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Controllare la stima del progettista

📐 Tematica

Di , economista della costruzione

Informazione verificata il 7 min di lettura

Cosa troverai in questo articolo Le quattro condizioni che rendono confrontabili due stime, gli elaborati di stima che la legge impone nelle opere pubbliche e quelli che il committente privato deve chiedere per contratto, le tre letture da fare a ogni fase e i cinque articoli di questo ramo.

Una stima non si accetta né si contesta a colpo d'occhio. Il committente controlla la stima del progettista a ogni fase del progetto, e sempre sulla stessa base: stesse quantità, stessa data dei prezzi, stesse voci, stesso prezzario. Senza queste quattro condizioni, due stime successive non descrivono l'evoluzione del progetto ma un cambio di metodo, e lo scostamento dal budget resta impossibile da spiegare.

Le quattro condizioni di una stima confrontabile

Una stima vale come strumento di controllo solo se dichiara la propria base. Il committente non deve rifare i conti: deve verificare che la stima dica da dove vengono i numeri, e che quella base sia la stessa della stima precedente e del budget.

Condizione Domanda da porre al progettista Segnale d'allarme
Stesse quantità Le quantità sono misurate sui disegni di questa fase o riprese dalla fase precedente? Quantità invariate da una fase all'altra mentre il progetto è cambiato
Stessa data dei prezzi A quale mese e anno si riferiscono i prezzi unitari? Nessuna data, o una data diversa da quella del budget senza aggiornamento dichiarato
Stesse voci Quali lavorazioni sono incluse, quali escluse, quali rinviate a scelte successive? Voci scomparse senza spiegazione, «a parte» o «da definire» non quantificati
Stesso prezzario Quale prezzario o quali analisi dei prezzi sono state usate? Cambio di prezzario tra due fasi, prezzi «a corpo» senza scomposizione

L'IVA va trattata a parte, sempre allo stesso modo. La regola più semplice è scrivere il budget e chiedere ogni stima al netto dell'IVA, con l'imposta in una riga separata del costo totale.

Nel pubblico, la stima è un elaborato obbligatorio

Il codice dei contratti pubblici fissa gli elaborati di stima di ogni livello di progetto. Il progetto di fattibilità tecnico economica comprende il «computo estimativo dell'opera» e il «quadro economico di progetto» (Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, art. 6 c. 7 lett. i e l). Il progetto esecutivo comprende, «salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante», il cronoprogramma, l'elenco dei prezzi unitari con le relative analisi, il computo metrico estimativo e il quadro economico, lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto (art. 22 c. 4).

Il progetto pubblico passa poi da una verifica e da una validazione. La stazione appaltante verifica la conformità del progetto al documento di indirizzo alla progettazione e alle norme durante lo sviluppo della progettazione (D.Lgs. 36/2023, art. 42 c. 1); la validazione, firmata dal RUP, è l'atto formale che ne riprende gli esiti (c. 4). Poiché il documento di indirizzo indica «i limiti economici da rispettare» (Allegato I.7, art. 3 lett. g), il controllo della stima nel pubblico è anzitutto un controllo di coerenza con quei limiti.

Nel privato, gli elaborati si chiedono per contratto

Nessuna norma obbliga il progettista di un intervento privato a produrre una stima a ogni fase. Se il committente vuole un computo a ogni livello di progetto, deve scriverlo nell'incarico: quale stima a quale fase, con quale grado di dettaglio, su quale prezzario, a quale data. Il computo metrico estimativo, la sua redazione e i prezzari sono trattati nella guida dedicata al computo metrico estimativo. Il modello pubblico è una buona traccia anche per il privato: una stima in fattibilità, un computo estimativo sul progetto per il titolo edilizio, un computo metrico estimativo con elenco prezzi sull'esecutivo danno tre momenti di controllo prima di affidare i lavori.

Tre letture a ogni fase

A ogni consegna, la stima si legge tre volte, contro tre riferimenti diversi. La prima lettura è contro il budget: la stima, al netto dell'IVA e alla stessa data dei prezzi, sta dentro il limite di spesa dei lavori? Se lo supera, quanto e su quali voci?

La seconda è contro la stima precedente: ogni aumento dovrebbe trovare spiegazione in prezzi aggiornati, quantità misurate meglio o programma modificato. Uno scostamento che non trova posto in nessuna delle tre cause è un problema di metodo. La terza è contro una stima indipendente, quando l'importo o il rischio lo giustificano.

Uno scostamento scoperto in fase di progetto costa una revisione; lo stesso scostamento scoperto all'apertura delle offerte costa un'intera procedura. È per questo che il controllo della stima è il momento più redditizio del budget.

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Questo articolo presenta lo stato delle norme al 21 ottobre 2026 e ha funzione di orientamento. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.

Domande frequenti

Nessuna norma lo impone per un intervento privato. Il committente deve prevederlo nell'incarico, indicando a quale fase, con quale dettaglio e su quale prezzario.

Di solito perché non hanno la stessa base: quantità misurate in modo diverso, prezzi di date diverse, voci incluse o escluse, prezzari diversi. Prima di discutere il risultato occorre allineare la base.

No. È una previsione costruita sui prezzi di riferimento; il prezzo nasce dai preventivi o dalle offerte. Serve a sapere, prima della consultazione, se il progetto sta nel budget.

La stazione appaltante, con la verifica della progettazione svolta in contraddittorio tra verificatore e progettista e seguita dal RUP, poi con la validazione firmata dal RUP (D.Lgs. 36/2023, art. 42). Il controllo riguarda anche il rispetto dei limiti economici fissati nel documento di indirizzo.

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