Cosa prevede l'articolo 42
Tre commi dell'art. 42 del codice dei contratti pubblici descrivono l'essenziale. La versione vigente è in vigore dal 1° aprile 2023.
La verifica si svolge durante il progetto, non alla fine. La stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto al documento di indirizzo alla progettazione e la sua conformità alla normativa vigente durante lo sviluppo della progettazione (D.Lgs. 36/2023, art. 42 c. 1). In caso di appalto integrato, il progetto di fattibilità tecnico economica è verificato prima dell'avvio della procedura di affidamento, e il progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori.
La verifica è un contraddittorio, seguito dal RUP. Si svolge in contraddittorio tra il soggetto che verifica e il progettista, e il RUP la segue (c. 2). Lo stesso comma stabilisce l'incompatibilità: per lo stesso progetto, l'attività di verifica non può essere svolta da chi ha fatto la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori o il collaudo.
La validazione è l'atto formale che chiude il percorso. Riprende gli esiti della verifica, è sottoscritta dal RUP, e il bando ne riporta gli estremi (c. 4). Un progetto non validato non dovrebbe arrivare in gara.
| Fase | Che cosa accade | Chi | Esito per il budget |
|---|---|---|---|
| Durante la progettazione | Verifica della conformità al DIP e alle norme | Verificatore, in contraddittorio con il progettista, seguito dal RUP | Scostamenti rilevati mentre il progetto è ancora modificabile |
| Prima della gara | Validazione del progetto da porre a base di gara | RUP | Stima e quadro economico assunti come base della procedura |
| Appalto integrato | Verifica del PFTE prima della procedura, dell'esecutivo prima dei lavori | Stazione appaltante | Doppio controllo: sul progetto messo in gara e su quello dell'aggiudicatario |
| Bando | Indicazione degli estremi della validazione | Stazione appaltante | Tracciabilità della base economica della gara |
Cosa controlla la verifica sui costi
La verifica non è un controllo contabile, ma tocca il costo in tre punti. Il primo è il rispetto dei limiti economici: il documento di indirizzo alla progettazione indica «i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera» (Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, art. 3 lett. g). Verificare la rispondenza del progetto al DIP significa, nella logica della norma, verificare anche che la stima stia dentro quei limiti, o che lo scostamento sia stato riconosciuto e coperto con una decisione esplicita.
Il secondo è la presenza degli elaborati economici. Per il progetto di fattibilità tecnico economica, gli elaborati comprendono il «computo estimativo dell'opera» e il «quadro economico di progetto» (Allegato I.7, art. 6 c. 7 lett. i e l). Per il progetto esecutivo, salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, comprendono il cronoprogramma, l'elenco dei prezzi unitari con le analisi, il computo metrico estimativo e il quadro economico, lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto (art. 22 c. 4 lett. h, i, l, m). Il RUP può adattare l'elenco del PFTE con disposizione motivata nel DIP.
Il terzo è la coerenza tra gli elaborati. Le quantità del computo metrico estimativo devono corrispondere ai disegni, i prezzi applicati all'elenco prezzi, il totale dei lavori al quadro economico, e i tempi del cronoprogramma alle ipotesi di costo. È il controllo che più spesso fa emergere voci mancanti, prezzi senza analisi o quantità non aggiornate dopo una modifica del progetto. La redazione del computo metrico del progetto esecutivo è trattata nella guida dedicata.
Dopo la validazione, la stima diventa la base della gara. L'importo stimato dell'appalto è fissato al momento dell'invio dell'avviso di indizione o del bando di gara (D.Lgs. 36/2023, art. 14 c. 7), sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA (c. 4). Come si costruisce l'importo a base di gara è spiegato nella guida al computo metrico estimativo.
Perché la verifica protegge il budget
Uno scostamento rilevato in verifica costa una revisione; lo stesso scostamento scoperto in gara costa una procedura. Se il progetto messo in gara è sottostimato, le offerte arriveranno sopra la base e la stazione appaltante potrà non aggiudicare solo se lo ha previsto nel bando; se è incompleto, le voci mancanti diventeranno modifiche in corso d'opera, da finanziare con le somme del quadro economico.
Il contraddittorio è un'occasione, non una formalità. È il momento in cui il progettista spiega le proprie scelte e il verificatore le mette alla prova. Per la stazione appaltante, documentare in quella sede gli scostamenti e le correzioni chieste è il modo migliore per arrivare alla validazione con una stima difendibile.
Il RUP tiene insieme i due lati. Segue la verifica e firma la validazione, e risponde dell'intervento per tutto il ciclo, dalla programmazione all'esecuzione (D.Lgs. 36/2023, art. 15 c. 1). Il suo ruolo sul budget è trattato in Il RUP e il supporto al RUP: chi tiene il budget dell'opera pubblica.
Cosa questo articolo non tratta
I soggetti abilitati alla verifica e le soglie di importo che li determinano non sono descritti qui. L'art. 42 c. 5 rinvia all'Allegato I.7 per questa disciplina; prima di organizzare la verifica di un'opera, la stazione appaltante deve leggere la versione vigente dell'allegato per l'importo del proprio intervento.
Nemmeno la composizione del quadro economico e la formazione dei prezzi sono descritte. Sono trattate nella guida al computo metrico estimativo; qui interessa soltanto ciò che la verifica controlla e l'effetto sul budget.
Cosa il committente privato può prendere dal metodo
Il privato non è tenuto alla verifica, ma ne può copiare la logica. Quattro elementi si trasferiscono senza difficoltà in un incarico privato.
- Un documento di riferimento scritto prima del progetto. L'equivalente privato del DIP è un programma con il limite di spesa datato, scritto nell'incarico al progettista. Senza un riferimento, non c'è nulla rispetto a cui verificare.
- Un controllo durante il progetto, non alla fine. Prevedere nell'incarico una consegna della stima a ciascuna fase, e una revisione obbligata quando la stima supera il limite, è l'equivalente privato della verifica in corso di progettazione.
- Un controllore indipendente. Il privato può affidare il controllo a un tecnico terzo, scrivendo nel mandato le stesse incompatibilità dell'art. 42 c. 2: nessun ruolo di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori o collaudo sullo stesso intervento. Il metodo è descritto in La stima indipendente di controllo.
- Una validazione firmata. Prima di consultare le imprese, il committente firma una nota che accetta il progetto e la stima come base dell'affidamento, con lo scostamento eventualmente residuo e la decisione presa. È il documento che, in caso di discussione successiva, dice su quale base si era deciso.
Questo articolo presenta lo stato delle norme al 21 ottobre 2026 e ha funzione di orientamento. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.