cass. n. 5267/2018; Cass. n. 4514/1980), e la revisione resta dovuta anche a corpo salvo rinuncia non equivoca (Cass. n. 1494/2011). Sono tendenze, non regole: decide il testo del contratto.
Nel pubblico, la clausola di revisione è obbligatoria. I documenti di gara iniziali devono contenerla (D.Lgs. 36/2023, art. 60 c. 1); per i lavori, la revisione scatta oltre una variazione del 3 per cento dell'importo complessivo e riconosce il 90 per cento dell'eccedenza (c. 2). Per il budget conta soprattutto la copertura: imprevisti del quadro economico entro il 50 per cento, ribassi d'asta, economie di lavori conclusi (c. 5). L'effetto sulla riserva e la riga «revisione» del cruscotto sono trattati in Rincari dei materiali e revisione del prezzo: l'effetto sul budget.
Varianti in corso d'opera nel pubblico
Il regime delle modifiche è dettagliato, ma per il budget contano tre cose: il tetto, la copertura e chi approva. Varianti per circostanze imprevedibili e prestazioni supplementari restano entro il 50 per cento del valore del contratto iniziale per ciascuna modifica, e una modifica di valore inferiore sia alla soglia europea sia al 15 per cento del valore iniziale di un contratto di lavori non richiede nuova procedura (art. 120, commi da 1 a 3). Se i documenti di gara lo prevedono, la stazione appaltante può aumentare o diminuire le prestazioni «fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto» alle condizioni iniziali, senza che l'appaltatore possa chiedere la risoluzione (c. 9).
I soldi vengono dal quadro economico. Tra le somme a disposizione figurano gli imprevisti e gli «accantonamenti in relazione alle modifiche» di cui agli art. 60 e 120 c. 1 lett. a) (Allegato I.7, art. 5 c. 1 lett. e, n. 5 e 6). Il direttore dei lavori propone, il RUP valuta, la stazione appaltante approva; i nuovi prezzi che superano il quadro economico sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP (Allegato II.14, art. 5 c. 1, 3 e 8).
Riserve e recesso: i costi che non compaiono nei SAL
Le riserve sono importi che il cruscotto deve vedere prima che diventino debiti. Nel pubblico l'esecutore iscrive le riserve negli atti contabili, e un nuovo prezzo non contestato con riserva si intende definitivamente accettato (Allegato II.14, art. 5 c. 8). Quando le riserve possono far variare il valore economico dell'opera tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, il RUP attiva l'accordo bonario (D.Lgs. 36/2023, art. 210 c. 1, 4 e 5). Prudenza vuole che una riserva entri nella previsione per il suo importo probabile, non per zero.
Il recesso è un'uscita, non un risparmio. Il committente privato può recedere «anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera», purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.). La stazione appaltante può recedere in qualunque momento pagando i lavori eseguiti, i materiali utili in cantiere e il decimo dell'importo delle opere non eseguite, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni (D.Lgs. 36/2023, art. 123 c. 1 e 2). In entrambi i casi è un'opzione da quantificare prima di usarla.
Un esempio fittizio: il sesto e il decimo in numeri
L'esempio che segue è interamente fittizio e serve solo a mostrare il calcolo. Un committente privato affida la costruzione di un piccolo edificio a un appaltatore per un prezzo complessivo convenuto di 600 000 euro, IVA esclusa.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Prezzo complessivo convenuto | dato del contratto | 600 000 euro |
| Sesto del prezzo (art. 1660 e 1661) | 600 000 / 6 | 100 000 euro |
| Varianti ordinate già approvate | 45 000 + 30 000 | 75 000 euro |
| Margine residuo entro il sesto | 100 000 - 75 000 | 25 000 euro |
| Decimo del prezzo (art. 1664) | 600 000 / 10 | 60 000 euro |
| Aumento imprevedibile dei costi documentato | dato dell'esempio | 84 000 euro |
| Revisione massima accordabile | 84 000 - 60 000 | 24 000 euro |
Il sesto si legge in cumulo. Se il committente ordina una terza variante di 40 000 euro, il totale arriva a 115 000 euro e supera il sesto: l'appaltatore non è più tenuto a eseguirla alle condizioni dell'art. 1661, e la questione si sposta sul terreno dell'accordo.
Il decimo non è una franchigia da sommare. Con un aumento di 84 000 euro, superiore al decimo di 60 000, la revisione può riguardare solo i 24 000 euro eccedenti; e se il contratto ha derogato all'art. 1664, nemmeno quelli. Nel cruscotto, la riga «revisione» riporta quindi 24 000 euro come rischio, non 84 000, finché la clausola contrattuale non è stata letta.
E. Chi governa il costo per il committente
Il committente decide; gli altri lo aiutano, ciascuno con una responsabilità diversa. Confondere i ruoli è il modo più rapido per ritrovarsi con un costo di cui nessuno risponde. Il ramo Chi governa il costo per il committente descrive chi firma e chi risponde.
Il progettista progetta dentro il limite di spesa scritto. Deve un progetto utilizzabile, secondo l'orientamento già citato, e deve informare per iscritto sugli oneri ipotizzabili e sul proprio compenso (D.L. 1/2012, art. 9 c. 4). Non garantisce i prezzi del mercato, ma la coerenza della propria stima.
Il direttore dei lavori controlla l'esecuzione e la contabilità, non il prezzo. Nel privato, secondo la lettura dell'ANCE, rappresenta il committente sul piano tecnico e non lo impegna su prezzi e varianti senza delega espressa. Nel pubblico è nominato prima dell'avvio della procedura di affidamento, su proposta del RUP, e le sue funzioni sono quelle dell'Allegato II.14 (D.Lgs. 36/2023, art. 114 c. 2 e 5).
Il project manager, nel privato, non ha uno statuto di legge. È una figura contrattuale: ciò che può decidere, fino a quale importo e con quale obbligo di riferire al committente va scritto nell'incarico.
Nel pubblico, il RUP tiene l'intero ciclo. È nominato nel primo atto dell'intervento e copre programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (art. 15 c. 1); dirige l'esecuzione del contratto avvalendosi del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza e del collaudatore (art. 114 c. 1); propone e autorizza le modifiche secondo l'organizzazione della stazione appaltante (art. 120 c. 8 e 13). Può contare su una struttura di supporto, con incarichi di supporto finanziati entro l'1 per cento dell'importo posto a base di gara (art. 15 c. 6).
| Ruolo | Cosa decide sul costo | Su quale base |
|---|---|---|
| Committente privato | Budget, varianti, recesso | Contratti di incarico e di appalto; c.c., art. 1659, 1661, 1671 |
| Progettista | Coerenza tra progetto e limite di spesa | Incarico scritto; D.L. 1/2012, art. 9 c. 4 |
| Direttore dei lavori | Esecuzione e contabilità; sul prezzo solo con delega | Incarico; nel pubblico Allegato II.14 |
| Project manager | Ciò che l'incarico gli attribuisce | Solo il contratto |
| RUP | Intero ciclo dell'opera pubblica | D.Lgs. 36/2023, art. 15, 114, 120 |
| Stazione appaltante | Approvazione delle varianti e dei nuovi prezzi oltre il quadro economico | Allegato II.14, art. 5 c. 3 e 8 |
Il metodo in sintesi
Il metodo si riassume in sei regole, applicabili a qualunque intervento in Italia, pubblico o privato. Seguono l'ordine dei cinque momenti, dal limite di spesa scritto prima del progetto alla previsione di costo finale aggiornata in cantiere.
Scrivere il budget prima del progetto, con un limite di spesa datato, la distinzione tra lavori e costo totale e una riserva esplicita, nell'incarico al progettista o, nel pubblico, nei limiti economici del DIP.
Separare le riserve: incertezza della stima, imprevisti di cantiere, modifiche del committente, e, dove serve, revisione dei prezzi; usare la forchetta pubblica dal 5 al 10 per cento come riferimento, non come regola privata.
Controllare la stima a ogni fase sulla stessa base, e classificare ogni scostamento in prezzi, quantità o programma prima di decidere come correggerlo.
Correggere prima di affidare, cominciando dal programma, e scrivere nel bando la facoltà di non aggiudicare quando nessuna offerta è conveniente.
Non far eseguire alcuna variante senza autorizzazione scritta e prezzo, tenendo il conto cumulato del sesto nel privato e la copertura del quadro economico nel pubblico.
Aggiornare la previsione di costo finale a ogni SAL, includendo varianti in discussione, revisione e riserve per il loro importo probabile.
Questa guida presenta lo stato delle norme e delle decisioni pubblicate al 21 ottobre 2026 e ha funzione di orientamento. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.