Nel privato: la revisione oltre il decimo
Il codice civile prevede una revisione legale, ma con una franchigia alta. Se per effetto di circostanze imprevedibili si sono verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, «superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto», l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo. E «la revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo» (art. 1664 c.c., primo comma).
Tre condizioni vanno lette insieme. La circostanza deve essere imprevedibile al momento del contratto: un rincaro che le parti potevano attendersi alla firma resta fuori dalla norma. La variazione si misura sul prezzo complessivo convenuto, non sulla singola voce. E solo la parte che supera il decimo può essere riconosciuta: il primo decimo resta a carico di chi lo subisce.
La regola vale nei due sensi. Anche una diminuzione dei costi superiore al decimo permette al committente di chiedere la revisione. In un periodo di prezzi in calo, è una leva che il committente raramente ricorda.
Il secondo comma tratta un altro rischio. Se durante l'esecuzione emergono difficoltà derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono la prestazione «notevolmente più onerosa», l'appaltatore ha diritto a un «equo compenso». Non è una revisione per rincari, ma ha lo stesso effetto sul budget: un importo non previsto che il committente può dover riconoscere, e che si previene con indagini adeguate prima del contratto.
La regola si può derogare: leggere la clausola prezzo
L'art. 1664 non è una norma imperativa, secondo l'orientamento della Cassazione. Le massime riportate da Brocardi indicano che le parti possono derogarvi, fino a escludere la revisione (Cass. civ. n. 5267/2018), oppure fissare una soglia diversa dal decimo, togliere quel limite o escludere dalla revisione alcune prestazioni (Cass. n. 4514/1980). La revisione resta dovuta anche nell'appalto a corpo, salvo rinuncia non equivoca (Cass. n. 1494/2011); e una clausola «a forfait» che esclude il compenso per difficoltà impreviste è stata ritenuta valida (Cass. n. 4198/2014). Sono tendenze delle decisioni pubblicate, non regole: il testo del contratto resta decisivo.
Prima di firmare, il committente deve sapere quale dei tre regimi sta scegliendo.
| Clausola del contratto | Effetto sul rischio rincari | Cosa comporta per il budget |
|---|---|---|
| Nessuna clausola specifica | si applica l'art. 1664: revisione oltre il decimo, per la sola eccedenza | rischio residuo da stimare oltre il decimo |
| Clausola di revisione con indici e soglia | rischio condiviso secondo la formula scelta | riga «revisione» calcolabile a ogni SAL |
| Rinuncia espressa e non equivoca alla revisione | rischio trasferito all'appaltatore | prezzo iniziale probabilmente più alto, rischio di contenzioso se i rincari diventano eccezionali |
Escludere la revisione non è gratis. Un'impresa che si assume tutto il rischio dei prezzi tende a inserirlo nel preventivo; un'impresa che lo sottovaluta può trovarsi in difficoltà a metà cantiere, con un costo per il committente che non compare in alcuna clausola. La scelta va fatta con lo stesso criterio di ogni scelta di budget: quale rischio si paga subito, quale si accetta di pagare dopo, quale si può controllare.
Il prezzo a corpo non chiude la questione. Il prezzo globale esclude il compenso per le variazioni concordate (art. 1659 c.c., trattato nell'articolo su le varianti nell'appalto privato), ma secondo l'orientamento citato non esclude da solo la revisione per rincari: serve una rinuncia chiara.
Nel pubblico: la clausola obbligatoria
Nei lavori pubblici la revisione non è una scelta. I documenti di gara iniziali devono contenere clausole di revisione dei prezzi (D.Lgs. 36/2023, art. 60 c. 1). Per i lavori, la revisione scatta quando la variazione supera il 3 per cento dell'importo complessivo, e riconosce il 90 per cento della parte eccedente (c. 2); le variazioni si misurano con indici sintetici, che per i lavori sono individuati secondo l'Allegato II.2-bis a partire dagli indici di costo delle lavorazioni adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT (c. 3, 4 e 4-quater).
Il meccanismo tecnico non è oggetto di questo articolo. Come si calcola la variazione, su quali lavorazioni, con quali indici e in quali momenti è spiegato nell'articolo sulla revisione dei prezzi e, dal punto di vista dell'operatore economico, in quello sulla revisione prezzi negli appalti pubblici. Per chi detiene il budget conta un'altra domanda: con quali somme si paga.
La copertura: una riserva con due usi
La revisione si paga con somme che servono anche ad altro. Per farvi fronte, la stazione appaltante utilizza, «nel limite del 50 per cento», le somme per imprevisti del quadro economico, oltre ai ribassi d'asta e alle economie di lavori già conclusi (art. 60 c. 5). Le stesse somme per imprevisti servono a coprire le varianti in corso d'opera per circostanze imprevedibili.
Ne derivano due conseguenze pratiche. La prima: la forchetta per imprevisti e lavori in amministrazione diretta, «tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara» (Allegato I.7, art. 5 c. 2), va scelta pensando anche ai rincari, non solo agli imprevisti tecnici; come dimensionarla è trattato nell'articolo su quanto accantonare per gli imprevisti. La seconda: il quadro economico prevede anche gli «accantonamenti in relazione alle modifiche» legati all'art. 60 (art. 5 c. 1 lett. e, n. 6), una voce che permette di separare la copertura dei rincari da quella delle varianti.
Nel privato la logica è la stessa, senza obbligo. Un committente che lascia operare l'art. 1664 o firma una clausola di revisione dovrebbe tenere una riserva distinta per i prezzi, separata da quella per gli imprevisti di cantiere e da quella per le proprie modifiche. Una riserva unica finisce consumata dalla prima voce che si presenta.
La riga «revisione» del cruscotto
La revisione è una riga autonoma della previsione del costo finale. Nel cruscotto descritto nell'articolo su come seguire il costo finale durante il cantiere, si tiene in due parti: la revisione già maturata e quella stimata sui lavori ancora da eseguire.
Tre regole la rendono affidabile. Datare il budget iniziale, perché senza un mese di riferimento dei prezzi non si distingue lo scostamento dovuto ai rincari da quello dovuto a quantità o varianti. Stimare la revisione residua al suo importo probabile, secondo la clausola o la norma applicabile, e non a zero finché l'impresa non la chiede. Confrontarla a ogni SAL con la riserva disponibile, perché è lì che si vede se la copertura regge.
Nel privato con art. 1664, il rischio va iscritto al netto del decimo. Finché l'aumento documentato resta sotto il decimo del prezzo complessivo, la riga vale zero come costo, ma va sorvegliata. Oltre, entra solo l'eccedenza, e solo se il contratto non ha derogato alla norma.
Due esempi fittizi
Gli esempi sono interamente fittizi e semplificati, e servono solo a mostrare l'ordine di grandezza. Il primo riguarda il privato e l'art. 1664: un committente affida la costruzione di un capannone a un'impresa per un prezzo complessivo convenuto di 1 200 000 euro, senza clausole sulla revisione. Durante il cantiere, per una circostanza imprevedibile, il costo dei materiali e della mano d'opera aumenta di 150 000 euro, documentati.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Prezzo complessivo convenuto | dato del contratto | 1 200 000 euro |
| Decimo del prezzo | 1 200 000 / 10 | 120 000 euro |
| Aumento documentato | dato dell'esempio | 150 000 euro |
| Revisione massima accordabile | 150 000 - 120 000 | 30 000 euro |
Il rischio per il budget è di 30 000 euro, non di 150 000. Con un aumento di 100 000 euro, inferiore al decimo, la revisione non sarebbe dovuta. Con una rinuncia espressa e non equivoca nel contratto, nemmeno i 30 000 euro.
Il secondo riguarda il pubblico e l'art. 60. Si ammette, in forma semplificata, che su un importo di lavori di 1 000 000 euro la variazione dei prezzi rilevata sia del 7 per cento. La parte che supera la soglia del 3 per cento è il 4 per cento, cioè 40 000 euro; ne viene riconosciuto il 90 per cento, cioè 36 000 euro. Se gli imprevisti del quadro economico ammontano a 60 000 euro, la quota utilizzabile per la revisione è di 30 000 euro (50 per cento): i restanti 6 000 euro vanno cercati nei ribassi d'asta o nelle economie di lavori conclusi. Il calcolo effettivo segue le regole tecniche dell'art. 60 e degli indici, descritte negli articoli richiamati sopra.
Cosa fare prima, cosa fare durante
Prima del contratto, il committente privato sceglie il regime. Lasciare l'art. 1664, scrivere una clausola di revisione con indici e soglia, oppure ottenere una rinuncia chiara: ognuna delle tre scelte ha un prezzo, e nessuna è neutra. La stazione appaltante, invece, scrive la clausola obbligatoria e dimensiona imprevisti e accantonamenti sapendo che serviranno anche alla revisione.
Durante il cantiere, il committente misura invece di subire. Chiedere che ogni richiesta di revisione sia documentata, verificare che la circostanza sia davvero imprevedibile e che la soglia sia superata sul prezzo complessivo, aggiornare la riga del cruscotto a ogni SAL. Una richiesta contestata resta iscritta al suo importo probabile, come una riserva, finché non è definita.
Questo articolo su rincari e revisione del prezzo presenta lo stato delle norme e delle decisioni pubblicate al 21 ottobre 2026 e ha funzione di orientamento professionale. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.