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Verifica e validazione del progetto: cosa controllano sui costi

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Di , economista della costruzione

Informazione verificata il 8 min di lettura

Cosa troverai in questo articolo Cosa prevede l'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 sulla verifica e sulla validazione del progetto, quando si svolgono, chi le fa e con quali incompatibilità, cosa controllano sui costi (limiti economici del DIP, coerenza tra computo, elenco prezzi e quadro economico), cosa questo articolo non tratta, e cosa il committente privato può prendere dal metodo.

Nelle opere pubbliche, la stima del progettista non arriva in gara senza un controllo. La verifica della progettazione accerta che il progetto sia conforme al documento di indirizzo e alle norme, e quindi anche ai limiti economici fissati prima di progettare; la validazione, firmata dal RUP, è l'atto formale che ne riprende gli esiti e i cui estremi il bando deve citare. Per la stazione appaltante è il presidio del budget più importante prima dell'affidamento.

Cosa prevede l'articolo 42

Tre commi dell'art. 42 del codice dei contratti pubblici descrivono l'essenziale. La versione vigente è in vigore dal 1° aprile 2023.

La verifica si svolge durante il progetto, non alla fine. La stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto al documento di indirizzo alla progettazione e la sua conformità alla normativa vigente durante lo sviluppo della progettazione (D.Lgs. 36/2023, art. 42 c. 1). In caso di appalto integrato, il progetto di fattibilità tecnico economica è verificato prima dell'avvio della procedura di affidamento, e il progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori.

La verifica è un contraddittorio, seguito dal RUP. Si svolge in contraddittorio tra il soggetto che verifica e il progettista, e il RUP la segue (c. 2). Lo stesso comma stabilisce l'incompatibilità: per lo stesso progetto, l'attività di verifica non può essere svolta da chi ha fatto la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori o il collaudo.

La validazione è l'atto formale che chiude il percorso. Riprende gli esiti della verifica, è sottoscritta dal RUP, e il bando ne riporta gli estremi (c. 4). Un progetto non validato non dovrebbe arrivare in gara.

Fase Che cosa accade Chi Esito per il budget
Durante la progettazione Verifica della conformità al DIP e alle norme Verificatore, in contraddittorio con il progettista, seguito dal RUP Scostamenti rilevati mentre il progetto è ancora modificabile
Prima della gara Validazione del progetto da porre a base di gara RUP Stima e quadro economico assunti come base della procedura
Appalto integrato Verifica del PFTE prima della procedura, dell'esecutivo prima dei lavori Stazione appaltante Doppio controllo: sul progetto messo in gara e su quello dell'aggiudicatario
Bando Indicazione degli estremi della validazione Stazione appaltante Tracciabilità della base economica della gara

Cosa controlla la verifica sui costi

La verifica non è un controllo contabile, ma tocca il costo in tre punti. Il primo è il rispetto dei limiti economici: il documento di indirizzo alla progettazione indica «i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera» (Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, art. 3 lett. g). Verificare la rispondenza del progetto al DIP significa, nella logica della norma, verificare anche che la stima stia dentro quei limiti, o che lo scostamento sia stato riconosciuto e coperto con una decisione esplicita.

Il secondo è la presenza degli elaborati economici. Per il progetto di fattibilità tecnico economica, gli elaborati comprendono il «computo estimativo dell'opera» e il «quadro economico di progetto» (Allegato I.7, art. 6 c. 7 lett. i e l). Per il progetto esecutivo, salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, comprendono il cronoprogramma, l'elenco dei prezzi unitari con le analisi, il computo metrico estimativo e il quadro economico, lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto (art. 22 c. 4 lett. h, i, l, m). Il RUP può adattare l'elenco del PFTE con disposizione motivata nel DIP.

Il terzo è la coerenza tra gli elaborati. Le quantità del computo metrico estimativo devono corrispondere ai disegni, i prezzi applicati all'elenco prezzi, il totale dei lavori al quadro economico, e i tempi del cronoprogramma alle ipotesi di costo. È il controllo che più spesso fa emergere voci mancanti, prezzi senza analisi o quantità non aggiornate dopo una modifica del progetto. La redazione del computo metrico del progetto esecutivo è trattata nella guida dedicata.

Dopo la validazione, la stima diventa la base della gara. L'importo stimato dell'appalto è fissato al momento dell'invio dell'avviso di indizione o del bando di gara (D.Lgs. 36/2023, art. 14 c. 7), sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA (c. 4). Come si costruisce l'importo a base di gara è spiegato nella guida al computo metrico estimativo.

Perché la verifica protegge il budget

Uno scostamento rilevato in verifica costa una revisione; lo stesso scostamento scoperto in gara costa una procedura. Se il progetto messo in gara è sottostimato, le offerte arriveranno sopra la base e la stazione appaltante potrà non aggiudicare solo se lo ha previsto nel bando; se è incompleto, le voci mancanti diventeranno modifiche in corso d'opera, da finanziare con le somme del quadro economico.

Il contraddittorio è un'occasione, non una formalità. È il momento in cui il progettista spiega le proprie scelte e il verificatore le mette alla prova. Per la stazione appaltante, documentare in quella sede gli scostamenti e le correzioni chieste è il modo migliore per arrivare alla validazione con una stima difendibile.

Il RUP tiene insieme i due lati. Segue la verifica e firma la validazione, e risponde dell'intervento per tutto il ciclo, dalla programmazione all'esecuzione (D.Lgs. 36/2023, art. 15 c. 1). Il suo ruolo sul budget è trattato in Il RUP e il supporto al RUP: chi tiene il budget dell'opera pubblica.

Cosa questo articolo non tratta

I soggetti abilitati alla verifica e le soglie di importo che li determinano non sono descritti qui. L'art. 42 c. 5 rinvia all'Allegato I.7 per questa disciplina; prima di organizzare la verifica di un'opera, la stazione appaltante deve leggere la versione vigente dell'allegato per l'importo del proprio intervento.

Nemmeno la composizione del quadro economico e la formazione dei prezzi sono descritte. Sono trattate nella guida al computo metrico estimativo; qui interessa soltanto ciò che la verifica controlla e l'effetto sul budget.

Cosa il committente privato può prendere dal metodo

Il privato non è tenuto alla verifica, ma ne può copiare la logica. Quattro elementi si trasferiscono senza difficoltà in un incarico privato.

  • Un documento di riferimento scritto prima del progetto. L'equivalente privato del DIP è un programma con il limite di spesa datato, scritto nell'incarico al progettista. Senza un riferimento, non c'è nulla rispetto a cui verificare.
  • Un controllo durante il progetto, non alla fine. Prevedere nell'incarico una consegna della stima a ciascuna fase, e una revisione obbligata quando la stima supera il limite, è l'equivalente privato della verifica in corso di progettazione.
  • Un controllore indipendente. Il privato può affidare il controllo a un tecnico terzo, scrivendo nel mandato le stesse incompatibilità dell'art. 42 c. 2: nessun ruolo di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori o collaudo sullo stesso intervento. Il metodo è descritto in La stima indipendente di controllo.
  • Una validazione firmata. Prima di consultare le imprese, il committente firma una nota che accetta il progetto e la stima come base dell'affidamento, con lo scostamento eventualmente residuo e la decisione presa. È il documento che, in caso di discussione successiva, dice su quale base si era deciso.

Questo articolo presenta lo stato delle norme al 21 ottobre 2026 e ha funzione di orientamento. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.

Domande frequenti

La stazione appaltante, attraverso un verificatore che lavora in contraddittorio con il progettista, seguito dal RUP (D.Lgs. 36/2023, art. 42 c. 2). Il verificatore non può aver svolto, per lo stesso progetto, progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori o collaudo.

La verifica è il controllo di conformità del progetto al documento di indirizzo e alle norme, svolto durante la progettazione. La validazione è l'atto formale, firmato dal RUP, che ne riprende gli esiti e i cui estremi sono indicati nel bando (art. 42 c. 4).

Controlla la rispondenza al documento di indirizzo, che indica i limiti economici da rispettare (Allegato I.7, art. 3 lett. g), e la presenza e coerenza degli elaborati economici. Non sostituisce la responsabilità del progettista sulla propria stima.

No, la verifica dell'art. 42 riguarda le opere pubbliche. Il privato può però prevedere per contratto un controllo indipendente della stima, con le stesse incompatibilità.

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