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Progettista, direttore dei lavori, project manager: chi risponde del costo

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Di , economista della costruzione

Informazione verificata il 11 min di lettura

Cosa troverai in questo articolo Per il progettista, il direttore dei lavori e il project manager: la missione, il contratto che la regola, ciò che ciascuno garantisce e non garantisce sul costo, nel privato e nel pubblico; i rischi del cumulo dei ruoli e le clausole da scrivere negli incarichi.

Il committente affida a tre figure tecniche gran parte del lavoro sul costo, ma nessuna di esse ne diventa titolare. Ciascuna risponde di una parte precisa: il progettista della coerenza tra progetto e limite di spesa, il direttore dei lavori del controllo dell'esecuzione e della contabilità, il project manager di ciò che il suo incarico gli attribuisce. Chi pensa di aver delegato il budget a uno di loro scopre di solito, alla prima variante contestata, che la decisione era rimasta sua. Questo articolo sviluppa il ramo Chi governa il costo per il committente, che presenta le quattro funzioni (decidere, progettare, controllare, organizzare) e la catena delle firme.

Tre figure, tre contratti

Il primo errore è trattare le tre figure come una sola. Hanno fonti, obblighi e limiti diversi, riassunti nella tabella.

Figura Missione sul costo Fonte Cosa garantisce Cosa non garantisce
Progettista Progettare nel limite di spesa e stimare il costo del progetto Incarico; D.L. 1/2012, art. 9 c. 4; orientamento Cass. 8058/2023 Un progetto concretamente utilizzabile; informazione scritta sugli oneri ipotizzabili I prezzi che il mercato offrirà al momento della gara o dei preventivi
Direttore dei lavori, privato Controllare l'esecuzione e la contabilità per conto del committente Incarico; lettura ANCE 2024 Il controllo tecnico dell'opera e delle misure Decisioni su prezzi e varianti, se non ha delega espressa
Direttore dei lavori, pubblico Dirigere i lavori sotto il RUP, proporre varianti, tenere la contabilità D.Lgs. 36/2023, art. 114; Allegato II.14 Il rispetto delle autorizzazioni; risponde delle modifiche ordinate o non autorizzate L'approvazione delle varianti, che spetta ad altri
Project manager Organizzare tempi, informazioni e decisioni Solo il contratto Ciò che l'incarico prevede Nulla oltre il perimetro scritto

Il progettista: un risultato utilizzabile, un'informazione scritta

Il progettista deve un progetto che si possa realizzare. Secondo l'orientamento della Cassazione (Cass. civ. n. 8058/2023, riportata da BibLus e dal massimario di avvocato.it), è «debitore di un risultato», un «progetto concretamente utilizzabile»; se l'opera non può essere realizzata per un progetto errato o inadeguato, c'è inadempimento e il committente può rifiutare il pagamento (art. 1460 c.c.). La decisione riguardava la conformità urbanistica, non un budget: non esiste, nelle fonti esaminate, una pronuncia che qualifichi come inadempimento lo sforamento di un limite di spesa, né una soglia di tolleranza.

La lettura prudente per il budget passa dal contratto. Se il limite di spesa è scritto nell'incarico, il costo diventa parte del risultato atteso e il committente ha una base per chiedere la revisione del progetto; se è solo orale, la discussione resta fragile. Per questo l'articolo su come scrivere il budget nell'incarico al progettista viene prima di tutto il resto: limite datato, livello di stima atteso a ogni fase, obbligo contrattuale di riprendere il progetto se la stima lo supera.

La legge impone al professionista un obbligo di informazione. Abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (D.L. 1/2012, art. 9 c. 1), il professionista deve far conoscere al cliente il grado di complessità dell'incarico, «tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili» dal conferimento alla conclusione, i dati della polizza assicurativa e il compenso, con un preventivo di massima per voci, «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale» (art. 9 c. 4). Per il committente è il momento di chiedere, accanto al compenso, una prima indicazione scritta del costo dell'opera e dei costi accessori.

Il progettista non garantisce però i prezzi del mercato. Una stima, anche accurata, descrive il costo del progetto a una data di valore; non promette che le imprese offriranno quei prezzi. Ciò che il committente può ragionevolmente pretendere è la coerenza della stima con il progetto consegnato (quantità, voci, prezzario dichiarato); nessuna fonte esaminata rende il progettista responsabile dell'andamento del mercato. Quando il committente vuole un secondo parere su questa coerenza, lo strumento è la stima indipendente di controllo, redatta da un tecnico terzo sugli stessi documenti: documenta uno scostamento, non sostituisce il progettista né la sua responsabilità.

Il compenso non è la variabile di aggiustamento del budget, per alcuni committenti. La legge 21 aprile 2023, n. 49 sull'equo compenso si applica ai rapporti con imprese bancarie e assicurative, con le imprese che nell'anno precedente hanno avuto più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, e con la pubblica amministrazione. Per questi committenti, ridurre il compenso del progettista per far quadrare i conti non è una leva disponibile.

Il direttore dei lavori nel privato: tecnico, non mandatario sul prezzo

Nel privato il direttore dei lavori rappresenta il committente sul piano tecnico. È la lettura della guida ANCE sulle varianti negli appalti privati (aprile 2024): le sue decisioni su prezzi, variazioni e nuovi lavori non vincolano il committente, salvo delega espressa. Il committente può approvare per iscritto le varianti «anche tramite il proprio direttore lavori (se a ciò appositamente delegato)». È una lettura di settore, non il testo del codice, ma coerente con l'art. 1659 c.c., per cui l'autorizzazione delle variazioni «si deve provare per iscritto».

La conseguenza pratica è doppia. Per il committente, un ordine dato in cantiere dal direttore dei lavori senza delega non è, di per sé, un impegno di spesa; per l'impresa, è un rischio che tende a riemergere come richiesta di pagamento. La soluzione è scrivere la delega, o la sua assenza, nell'incarico del direttore dei lavori e nel contratto d'appalto.

Nell'incarico del direttore dei lavori privato bastano quattro punti: se può autorizzare varianti e fino a quale importo per singola variante e in cumulo; la forma dell'autorizzazione (ordine scritto con descrizione, prezzo e effetto sui tempi); l'obbligo di comunicare al committente ogni richiesta dell'impresa che incide sul prezzo; la periodicità con cui consegna lo stato dei lavori e la previsione di costo. Il conteggio cumulato è decisivo, perché il sesto delle varianti ordinate dall'art. 1661 c.c. si calcola, secondo la stessa guida ANCE, sommando tutte le variazioni.

Il direttore dei lavori nel pubblico: dentro la catena del RUP

Nel pubblico il direttore dei lavori è nominato prima della gara. Per i lavori, la stazione appaltante lo nomina «prima dell'avvio della procedura per l'affidamento», su proposta del RUP, con un ufficio di direzione lavori per gli interventi complessi (D.Lgs. 36/2023, art. 114 c. 2). Le sue funzioni sono quelle dell'Allegato II.14 (c. 5). Di norma è interno; in mancanza, si ricorre ad altre amministrazioni o all'affidamento «con le modalità previste dal codice» (c. 6), le cui regole, viste dal lato del professionista, sono nella guida sull'affidamento dei servizi tecnici.

Sulle varianti, il direttore dei lavori propone ma non approva. Propone al RUP le modifiche e le varianti in corso di esecuzione, con una relazione motivata; il RUP le valuta e la stazione appaltante le approva (Allegato II.14, art. 5 c. 1 e 3). I nuovi prezzi si formano dai prezzari o da nuove analisi in contraddittorio tra direttore dei lavori ed esecutore, e sono approvati dal RUP (c. 7). Il direttore dei lavori può ordinare da sé solo modifiche di dettaglio che non variano l'importo, comunicandole preventivamente al RUP (c. 9).

E risponde di ciò che lascia fare. Il direttore dei lavori risponde delle modifiche ordinate o non autorizzate; per una modifica non ordinata, la rimessa in pristino è a carico dell'esecutore (Allegato II.14, art. 5 c. 4 e 5). È la regola che, nel pubblico, protegge il quadro economico da varianti di fatto.

Tiene la contabilità su cui si legge il costo. Giornale dei lavori, libretti di misura, registro di contabilità e stato di avanzamento lavori sono documenti contabili dell'Allegato II.14 (art. 12); il SAL è trasmesso dal direttore dei lavori al RUP, che emette il certificato di pagamento. Il direttore dei lavori produce quindi il dato da cui il RUP aggiorna la previsione di costo finale.

Il project manager: una figura che esiste solo nel contratto

Nel privato il project manager non ha uno statuto di legge. Non è il direttore dei lavori, non è il coordinatore per la sicurezza, non è il «responsabile dei lavori» che il D.Lgs. 81/2008 affianca al committente sugli obblighi di sicurezza (art. 90). È un consulente del committente, e il suo potere sul costo è quello che l'incarico gli attribuisce.

Un incarico di project management utile al budget contiene cinque clausole. Il perimetro del mandato (cosa può firmare o istruire in nome del committente); la soglia di decisione, oltre la quale ogni scelta torna al committente; il contenuto del rapporto periodico sul costo (budget, impegnato, varianti approvate e in discussione, revisione, riserve, previsione finale); il raccordo con il direttore dei lavori, che resta l'unico canale di istruzioni tecniche all'impresa; il divieto di autorizzare varianti senza prezzo scritto.

Il compenso del project manager è un costo dell'intervento. Va previsto nel budget come le altre spese tecniche, insieme a progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo. Questo articolo non indica importi né percentuali di onorari; per le opere pubbliche, i criteri dei corrispettivi sono trattati nella guida sui corrispettivi dei servizi tecnici.

Il cumulo dei ruoli

Nel privato è frequente che il progettista diriga anche i lavori. Le fonti esaminate non indicano un divieto nel privato, e la continuità ha vantaggi. Il rischio, per il budget, è che la stessa persona stimi il progetto, ne controlli l'esecuzione e valuti le varianti che nascono da eventuali lacune del proprio progetto. Il committente può bilanciare questo cumulo con una delega limitata sul prezzo e con una stima indipendente nei momenti chiave.

Nel pubblico il codice separa chi verifica da chi progetta e dirige. La verifica del progetto è incompatibile, per lo stesso progetto, con progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo (D.Lgs. 36/2023, art. 42 c. 2). È un principio che il committente privato può prendere in prestito: chi controlla la stima non dovrebbe essere chi l'ha redatta.

Questo articolo presenta lo stato delle regole alla data di verifica e ha valore di orientamento professionale. Non sostituisce una consulenza legale né l'esame del caso concreto.

Domande frequenti

Nel privato, solo se il committente gliel'ha delegato espressamente; secondo la lettura ANCE, senza delega le sue decisioni sul prezzo non vincolano il committente. Nel pubblico propone la variante al RUP, che la valuta, e la stazione appaltante la approva.

Non esiste una soglia di legge né una pronuncia esaminata che lo stabilisca. Il progettista deve un progetto utilizzabile e una stima coerente con il progetto; con un limite di spesa scritto nell'incarico, il committente ha una base per chiedere la revisione del progetto.

Il grado di complessità dell'incarico, le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione, i dati della polizza assicurativa e il compenso con un preventivo di massima per voci (D.L. 1/2012, art. 9 c. 4). È anche il momento per scrivere il limite di spesa dei lavori.

No. Il direttore dei lavori ha una funzione tecnica e contabile propria, e nel pubblico un ruolo fissato dall'art. 114 e dall'Allegato II.14; il project manager è una figura contrattuale di organizzazione, utile accanto agli altri tecnici, non al loro posto.

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