Le quattro condizioni di una stima confrontabile
Una stima vale come strumento di controllo solo se dichiara la propria base. Il committente non deve rifare i conti: deve verificare che la stima dica da dove vengono i numeri, e che quella base sia la stessa della stima precedente e del budget.
| Condizione | Domanda da porre al progettista | Segnale d'allarme |
|---|---|---|
| Stesse quantità | Le quantità sono misurate sui disegni di questa fase o riprese dalla fase precedente? | Quantità invariate da una fase all'altra mentre il progetto è cambiato |
| Stessa data dei prezzi | A quale mese e anno si riferiscono i prezzi unitari? | Nessuna data, o una data diversa da quella del budget senza aggiornamento dichiarato |
| Stesse voci | Quali lavorazioni sono incluse, quali escluse, quali rinviate a scelte successive? | Voci scomparse senza spiegazione, «a parte» o «da definire» non quantificati |
| Stesso prezzario | Quale prezzario o quali analisi dei prezzi sono state usate? | Cambio di prezzario tra due fasi, prezzi «a corpo» senza scomposizione |
L'IVA va trattata a parte, sempre allo stesso modo. La regola più semplice è scrivere il budget e chiedere ogni stima al netto dell'IVA, con l'imposta in una riga separata del costo totale.
Nel pubblico, la stima è un elaborato obbligatorio
Il codice dei contratti pubblici fissa gli elaborati di stima di ogni livello di progetto. Il progetto di fattibilità tecnico economica comprende il «computo estimativo dell'opera» e il «quadro economico di progetto» (Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, art. 6 c. 7 lett. i e l). Il progetto esecutivo comprende, «salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante», il cronoprogramma, l'elenco dei prezzi unitari con le relative analisi, il computo metrico estimativo e il quadro economico, lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto (art. 22 c. 4).
Il progetto pubblico passa poi da una verifica e da una validazione. La stazione appaltante verifica la conformità del progetto al documento di indirizzo alla progettazione e alle norme durante lo sviluppo della progettazione (D.Lgs. 36/2023, art. 42 c. 1); la validazione, firmata dal RUP, è l'atto formale che ne riprende gli esiti (c. 4). Poiché il documento di indirizzo indica «i limiti economici da rispettare» (Allegato I.7, art. 3 lett. g), il controllo della stima nel pubblico è anzitutto un controllo di coerenza con quei limiti.
Nel privato, gli elaborati si chiedono per contratto
Nessuna norma obbliga il progettista di un intervento privato a produrre una stima a ogni fase. Se il committente vuole un computo a ogni livello di progetto, deve scriverlo nell'incarico: quale stima a quale fase, con quale grado di dettaglio, su quale prezzario, a quale data. Il computo metrico estimativo, la sua redazione e i prezzari sono trattati nella guida dedicata al computo metrico estimativo. Il modello pubblico è una buona traccia anche per il privato: una stima in fattibilità, un computo estimativo sul progetto per il titolo edilizio, un computo metrico estimativo con elenco prezzi sull'esecutivo danno tre momenti di controllo prima di affidare i lavori.
Tre letture a ogni fase
A ogni consegna, la stima si legge tre volte, contro tre riferimenti diversi. La prima lettura è contro il budget: la stima, al netto dell'IVA e alla stessa data dei prezzi, sta dentro il limite di spesa dei lavori? Se lo supera, quanto e su quali voci?
La seconda è contro la stima precedente: ogni aumento dovrebbe trovare spiegazione in prezzi aggiornati, quantità misurate meglio o programma modificato. Uno scostamento che non trova posto in nessuna delle tre cause è un problema di metodo. La terza è contro una stima indipendente, quando l'importo o il rischio lo giustificano.
Uno scostamento scoperto in fase di progetto costa una revisione; lo stesso scostamento scoperto all'apertura delle offerte costa un'intera procedura. È per questo che il controllo della stima è il momento più redditizio del budget.
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Questo articolo presenta lo stato delle norme al 21 ottobre 2026 e ha funzione di orientamento. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.