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Riserve, contestazioni e recesso: i costi che non si vedono

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Di , economista della costruzione

Informazione verificata il 10 min di lettura

Cosa troverai in questo articolo Perché riserve e contestazioni non compaiono nei SAL, come le tratta il codice dei contratti pubblici (atti contabili, nuovi prezzi accettati in assenza di riserva, accordo bonario), come si contestano nel privato, quanto costa davvero il recesso del committente secondo l'art. 1671 c.c. e l'art. 123 del codice, e come iscrivere tutto nella previsione del costo finale, con due esempi fittizi.

Lo stato di avanzamento lavori racconta ciò che è stato eseguito e riconosciuto. Non racconta ciò che l'impresa rivendica e il committente non ha ancora accettato, né ciò che costerebbe uscire dal contratto: sono importi reali, che restano fuori dai SAL finché non si trasformano in debiti, in accordi o in sentenze. Il committente che li ignora non ha un budget sotto controllo, ha un budget incompleto.

Ciò che i SAL non mostrano

Tre famiglie di costi sfuggono alla contabilità ordinaria. Le riserve, cioè le pretese economiche che l'esecutore iscrive negli atti contabili per lavorazioni, prezzi o oneri che ritiene non riconosciuti. Le contestazioni, nel privato, che spesso non hanno una forma codificata e vivono nella corrispondenza. E il costo di un'eventuale uscita dal contratto, che non è un rischio da subire ma un'opzione da quantificare.

Voce invisibile Dove nasce Quando diventa certa Come iscriverla nel cruscotto
Riserva iscritta (pubblico) registro di contabilità e atti contabili accordo bonario, transazione o decisione al suo importo probabile, riga «riserve»
Contestazione (privato) lettere, verbali, fatture contestate accordo o decisione del giudice al suo importo probabile, riga «riserve e contestazioni»
Variante in discussione scheda non firmata firma o rinuncia riga «varianti in discussione»
Recesso decisione del committente comunicazione del recesso non nel cruscotto, ma come opzione nella nota di decisione

La lettura dei documenti contabili è la base di tutto. Libretti delle misure, registro di contabilità e SAL sono descritti negli articoli sul libretto delle misure e il registro di contabilità e sullo stato di avanzamento lavori. Qui interessa l'effetto sul budget.

Nel pubblico: le riserve negli atti contabili

La riserva è lo strumento con cui l'esecutore conserva una pretesa. Il codice dei contratti la collega agli atti contabili, e il suo silenzio ha un effetto preciso: per i nuovi prezzi, «ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati» (Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, art. 5 c. 8). Per la stazione appaltante, un nuovo prezzo approvato e non contestato smette di essere un rischio e diventa un costo certo.

Il rovescio vale per le riserve iscritte. Ogni riserva è un importo potenziale che il RUP deve vedere e stimare. Le regole di forma e di termine per la loro iscrizione e il loro aggiornamento non sono trattate in questa pagina; il punto, per il budget, è che una riserva iscritta e non stimata trasforma una previsione corretta in uno sforamento annunciato.

Quando le riserve diventano consistenti, scatta l'accordo bonario. La procedura si applica quando le riserve iscritte possono far variare il valore economico dell'opera «tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale» (D.Lgs. 36/2023, art. 210 c. 1). Il direttore dei lavori ne informa il RUP, che valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve (c. 3 e 4); la proposta, dell'esperto o del RUP, è formulata entro 90 giorni (c. 5) e le parti hanno 45 giorni per accettarla (c. 6). Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il RUP attiva comunque l'accordo bonario sulle riserve iscritte, qualunque ne sia l'importo (c. 2).

Per chi detiene il budget, l'accordo bonario è un momento di verità. Obbliga a quantificare le riserve, a valutarne la fondatezza e a decidere quanto riconoscere. Una stazione appaltante che ha tenuto le riserve nel cruscotto al loro importo probabile arriva all'accordo con una copertura già pensata; una che le ha tenute a zero deve cercare i fondi a cantiere avanzato.

Nel privato: contestare subito, per iscritto

Nel privato non c'è una procedura codificata delle riserve, ma la logica è la stessa. L'appaltatore che ritiene di avere diritto a un compenso in più lo fa valere, prima o poi, con una richiesta; il committente che non è d'accordo deve dirlo. Più la contestazione arriva tardi, più è debole.

La forma scritta protegge entrambe le parti. Per le varianti, il codice civile richiede che l'autorizzazione del committente sia provata per iscritto (art. 1659), come spiegato nell'articolo su le varianti nell'appalto privato. Il committente ha interesse a usare la stessa disciplina per ogni disaccordo: contestare per iscritto una fattura che contiene lavorazioni non autorizzate, annotare nei verbali di cantiere che una richiesta resta in discussione, non firmare un SAL senza osservazioni se una voce non è condivisa.

Il contratto può fare di più. Una clausola che obbliga l'appaltatore a segnalare per iscritto, entro un termine, ogni pretesa di maggior compenso, con la sua quantificazione, dà al committente un'informazione tempestiva e gli permette di iscriverla nel cruscotto. È una clausola contrattuale, non una regola di legge, ma riproduce nel privato la funzione che le riserve hanno nel pubblico.

Il recesso: un'uscita, non un risparmio

Il committente può uscire dal contratto, ma paga per farlo. Nel privato, «il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera», purché «tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno» (art. 1671 c.c.). Nel pubblico, «la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore» dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, «oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite», con un preavviso scritto di almeno 20 giorni (D.Lgs. 36/2023, art. 123 c. 1 e 2). Il calcolo del decimo segue le modalità dell'art. 11 dell'Allegato II.14, che qui non si dettagliano.

Il costo vero del recesso è la somma di quattro voci. Ciò che è stato eseguito, che si paga comunque; le spese già sostenute dall'appaltatore, nel privato, o i materiali utili, nel pubblico; il mancato guadagno, nel privato, o il decimo delle opere non eseguite, nel pubblico; e il costo della nuova impresa che dovrà finire l'opera, con il suo prezzo, i suoi tempi e le interfacce con il già eseguito. Quest'ultima voce non compare in nessun articolo di legge, ed è spesso la più alta.

Esistono anche recessi legati alle varianti. Se l'importo delle variazioni necessarie supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, è l'appaltatore a poter recedere, con un'equa indennità; se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere versando un equo indennizzo (art. 1660 c.c.). Un committente che accumula varianti senza tenere il conto del sesto rischia di perdere l'impresa a metà cantiere.

Il recesso va quindi valutato come un'opzione, non come una reazione. Prima di usarlo per uscire da un budget che deriva, va quantificato nella stessa nota in cui si confrontano le altre possibilità: ridurre il perimetro, rinegoziare una voce, accettare una previsione più alta.

Due esempi fittizi

Gli esempi sono interamente fittizi e semplificati; il loro unico scopo è dare un ordine di grandezza. Il primo riguarda la soglia dell'accordo bonario nel pubblico: un contratto di lavori ha un importo contrattuale di 1 200 000 euro. Il 5 per cento corrisponde a 60 000 euro, il 15 per cento a 180 000 euro. Se le riserve iscritte possono far variare il valore dell'opera di 90 000 euro, si è nella forchetta dell'art. 210 e il RUP attiva l'accordo bonario. Nel cruscotto, le riserve non entrano per 90 000 euro né per zero, ma per l'importo che il RUP, con il direttore dei lavori, ritiene probabile riconoscere: per esempio 35 000 euro, da coprire con le somme disponibili del quadro economico.

Il secondo riguarda il costo del recesso nel privato. Un committente ha affidato lavori per un prezzo complessivo di 800 000 euro, IVA esclusa. A metà cantiere valuta il recesso per cambiare impresa.

Voce Ipotesi dell'esempio Importo
Lavori eseguiti contabilizzati 500 000 euro
Spese sostenute dall'appaltatore forniture già ordinate, non più utilizzabili 40 000 euro
Mancato guadagno utile sulla parte non eseguita, da documentare 30 000 euro
Completamento con una nuova impresa nuovo preventivo per i lavori residui 330 000 euro
Costo totale con recesso 500 000 + 40 000 + 30 000 + 330 000 900 000 euro
Costo totale senza recesso prezzo del contratto 800 000 euro
Differenza 900 000 - 800 000 100 000 euro

Il recesso costa 100 000 euro in più, prima ancora dei ritardi. Può restare la scelta giusta, per esempio se l'impresa non è più in grado di finire l'opera; ma va presa sapendo quanto costa, non come una via per risparmiare.

Come iscrivere tutto nella previsione

La regola è semplice: ogni importo rivendicato entra al suo valore probabile. Né al valore chiesto dall'impresa, che sovrastima il rischio, né a zero, che lo cancella. Il valore probabile si motiva per iscritto, con il parere del direttore dei lavori o del consulente del committente, e si aggiorna a ogni SAL.

Tre righe tengono il quadro completo. Le varianti in discussione, per le richieste non ancora firmate; le riserve e contestazioni, per le pretese contestate; e una nota separata sulle opzioni di uscita, aggiornata solo quando la situazione lo richiede. Il cruscotto completo è descritto nell'articolo su come seguire il costo finale durante il cantiere; nel pubblico, la copertura delle varianti e dei nuovi prezzi è trattata nell'articolo su come la stazione appaltante finanzia le varianti in corso d'opera.

Questo articolo su riserve, contestazioni e recesso presenta lo stato delle norme al 21 ottobre 2026 e ha funzione di orientamento professionale. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.

Domande frequenti

Nei lavori pubblici, se l'esecutore non iscrive riserva negli atti contabili, i nuovi prezzi si intendono definitivamente accettati (Allegato II.14, art. 5 c. 8). Per la stazione appaltante quel prezzo diventa un costo certo.

Quando le riserve iscritte possono far variare il valore economico dell'opera tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale (art. 210 c. 1). Lo attiva il RUP; la proposta arriva entro 90 giorni e le parti hanno 45 giorni per accettarla.

Deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.). A questo si aggiunge il costo della nuova impresa per completare l'opera, che va stimato prima di decidere.

Sì, al suo importo probabile, motivato per iscritto. Toglierla dal cruscotto significa scommettere sull'esito di un contenzioso invece di prevederne il costo.

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