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Varianti in corso d'opera: come la stazione appaltante le finanzia

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Di , economista della costruzione

Informazione verificata il 11 min di lettura

Cosa troverai in questo articolo I limiti dell'art. 120 del codice dei contratti richiamati in sintesi, le due voci del quadro economico che coprono le modifiche, la catena di proposta e approvazione tra direttore dei lavori, RUP e stazione appaltante, il quinto d'obbligo, i nuovi prezzi che superano il quadro economico e un esempio fittizio di copertura.

Una variante in corso d'opera, nel pubblico, è prima di tutto una questione di legittimità, e poi una questione di soldi. Per chi detiene il budget, la domanda decisiva non è soltanto se la modifica sia ammessa, ma con quali somme si paga, chi la deve approvare e che cosa resta della copertura per il resto del cantiere. Questo articolo prende il regime delle modifiche come dato e ne segue l'effetto sul quadro economico.

Il regime in una frase, e dove approfondirlo

L'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 ammette modifiche senza nuova procedura in pochi casi tipizzati. Modifiche previste da clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara, prestazioni supplementari, varianti in corso d'opera per circostanze imprevedibili (nuove norme, eventi naturali straordinari, rinvenimenti non prevedibili in fase di progetto, difficoltà geologiche, idriche e simili) e sostituzione del contraente (c. 1). Per le prestazioni supplementari e le varianti per circostanze imprevedibili l'aumento non può superare il 50 per cento del valore del contratto iniziale, limite che si applica a ciascuna modifica (c. 2); una modifica di valore inferiore sia alla soglia europea sia al 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori non richiede una nuova procedura (c. 3).

Il regime giuridico completo, con le modifiche sostanziali e non sostanziali, è trattato dal punto di vista dell'operatore economico nell'articolo sulle modifiche contrattuali negli appalti pubblici. Qui interessa ciò che viene dopo: la copertura.

Da dove vengono i soldi: due voci del quadro economico

Una variante si paga con somme già stanziate, o non si paga senza una nuova copertura. Il quadro economico dell'opera contiene, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, due voci pensate per assorbire ciò che cambia: gli imprevisti (Allegato I.7, art. 5 c. 1 lett. e, n. 5) e gli «accantonamenti in relazione alle modifiche» di cui agli art. 60 e 120 c. 1 lett. a) del codice (n. 6). La composizione completa delle somme a disposizione è descritta nell'articolo sulle somme a disposizione del quadro economico.

Le due voci non coprono la stessa cosa. Gli accantonamenti per le modifiche sono legati alle modifiche già previste nei documenti di gara con clausole, comprese le opzioni, e alla revisione dei prezzi dell'art. 60. Gli imprevisti servono per ciò che, per definizione, non era previsto. Una stazione appaltante che vuole riservarsi varianti di programma probabili fa bene a scriverle come clausole fin dalla gara e ad accantonarne la copertura, invece di contare sugli imprevisti.

La dimensione degli imprevisti ha un riferimento normativo. Imprevisti e lavori in amministrazione diretta sono previsti «entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara», costi della sicurezza compresi (Allegato I.7, art. 5 c. 2). È una forchetta comune alle due voci, non un tetto separato per gli imprevisti. Come dimensionarla fase per fase è trattato nell'articolo su quanto accantonare per gli imprevisti.

La stessa riserva ha due pretendenti. Per la revisione dei prezzi, la stazione appaltante utilizza, tra le fonti di copertura, le somme per imprevisti del quadro economico, «nel limite del 50 per cento» (D.Lgs. 36/2023, art. 60 c. 5). Una variante che consuma tutti gli imprevisti lascia scoperta la revisione, e viceversa. Nel cruscotto del RUP, le due righe vanno lette insieme.

Chi propone, chi valuta, chi approva

La catena è fissata dall'Allegato II.14 e serve anche a proteggere il budget. Il direttore dei lavori «propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione» (art. 5 c. 1), con una relazione motivata; il RUP valuta e la stazione appaltante approva (c. 3). Il RUP autorizza modifiche e varianti secondo l'organizzazione della stazione appaltante (D.Lgs. 36/2023, art. 120 c. 13).

Passaggio Chi Cosa produce Effetto sul budget
Proposta direttore dei lavori relazione motivata prima stima dell'importo e dei tempi
Valutazione RUP istruttoria, verifica del caso ammesso e della copertura controllo sulle somme disponibili
Nuovi prezzi direttore dei lavori ed esecutore in contraddittorio, approvazione del RUP nuovi prezzi da prezzari o analisi valorizzazione delle lavorazioni non previste
Nuovi prezzi oltre il quadro economico stazione appaltante, su proposta del RUP atto di approvazione decisione di spesa al livello dell'ente
Approvazione della variante stazione appaltante atto di approvazione, atto aggiuntivo impegno della nuova spesa

Il direttore dei lavori risponde di ciò che fa eseguire senza autorizzazione. Risponde delle modifiche ordinate o non autorizzate, e per una modifica non ordinata è prevista la rimessa in pristino a spese dell'esecutore (Allegato II.14, art. 5 c. 4 e 5). Per la stazione appaltante, è la garanzia che una variante non autorizzata non diventi automaticamente un costo.

Le modifiche minori non toccano l'importo. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio che non comportano variazioni dell'importo, «comunicandole preventivamente al RUP» (art. 5 c. 9). Il codice qualifica inoltre come non sostanziali, tra l'altro, i lavori decisi dal direttore dei lavori per risolvere aspetti tecnici, nei limiti delle somme disponibili (art. 120 c. 7): ancora una volta, il limite è la copertura.

I nuovi prezzi e il quadro economico

Una variante porta quasi sempre lavorazioni non previste nel contratto. I nuovi prezzi si ricavano dai prezzari dell'art. 41 o da nuove analisi svolte in contraddittorio tra direttore dei lavori ed esecutore, e sono «approvati dal RUP» (Allegato II.14, art. 5 c. 7). La tecnica di formazione e di verbalizzazione è descritta nell'articolo sul concordamento dei nuovi prezzi.

La soglia che sposta la decisione è il quadro economico. Se i nuovi prezzi comportano spese superiori a quelle del quadro economico, «sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP» (c. 8). Finché la spesa resta dentro il quadro, l'approvazione dei nuovi prezzi spetta al RUP; oltre, diventa una decisione di bilancio dell'ente, con i tempi che comporta.

Il silenzio dell'esecutore chiude la partita sul prezzo. Se l'esecutore non iscrive riserva negli atti contabili, «i prezzi si intendono definitivamente accettati» (c. 8). Per il budget è un dato importante: un nuovo prezzo approvato e non contestato smette di essere un rischio e diventa un costo certo. Le riserve e il loro trattamento sono l'oggetto dell'articolo su riserve, contestazioni e recesso.

Il quinto d'obbligo: aumentare o ridurre alle stesse condizioni

Il quinto è uno strumento di flessibilità, ma solo se la gara lo ha previsto. Se i documenti di gara lo prevedono, la stazione appaltante può imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni «fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto» alle condizioni originarie, e «l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto» (D.Lgs. 36/2023, art. 120 c. 9).

Per il budget, il quinto in aumento non è una copertura. Consente di ordinare lavori in più senza rinegoziare i prezzi, ma quei lavori vanno pagati con somme disponibili nel quadro economico. Il quinto in diminuzione, al contrario, è una leva di risparmio quando la previsione del costo finale supera il budget.

La riduzione si annuncia in tempo. In caso di diminuzione entro il quinto, l'esecutore va informato «tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto», e «nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo» (Allegato II.14, art. 5 c. 6). Un RUP che decide di ridurre il perimetro deve quindi farlo prima che i lavori eseguiti raggiungano i quattro quinti dell'importo: dopo, il testo non assicura più che la riduzione avvenga alle stesse condizioni.

Esiste anche la via dell'accordo. Il contratto può sempre essere modificato secondo le clausole di rinegoziazione; in loro mancanza, il RUP propone un nuovo accordo «entro un termine non superiore a tre mesi» (art. 120 c. 8). È una strada da considerare quando l'equilibrio del contratto è cambiato, non uno strumento ordinario di gestione delle varianti.

Un esempio fittizio: una variante e la revisione sulla stessa riserva

L'esempio è interamente fittizio e semplificato, e serve solo a mostrare la logica della copertura. Un ente affida lavori con un importo a base di gara di 2 000 000 euro. Nel quadro economico, imprevisti e lavori in amministrazione diretta sono previsti al 7 per cento, cioè 140 000 euro, di cui 100 000 per imprevisti e 40 000 per lavori in amministrazione diretta. Il contratto è firmato per 1 800 000 euro e prevede il quinto d'obbligo.

Voce Calcolo Importo
Imprevisti e amministrazione diretta 2 000 000 x 7 % 140 000 euro
di cui imprevisti dato dell'esempio 100 000 euro
Quota degli imprevisti utilizzabile per la revisione 100 000 x 50 % 50 000 euro
Quinto dell'importo del contratto 1 800 000 / 5 360 000 euro
Variante per difficoltà geologiche non prevedibili relazione del direttore dei lavori 70 000 euro
Imprevisti residui dopo la variante 100 000 - 70 000 30 000 euro

Il problema non è la variante, è ciò che resta dopo. La variante da 70 000 euro rientra largamente nei limiti dell'art. 120 e negli imprevisti. Ma se nel frattempo matura una revisione dei prezzi da 45 000 euro, gli imprevisti residui, 30 000 euro, non bastano più, e occorrono altre fonti di copertura previste dall'art. 60 c. 5. Il RUP che avesse previsto un accantonamento specifico per la revisione al n. 6 del quadro economico avrebbe evitato di far concorrere le due spese sulla stessa somma.

Il quinto non risolve la copertura. Anche se la variante fosse gestita come aumento entro il quinto, alle condizioni originarie, andrebbe comunque pagata con somme disponibili. Il quinto evita la rinegoziazione dei prezzi, non la ricerca dei fondi.

Privato e pubblico: la stessa domanda, risposte diverse

Nel privato la variante si governa con il codice civile e con il contratto: autorizzazione scritta, limite del sesto, prezzo a corpo, come spiegato nell'articolo su le varianti nell'appalto privato. Nel pubblico si governa con casi ammessi, coperture del quadro economico e una catena di approvazione. In entrambi i casi la disciplina pratica è la stessa: nessuna lavorazione modificata prima della decisione scritta, e ogni importo in discussione iscritto nella previsione del costo finale.

Questo articolo sul finanziamento delle varianti pubbliche presenta lo stato delle norme al 21 ottobre 2026 e ha funzione di orientamento professionale. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.

Domande frequenti

Con le somme a disposizione del quadro economico, in particolare gli imprevisti e gli accantonamenti per le modifiche (Allegato I.7, art. 5 c. 1 lett. e, n. 5 e 6). Se le somme non bastano, la spesa richiede una nuova copertura e, per i nuovi prezzi oltre il quadro economico, l'approvazione della stazione appaltante.

Il direttore dei lavori la propone al RUP con una relazione motivata, il RUP la valuta e la stazione appaltante la approva (Allegato II.14, art. 5 c. 1 e 3). Il RUP autorizza modifiche e varianti secondo l'organizzazione dell'ente (art. 120 c. 13).

No, solo se i documenti di gara lo prevedono (art. 120 c. 9). In quel caso la stazione appaltante può aumentare o ridurre le prestazioni fino al quinto alle condizioni originarie, e l'appaltatore non può chiedere la risoluzione.

Perché tra le coperture della revisione figurano gli imprevisti del quadro economico, entro il 50 per cento (art. 60 c. 5), insieme ai ribassi d'asta e alle economie di lavori conclusi. Ogni euro di imprevisti consumato da una variante non è più disponibile per i rincari.

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