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Quanto accantonare per gli imprevisti, fase per fase

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Di , economista della costruzione

Informazione verificata il 10 min di lettura

Cosa troverai in questo articolo Le tre riserve che un budget deve distinguere, come ciascuna si riduce dal progetto di fattibilità alla chiusura dei conti, l'unico riferimento numerico normativo (quello dei lavori pubblici), il doppio uso degli imprevisti per la revisione dei prezzi e le regole per governare la riserva nel privato.

La domanda «quanto accantonare per gli imprevisti» non ha una risposta unica, perché sotto la stessa parola stanno tre rischi diversi. Un budget solido separa l'incertezza della stima, gli imprevisti di cantiere e la riserva per i cambiamenti voluti dal committente, e riduce ciascuna di esse man mano che il progetto e il cantiere avanzano. L'articolo sviluppa la terza regola indicata nella pagina su come fissare il budget prima del progetto.

Tre riserve da non confondere

Una sola voce «imprevisti» nasconde tre rischi con origini, tempi e responsabili diversi. Tenerli separati permette di sapere, quando la riserva si consuma, perché si consuma.

Riserva Cosa copre Come evolve Chi decide di usarla
Incertezza della stima lo scarto tra la stima del progettista e il prezzo che il mercato chiederà si riduce con il livello di progetto e si annulla alla firma del contratto nessuno: si chiude da sola quando il prezzo diventa certo
Imprevisti di cantiere ciò che si scopre eseguendo: terreno, strutture esistenti, reti nascoste, eventi esterni resta aperta fino al completamento delle opere al rustico, poi cala il committente, su proposta motivata del direttore dei lavori
Riserva del committente i cambiamenti di programma o di finitura che il committente stesso deciderà dipende solo dalle sue scelte il committente, e solo lui

La prima riserva non è un imprevisto in senso stretto. È la misura di quanto la stima può ancora sbagliare. Se il progetto è allo stadio di fattibilità, la stima si basa su quantità approssimate e su prezzi di riferimento; al progetto esecutivo, le quantità sono misurate voce per voce. Questa incertezza non va confusa con gli imprevisti di cantiere: scompare alla firma del contratto, quando il prezzo dei lavori diventa un dato.

La seconda riserva è quella che il linguaggio comune chiama imprevisti. Copre i fatti che nessun progetto poteva conoscere con certezza: la qualità del terreno al di là dei sondaggi, lo stato di un solaio nascosto, il tracciato di una rete non documentata.

La terza riserva è la più sottovalutata, perché il committente tende a non considerare imprevisti i propri cambiamenti. Eppure è la causa più frequente di scostamento nel privato: una finitura scelta in cantiere, un locale ridistribuito, un impianto aggiunto. Se non ha una riga propria, finisce per consumare la riserva destinata agli imprevisti veri.

Come cambia la riserva fase per fase

Il peso relativo delle tre riserve cambia a ogni fase, e il budget dovrebbe registrarlo. La tabella descrive la tendenza, senza percentuali: nel privato nessuna fonte ufficiale fissa un valore, e ogni intervento ha un profilo di rischio proprio.

Fase Incertezza della stima Imprevisti di cantiere Riserva del committente
Programma e studio di fattibilità massima: superfici e soluzioni ancora aperte alta, soprattutto senza indagini alta: il programma non è stabilizzato
Progetto di fattibilità tecnico-economica alta: la stima è un computo estimativo alta, ridotta dalle prime indagini media
Progetto esecutivo bassa: computo metrico estimativo ed elenco prezzi completi media: resta ciò che non si vede bassa, se le scelte sono state fatte
Contratto firmato nulla: il prezzo è contrattuale invariata invariata
Opere al rustico completate nulla bassa: terreno e strutture sono noti dipende dalle scelte di finitura
Chiusura dei conti nulla nulla nulla

Il passaggio decisivo è il progetto esecutivo. Nel lavoro pubblico, l'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 prevede per il progetto di fattibilità tecnico-economica un «computo estimativo dell'opera» e un quadro economico di progetto (art. 6, c. 7, lett. i e l), e per il progetto esecutivo l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico (art. 22, c. 4). Il salto di precisione tra i due documenti è la ragione per cui l'incertezza della stima si riduce: il committente privato che chiede elaborati equivalenti ottiene lo stesso effetto.

Le indagini anticipate riducono la seconda riserva più di qualunque prudenza contabile. Un sondaggio geologico o un saggio sulle strutture esistenti trasformano un rischio in una quantità da stimare. Il loro costo va confrontato con la parte di riserva che consentono di liberare.

L'unico riferimento normativo: i lavori pubblici

Per i lavori pubblici l'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 fissa una forbice. L'art. 5, c. 2, prevede che imprevisti e lavori in amministrazione diretta siano contenuti «entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara», con un calcolo che comprende i costi della sicurezza.

La forbice vale per i due importi insieme, non per i soli imprevisti. Imprevisti (somme a disposizione, art. 5, c. 1, lett. e, n. 5) e lavori in amministrazione diretta (n. 1) condividono la stessa soglia: una stazione appaltante che destina una parte rilevante ai lavori in amministrazione diretta lascia meno spazio agli imprevisti. Distinti da entrambi, gli accantonamenti per le modifiche contrattuali (n. 6) hanno una riga propria. La composizione delle somme a disposizione è spiegata nell'articolo sulle somme a disposizione nel quadro economico.

Questa forbice è una regola del lavoro pubblico, non una norma privata. Il committente privato può usarla come termine di confronto, sapendo che si applica a un progetto posto a base di gara, quindi già sviluppato, e che non copre né l'incertezza delle fasi precedenti né i cambiamenti di programma voluti dal committente.

Una stessa riserva, due usi

Nel lavoro pubblico gli imprevisti servono anche a finanziare la revisione dei prezzi. L'art. 60, c. 5, del D.Lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di utilizzare, «nel limite del 50 per cento», le somme per imprevisti del quadro economico, insieme ai ribassi d'asta e alle economie di lavori conclusi. Il meccanismo della revisione è trattato nella guida sul computo metrico estimativo; qui conta l'effetto sul budget.

La conseguenza è che una riserva pensata per gli imprevisti di cantiere può essere assorbita in parte dall'andamento dei prezzi. Un esempio fittizio, con importi tondi, aiuta a vederlo.

Esempio fittizio Importo
Lavori a base di gara, compresi i costi della sicurezza 2 000 000 euro
Forbice dell'art. 5, c. 2 (5 e 10 per cento), per imprevisti e lavori in amministrazione diretta insieme da 100 000 a 200 000 euro
Importo scelto: imprevisti 140 000 euro, lavori in amministrazione diretta 20 000 euro 160 000 euro
Quota degli imprevisti utilizzabile per la revisione dei prezzi (50 per cento di 140 000) fino a 70 000 euro
Imprevisti residui se la revisione assorbe l'intera quota 70 000 euro

Chi dimensiona la riserva deve quindi chiedersi quale parte resterà davvero disponibile per gli imprevisti di cantiere. In un periodo di prezzi instabili, la metà della riserva può essere impegnata da una voce che non ha nulla a che vedere con il terreno o con l'esistente.

Nel privato il rischio prezzi segue un'altra strada. Il codice civile prevede all'art. 1664 la revisione quando, per circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni superano il decimo del prezzo complessivo convenuto, e solo per la parte eccedente il decimo; secondo l'orientamento riportato da Brocardi (Cass. n. 5267/2018), le parti possono derogarvi nel contratto. Il committente privato deve leggere la clausola di prezzo prima di decidere se la propria riserva debba coprire anche questo rischio.

Nel privato: nessuna norma, una disciplina da darsi

Nessuna norma fissa una percentuale di imprevisti per il committente privato, e le percentuali «usuali» che circolano non hanno base ufficiale. La riserva va quindi costruita sul caso: stato del progetto, conoscenza del sito, natura dell'intervento, stabilità del programma.

La ristrutturazione richiede una riserva più alta della nuova costruzione. L'esistente nasconde ciò che il progetto non può misurare: strutture, impianti, umidità, difformità. Le ragioni per cui i costi di recupero sono più dispersi sono esaminate nell'articolo sul costo di una ristrutturazione; la riserva deve riflettere quella dispersione, in particolare finché le demolizioni non sono state eseguite.

Quattro regole rendono la riserva governabile. La prima: scriverla su righe distinte per le tre riserve, non in un'unica percentuale. La seconda: decidere chi può proporne l'uso (di solito il direttore dei lavori) e chi lo autorizza (sempre il committente, per iscritto). La terza: liberare la quota non più necessaria a ogni fase chiusa, invece di lasciarla disponibile per spese non previste dal programma. La quarta: non usarla per assorbire uno scostamento della stima prima della gara.

L'ultima regola è la più importante. Se la stima del progetto supera già il budget prima dell'affidamento dei lavori, coprire la differenza con la riserva significa entrare in cantiere senza margine. La strada corretta è rivedere il progetto, come spiegato nell'articolo su cosa fare quando la stima supera il budget prima di affidare i lavori.

La riserva nel costo totale

La riserva è una voce del costo totale dell'intervento, non una maggiorazione dei lavori. Va calcolata sulle voci a cui si riferisce: l'incertezza della stima e gli imprevisti di cantiere sui lavori, la riserva del committente sulle parti del programma ancora aperte. Le altre voci del costo totale sono elencate nell'articolo dal budget dei lavori al costo totale dell'intervento.

Questo articolo presenta lo stato delle regole alla data di verifica e ha valore di orientamento professionale. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.

Domande frequenti

No. L'unico riferimento normativo riguarda i lavori pubblici: imprevisti e lavori in amministrazione diretta entro una forbice del 5 e 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara (Allegato I.7, art. 5, c. 2). Nel privato la riserva si costruisce sul caso.

No, vale per imprevisti e lavori in amministrazione diretta considerati insieme. Gli accantonamenti per le modifiche contrattuali hanno una riga distinta del quadro economico.

Perché una parte di essa misura l'incertezza della stima, che diminuisce a ogni livello di progetto e scompare alla firma del contratto. Una riserva lasciata invariata finisce per finanziare spese che nessuno ha deciso.

Nel lavoro pubblico sì: l'art. 60, c. 5, del D.Lgs. 36/2023 consente di utilizzarli nel limite del 50 per cento. È una ragione in più per non dimensionare la riserva sui soli rischi di cantiere.

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